(Accordo - art. 11)
                               Art. 11 
 
   Le Parti, si impegnano a mantenere una stretta  collaborazione  al
fine di impedire e reprimere il traffico illegale  di  opere  d'arte,
beni culturali, mezzi  audiovisivi,  documenti  e  altri  oggetti  di
valore storico, beni soggetti  a  protezione  secondo  le  rispettive
legislazioni sulla proprieta' intellettuale.