(Accordo - art. 12)
                               Art. 12 
 
   Le Parti si  impegnano  a  proteggere  nel  proprio  territorio  i
diritti di proprieta' intellettuale delle opere dell'altro  Paese  ai
sensi delle convenzioni internazionali alle  quali  abbiano  aderito,
ovvero aderiranno in futuro  e  secondo  le  rispettive  legislazioni
interne attualmente in vigore.