(Accordo - art. 13)
                               Art. 13 
 
   Nell'intento  di  contribuire  alla  conservazione  dei  patrimoni
artistici dei  due  Paesi,  le  Parti  favoriranno  la  realizzazione
congiunta di specifici progetti di restauro di monumenti e  di  opere
d'arte di alto valore per la storia dei due Paesi nonche' lo  scambio
di  informazioni  ed  esperienze  nel   settore   della   protezione,
conservazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali.