(Accordo - art. 14)
                               Art. 14 
 
   Le Parti favoriranno sul proprio  territorio,  conformemente  alle
rispettive   legislazioni   interne,   l'attivita'   di   istituzioni
accademiche, scolastiche e culturali dell'altra Parte. 
   Dette  istituzioni  e  il  relativo  personale   usufruiranno   di
facilitazioni per  il  proprio  funzionamento,  purche'  previste  da
specifiche norme in vigore nel Paese in cui operano. 
   Le Parti disciplineranno  lo  status  degli  Istituti  di  Cultura
attraverso un Accordo specifico. 
   L'Istituto  italiano  di  Cultura  rappresentera'  per  la   parte
Italiana la struttura operativa di cui  si  avvalgono  l'  Ambasciata
d'Italia  a  Buenos  Aires  ed  i   Consolati   dipendenti   per   la
realizzazione, delle attivita' di collaborazione culturale tra i  due
Paesi.