Art. 17 Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi attraverso l'intensificazione delle intese fra universita', l'istituzione di dottorati e lo scambio di docenti e ricercatori. Le due Parti favoriranno la realizzazione congiunta di programmi di ricerca nonche' l'organizzazione di congressi seminari conferenze e altre attivita' accademiche per la partecipazione di specialisti dei due Stati, al fine di arricchire l'esperienza in tutti i campi della conoscenza. Nel quadro delle rispettive partecipazioni ai processi di integrazione regionale, le Parti favoriranno la realizzazione di progetti di esecuzione congiunta e associata nei settori della cultura, dell'istruzione e della formazione al fine di promuovere attivita' accademiche comuni, mobilita' di docenti, ricercatori e studenti. Per realizzare la partecipazione congiunta ai programmi dell'Unione Europea, le Parti favoriranno anche tramite i rispettivi istituti di Cultura, la messa a punto dei progetti e la presentazione degli stessi alle istanze comunitarie. Nel quadro delle disposizioni previste nell'art. 14 sara' favorita in particolare la creazione di sedi di istituzioni Universitarie di un Paese nell'altro Paese.