(Accordo - art. 17)
                               Art. 17 
 
   Le Parti favoriranno lo sviluppo della  collaborazione  accademica
tra i  due  Paesi  attraverso  l'intensificazione  delle  intese  fra
universita', l'istituzione di dottorati e lo  scambio  di  docenti  e
ricercatori. 
   Le due Parti favoriranno la realizzazione congiunta  di  programmi
di ricerca nonche' l'organizzazione di congressi seminari  conferenze
e altre attivita' accademiche per la  partecipazione  di  specialisti
dei due Stati, al fine di arricchire l'esperienza in  tutti  i  campi
della conoscenza. 
   Nel  quadro  delle  rispettive  partecipazioni  ai   processi   di
integrazione regionale, le  Parti  favoriranno  la  realizzazione  di
progetti di  esecuzione  congiunta  e  associata  nei  settori  della
cultura, dell'istruzione e della formazione  al  fine  di  promuovere
attivita' accademiche comuni, mobilita'  di  docenti,  ricercatori  e
studenti. 
   Per  realizzare   la   partecipazione   congiunta   ai   programmi
dell'Unione Europea, le Parti favoriranno anche tramite i  rispettivi
istituti di Cultura, la messa a punto dei progetti e la presentazione
degli stessi alle istanze comunitarie. 
   Nel quadro delle disposizioni previste nell'art. 14 sara' favorita
in particolare la creazione di sedi di istituzioni  Universitarie  di
un Paese nell'altro Paese.