(Accordo - art. 2)
                               Art. 2 
 
   Le Parti promuoveranno lo scambio di artisti e  di  manifestazioni
nei settori della musica, danza,  teatro,  cinema,  arti  figurative.
Ugualmente si scambieranno periodicamente di  mostre  rappresentative
del patrimonio artistico e culturale di ciascuno  dei  due  Paesi,  e
promuoveranno la partecipazione a festival, rassegne cinematografiche
e altre manifestazioni  di  rilievo  rappresentative  del  patrimonio
artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi. 
   Ciascuna Parte favorira' la promozione  e  la  divulgazione  delle
manifestazioni culturali della controparte  nel  proprio  territorio,
attraverso i mezzi di comunicazione disponibili.