Art. 21 Le Parti stimoleranno l'organizzazione di corsi per la formazione delle risorse umane, in particolare nelle aree incluse nel presente Accordo. Le Parti promuoveranno lo scambio di docenti, ricercatori, esperti e altre personalita' del settore educativo e della legislazione, di pubblicazioni, materiale, didattico, specialmente nelle aree dell'Educazione Speciale e dell'educazione Artistica e ogni altro tipo di documentazione relativa all'Educazione.