(Accordo - art. 21)
                               Art. 21 
 
   Le Parti stimoleranno l'organizzazione di corsi per la  formazione
delle risorse umane, in particolare nelle aree incluse  nel  presente
Accordo. 
   Le Parti promuoveranno lo scambio di docenti, ricercatori, esperti
e altre personalita' del settore educativo e della  legislazione,  di
pubblicazioni,  materiale,   didattico,   specialmente   nelle   aree
dell'Educazione Speciale e dell'educazione  Artistica  e  ogni  altro
tipo di documentazione relativa all'Educazione.