(Accordo - art. 23)
                               Art. 23 
 
   Le Parti potranno, ove  lo  ritengano  necessario,  richiedere  di
comune accordo la partecipazione  di  Organizzazioni  Internazionali,
quali l'UNESCO e l'Unione Latina, all'attuazione di  programmi  o  di
progetti nei settori contemplati nel presente Accordo e negli accordi
complementari da esso derivanti.