(Accordo - art. 24)
                               Art. 24 
 
   Ciascuna Parte favorira', mediante facilitazioni amministrative  e
fiscali l'ingresso e la  permanenza  e  l'uscita  delle  persone  che
partecipano a progetti realizzati nell'ambito del  presente  Accordo,
conformemente  alla  legislazione  sanitaria   emigratoria   e   alla
sicurezza interna del proprio Paese. 
   Per  quanto  riguarda  le  attrezzature,  e  tutto  il   materiale
culturale  che  possa   contribuire   all'efficace   sviluppo   delle
iniziative previste nel presente Accordo, le Parti  ne  faciliteranno
l'ingresso e l'uscita nel e  dal  proprio  territorio,  conformemente
alle disposizioni di legge vigenti, e per il  tempo  necessario  allo
svolgimento di dette manifestazioni.