(Accordo - art. 27)
                               Art. 27 
 
   I suoli, gli edifici o parte di edifici di proprieta' dello  Stato
o delle istituzioni culturali di ciascuna delle Parti sono  esentati,
nel  territorio  dell'altra,  dalle  imposte  dirette  erariali   che
colpiscono detti immobili e i loro  redditi,  a  condizione  che  gli
immobili stessi siano adibiti da dette istituzioni alle finalita' del
presente Accordo. 
   Alla stessa  condizione  e'  esente  dalle  proposte  e  tasse  il
trasferimento dei diritti di proprieta' degli immobili a favore degli 
Istituti Culturali 
   Le Parti  favoriranno  inoltre  reciprocamente  le  esenzioni  dai
diritti doganali per l'importazione di  oggetti  di  arredamento,  di
materiale didattico, di studio o scientifico  e  di  altro  materiale
richiesto per la costituzione e il  funzionamento  delle  istituzioni
culturali di cui all'art. 14, ivi compresi libri  riviste,  giornali,
pubblicazioni  periodiche,  registrazioni,  riproduzioni  artistiche,
dischi CD ROM,  cassette  e  video  cassette,  cosi'  come  di  altro
materiale che contribuisca allo sviluppo,  delle  attivita'  previste
nel presente Accordo, nella misura in cui non  costituiscano  oggetti
di lusso. Per i film didattici, di informazione e  di  documentazione
verra' agevolata l'importazione in  franchigia  con  l'obbligo  della
riesportazione.