(Accordo - art. 29)
                               Art. 29 
 
   1. Il presente Accordo avra' durata  illimitata  e  potra'  essere
modificato per iscritto per mutuo consenso. 
   2. Il presente Accordo potra' essere denunciato  per  iscritto  da
ognuna delle Parti in qualsiasi momento. La  denuncia  avra'  effetto
sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente e non  incidera'
sull'esecuzione dei Programmi in corso concordati durante il  periodo
di vigenza del presente Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano
diversamente. 
   In  fede  di  che  i  sottoscritti   Rappresentanti,   debitamente
autorizzati  dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il   presente
Accordo. 
   Fatto a Buenos Aires il sei aprile millenovecentonovantotto in due
originali, ciascuno nelle lingue  italiana  e  spagnola,  entrambi  i
testi facenti ugualmente fede. 
 
    

      PER IL GOVERNO DELLA              PER IL GOVERNO DELLA
      REPUBBLICA ITALIANA               REPUBBLICA ARGENTINA
    

              Parte di provvedimento in formato grafico