(Accordo - art. 9)
                               Art. 9 
 
   Le Parti favoriranno  la  collaborazione  in  campo  archeologico,
attraverso scambi di informazioni e di esperienze, simposi,  seminari
e ricerche comuni,  favorendo  altresi'  l'attivita'  delle  missioni
archeologiche di ciascuno Paese nel territorio dell'altro.