(Articolo 2)
ALLEGATO I
CONDIZIONI PER AUTORIZZARE IL TRATTAMENTO
DEI PRODOTTI ALIMENTARI CON RADIAZIONI IONIZZANTI
1. Il trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti
puo' essere autorizzato soltanto se:
a) esistono ragionevoli motivi tecnologici che la richiedono;
b) non presenta rischi per la salute ed e' effettuata conformemente
alle condizioni proposte;
c) e' a beneficio del consumatore;
d) non viene impiegata quale sostituto di procedimenti igienici e
sanitari degli adeguati procedimenti di fabbricazione o dei
procedimenti agricoli.
2. Il trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti
puo' servire soltanto per:
a) ridurre le ripercussioni delle malattie di origine alimentare
distruggendo gli organismi patogeni;
b) ridurre il deterioramento dei prodotti alimentari ritardando o
arrestando il processo di decomposizione e distruggendo gli organismi
che ne sono responsabili;
c) ridurre le perdite di prodotti per maturazione, crescita o
germinazione precoci;
d) disinfestare i prodotti alimentari dagli organismi nocivi per le
piante o per i prodotti di origine vegetale.