(Allegato I)
                                                         (Articolo 2) 
                             ALLEGATO I 
              CONDIZIONI PER AUTORIZZARE IL TRATTAMENTO 
          DEI PRODOTTI ALIMENTARI CON RADIAZIONI IONIZZANTI 
1. Il trattamento dei prodotti alimentari con  radiazioni  ionizzanti
puo' essere autorizzato soltanto se: 
a) esistono ragionevoli motivi tecnologici che la richiedono; 
b) non presenta rischi per la salute ed e'  effettuata  conformemente
alle condizioni proposte; 
c) e' a beneficio del consumatore; 
d) non viene impiegata quale sostituto  di  procedimenti  igienici  e
sanitari  degli  adeguati  procedimenti  di   fabbricazione   o   dei
procedimenti agricoli. 
2. Il trattamento dei prodotti alimentari con  radiazioni  ionizzanti
puo' servire soltanto per: 
a) ridurre le ripercussioni  delle  malattie  di  origine  alimentare
distruggendo gli organismi patogeni; 
b) ridurre il deterioramento dei  prodotti  alimentari  ritardando  o
arrestando il processo di decomposizione e distruggendo gli organismi
che ne sono responsabili; 
c) ridurre  le  perdite  di  prodotti  per  maturazione,  crescita  o
germinazione precoci; 
d) disinfestare i prodotti alimentari dagli organismi nocivi  per  le
piante o per i prodotti di origine vegetale.