(Allegato)
                                                           Allegato 
                            previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b) 
 
                              Personale 
    1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di  addetti
aventi adeguate capacita', conoscenze e competenze professionali. 
                              Controllo 
    2. Tutti gli animali tenuti in sistemi  di  allevamento,  il  cui
benessere   richieda   un'assistenza   frequente   dell'uomo,    sono
ispezionati almeno una  volta  al  giorno.  Gli  animali  allevati  o
custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli  sufficienti
al fine di evitare loro sofferenze. 
    3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi
momento, deve essere disponibile un'adeguata  illuminazione  fissa  o
mobile. 
    4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente  un
trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle  cure
in questione, deve  essere  consultato  un  medico  veterinario.  Ove
necessario gli animali malati o feriti vengono  isolati  in  appositi
locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli. 
                            Registrazione 
    5. Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali
tiene  un  registro  dei  trattamenti  terapeutici   effettuati.   La
registrazione  e  le  relative  modalita'   di   conservazione   sono
effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 119,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  e  dal
decreto legislativo  4  agosto  1999,  n.  336.  Le  mortalita'  sono
denunciate ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  8
febbraio 1954, n. 320. 
    6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e
sono messi a disposizione dell'autorita' competente al momento  delle
ispezioni o su richiesta. 
                        Liberta' di movimento 
    7. La liberta' di movimento  propria  dell'animale,  in  funzione
della sua specie e secondo l'esperienza  acquisita  e  le  conoscenze
scientifiche, non deve essere limitata  in  modo  tale  da  causargli
inutili sofferenze o lesioni. Allorche' continuamente o  regolarmente
legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno
spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo
l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche. 
                 Fabbricati e locali di stabulazione 
    8. I materiali che devono essere utilizzati  per  la  costruzione
dei locali di stabulazione e, in particolare,  dei  recinti  e  delle
attrezzature con i quali gli animali possono venire a  contatto,  non
devono  essere  nocivi  per  gli  animali  e  devono   poter   essere
accuratamente puliti e disinfettati. 
    9. I locali di stabulazione e  i  dispositivi  di  attacco  degli
animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi  siano
spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali. 
    10. La  circolazione  dell'aria,  la  quantita'  di  polvere,  la
temperatura, l'umidita' relativa dell'aria e le concentrazioni di gas
devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. 
    11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti
costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un
adeguato periodo di  riposo.  Se  la  luce  naturale  disponibile  e'
insufficiente a soddisfare esigenze  comportamentali  e  fisiologiche
degli   animali,   occorre   prevedere   un'adeguata    illuminazione
artificiale. 
            Animali custoditi al di fuori dei fabbricati 
    12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere
fornito, in funzione delle necessita' e delle possibilita', un riparo
adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute. 
                   Impianti automatici o meccanici 
    13. Ogni impianto automatico o meccanico  indispensabile  per  la
salute ed il benessere degli animali deve essere  ispezionato  almeno
una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono  essere
eliminati immediatamente; se cio' non e' possibile, occorre  prendere
le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere  degli
animali. 
    Se la salute ed  il  benessere  degli  animali  dipendono  da  un
impianto  di  ventilazione  artificiale,  deve  essere  previsto   un
adeguato impianto di  riserva  per  garantire  un  ricambio  di  aria
sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere  degli  animali.
In caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un  sistema  di
allarme che segnali il guasto. Detto sistema  d'allarme  deve  essere
sottoposto a controlli regolari. 
                   Mangimi, acqua e altre sostanze 
    14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta
alla loro eta' e specie e in quantita' sufficiente  a  mantenerli  in
buona salute e  a  soddisfare  le  loro  esigenze  nutrizionali.  Gli
alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo  da  non
causare loro inutili sofferenze o lesioni e non  contengono  sostanze
che possano causare inutili sofferenze o lesioni. 
    15.  Tutti  gli  animali  devono  avere  accesso  ai  mangimi  ad
intervalli adeguati alle loro necessita' fisiologiche. 
    16. Tutti gli animali  devono  avere  accesso  ad  un'appropriata
quantita' di acqua, di qualita' adeguata, o devono  poter  soddisfare
le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi. 
    17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua
devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al
minimo le possibilita' di contaminazione degli alimenti o  dell'acqua
e le conseguenze negative derivanti da rivalita' tra gli animali. 
    18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle  somministrate
a  fini  terapeutici  o  profilattici  o  in  vista  di   trattamenti
zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera  c)  della
direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale,  a  meno
che gli studi scientifici sul benessere degli animali e  l'esperienza
acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuita' per la sua salute  e  il
suo benessere. 
                    Mutilazioni e altre pratiche 
    19. E' vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali  per
i volatili e  di  code  per  i  bovini  se  non  a  fini  terapeutici
certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale e'  ammessa  al
di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere
effettuato  nei  primi  giorni  di  vita   con   il   solo   uso   di
apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze  degli  animali.
La castrazione e' consentita per mantenere la qualita' dei prodotti e
le  pratiche  tradizionali  di  produzione  a  condizione  che   tali
operazioni siano effettuate prima  del  raggiungimento  della  matura
sessuale  da  personale  qualificato,  riducendo   al   minimo   ogni
sofferenza per gli animali. A partire dal 1 gennaio 2004  e'  vietato
l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e  la  spiumatura
di  volatili  vivi.  Le  pratiche  di  cui  al  presente  punto  sono
effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda. 
                     Procedimenti di allevamento 
    20.  Non  devono  essere  praticati  l'allevamento   naturale   o
artificiale o procedimenti di allevamento che  provochino  o  possano
provocare agli animali in  questione  sofferenze  o  lesioni.  Questa
disposizione non impedisce  il  ricorso  a  taluni  procedimenti  che
possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o  richiedere
interventi che non causano  lesioni  durevoli,  se  consentiti  dalle
disposizioni nazionali. 
    21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non
sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o  fenotipo,  che
cio' possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo
benessere. 
    22. L'allevamento di animali con il solo e  principale  scopo  di
macellarli per il valore  della  loro  pelliccia  deve  avvenire  nel
rispetto delle prescrizioni seguenti. 
    Misure minime degli spazi  per  il  visone  allevato  in  gabbia,
superficie libera con esclusione del nido: 
      per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550; 
      per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550; 
      per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per
spazio, centimetri quadrati 2550. 
    L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45. 
    Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non
inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70. 
    Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi  allevamenti  o  in
caso di ristrutturazione degli esistenti. 
    Tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici inferiori  a
centimetri quadrati  1600  e/o  altezza  inferiore  a  cm  35  devono
adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2001; tutti
gli allevamenti dotati di gabbie con superfici superiori a centimetri
quadrati 1600 e/o altezza superiore a cm  35  devono  adeguarsi  alle
norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2005. 
  A partire dal 1° gennaio 2008 l'allevamento di animali con il  solo
e principale scopo di macellarli per il valore della  loro  pelliccia
deve  avvenire  a  terra  in  recinti  opportunamente   costruiti   e
arricchiti, capaci di soddisfare il  benessere  degli  animali.  Tali
recinti devono  contenere  appositi  elementi  quali  rami  dove  gli
animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno  una  tana
per ciascun animale presente nel recinto.  Il  recinto  deve  inoltre
contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per  cm  50  per  ciascun
animale  presente  nel  recinto  stesso.  I  visoni  devono  altresi'
disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per  m  2
con profonditadi almeno cm 50 al fine  di  consentire  l'espletamento
delle proprie funzioni etologiche primarie. 
 
          Note all'allegato:
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, reca:
          "Attuazione  delle  direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE,
          n.   87/20/CEE  e  n.  90/676/CEE  relative  ai  medicinali
          veterinari".
              - Il  decreto  legislativo 4 agosto 1999, n. 336, reca:
          "Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti
          il  divieto  di  utilizzazione di talune sostanze ad azione
          ormonica,  tireostatica e delle sostanze ( )-agoniste nelle
          produzioni  di  animali  e le misure di controllo su talune
          sostanze  e  sui loro residui negli animali vivi e nei loro
          prodotti".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
          1954, n. 320, reca: "Regolamento di polizia veterinaria."
              - La direttiva 96/22/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 125
          del 23 maggio 1996.
              - L'art. 1 della succitata direttiva, cosi' recita:
              "Art.  1. - 1. Ai fini della presente direttiva valgono
          le  definizioni  di carni e prodotti a base di carni di cui
          alle    direttive    64/433/CEE,   71/118/CEE,   77/99/CEE,
          91/495/CEE,  le  definizioni dei prodotti dell'acquacoltura
          di  cui  alla  direttiva 91/493/CEE, nonche' le definizioni
          dei   medicinali   veterinari   ai  sensi  delle  direttive
          81/851/CEE e 81/852/CEE.
              2. Inoltre, si intende per:
                a)  "animali da azienda": gli animali domestici delle
          specie  bovina,  suina,  ovina, caprina ed equina nonche' i
          volatili  da  cortile  e i conigli domestici, come pure gli
          animali   selvatici  delle  specie  citate  e  i  ruminanti
          selvatici, qualora siano stati allevati in un'azienda;
                b) "trattamento  terapeutico":  la somministrazione -
          in  applicazione  dell'art. 4 della presente direttiva - ad
          un  singolo  animale  da  azienda  di  una  delle  sostanze
          autorizzate   allo   scopo   di   trattare,   previo  esame
          dell'animale  da  parte  di un veterinario, una disfunzione
          della  fecondita', inclusa l'interruzione di una gravidanza
          indesiderata,   e,   per   quanto   riguarda   le  sostanze
          â-agoniste,  in  vista  dell'induzione della tocolisi nelle
          vacche  al  momento del parto nonche' del trattamento delle
          disfunzioni  respiratorie  e  dell'induzione della tocolisi
          negli  equidi  allevati  a fini diversi dalla produzione di
          carni;
                c) "trattamento zootecnico": la somministrazione:
                  i) ad  un  singolo  animale da azienda di una delle
          sostanze  autorizzate  in  applicazione  dell'art.  5 della
          presente  direttiva,  ai  fini  della  sincronizzazione del
          ciclo  estrale e della preparazione delle donatrici e delle
          ricettrici   per   l'impianto  di  embrioni,  previo  esame
          dell'animale  in oggetto da parte di un veterinario ovvero,
          conformemente  all'art.  5,  secondo  comma,  sotto  la sua
          responsabilita';
                  ii)  agli  animali  d'acquacoltura, ad un gruppo di
          riproduttori,   a   scopo   di   inversione   sessuale,  su
          prescrizione   di   un   veterinario   e   sotto   la   sua
          responsabilita';
                d) "trattamento    illecito":    l'utilizzazione   di
          sostanze  o prodotti non autorizzati ovvero l'utilizzazione
          di   sostanze   o   prodotti  autorizzati  dalla  normativa
          comunitaria  a fini o condizioni diversi da quelli previsti
          dalla normativa comunitaria.".