Allegato previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b) Personale 1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacita', conoscenze e competenze professionali. Controllo 2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze. 3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile. 4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli. Registrazione 5. Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalita' di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalita' sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. 6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorita' competente al momento delle ispezioni o su richiesta. Liberta' di movimento 7. La liberta' di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorche' continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche. Fabbricati e locali di stabulazione 8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati. 9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali. 10. La circolazione dell'aria, la quantita' di polvere, la temperatura, l'umidita' relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. 11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile e' insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale. Animali custoditi al di fuori dei fabbricati 12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessita' e delle possibilita', un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute. Impianti automatici o meccanici 13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se cio' non e' possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari. Mangimi, acqua e altre sostanze 14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro eta' e specie e in quantita' sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni. 15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessita' fisiologiche. 16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantita' di acqua, di qualita' adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi. 17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilita' di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalita' tra gli animali. 18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuita' per la sua salute e il suo benessere. Mutilazioni e altre pratiche 19. E' vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale e' ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione e' consentita per mantenere la qualita' dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della matura sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1 gennaio 2004 e' vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda. Procedimenti di allevamento 20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali. 21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che cio' possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere. 22. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti. Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido: per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550; per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550; per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio, centimetri quadrati 2550. L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45. Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70. Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti. Tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici inferiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza inferiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2001; tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici superiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza superiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2005. A partire dal 1° gennaio 2008 l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresi' disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con profonditadi almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.
Note all'allegato: - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, reca: "Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari". - Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, reca: "Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ( )-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti". - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, reca: "Regolamento di polizia veterinaria." - La direttiva 96/22/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 125 del 23 maggio 1996. - L'art. 1 della succitata direttiva, cosi' recita: "Art. 1. - 1. Ai fini della presente direttiva valgono le definizioni di carni e prodotti a base di carni di cui alle direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE, 77/99/CEE, 91/495/CEE, le definizioni dei prodotti dell'acquacoltura di cui alla direttiva 91/493/CEE, nonche' le definizioni dei medicinali veterinari ai sensi delle direttive 81/851/CEE e 81/852/CEE. 2. Inoltre, si intende per: a) "animali da azienda": gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina nonche' i volatili da cortile e i conigli domestici, come pure gli animali selvatici delle specie citate e i ruminanti selvatici, qualora siano stati allevati in un'azienda; b) "trattamento terapeutico": la somministrazione - in applicazione dell'art. 4 della presente direttiva - ad un singolo animale da azienda di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondita', inclusa l'interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze â-agoniste, in vista dell'induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto nonche' del trattamento delle disfunzioni respiratorie e dell'induzione della tocolisi negli equidi allevati a fini diversi dalla produzione di carni; c) "trattamento zootecnico": la somministrazione: i) ad un singolo animale da azienda di una delle sostanze autorizzate in applicazione dell'art. 5 della presente direttiva, ai fini della sincronizzazione del ciclo estrale e della preparazione delle donatrici e delle ricettrici per l'impianto di embrioni, previo esame dell'animale in oggetto da parte di un veterinario ovvero, conformemente all'art. 5, secondo comma, sotto la sua responsabilita'; ii) agli animali d'acquacoltura, ad un gruppo di riproduttori, a scopo di inversione sessuale, su prescrizione di un veterinario e sotto la sua responsabilita'; d) "trattamento illecito": l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati ovvero l'utilizzazione di sostanze o prodotti autorizzati dalla normativa comunitaria a fini o condizioni diversi da quelli previsti dalla normativa comunitaria.".