(Allegato I)
                             ALLEGATO I 
 
                               PARTE A 
 
Sono considerate, tra l'altro, tecniche di modificazione genetica  di
            cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 1: 
   1) tecniche di ricombinazione di acido nucleico che comportano  la
formazione di  nuove  combinazioni  di  materiale  genetico  mediante
inserimento di molecole di  acido  nucleico  prodotte  con  qualsiasi
mezzo al di fuori dell'organismo, in un virus, in plasmide  batterico
o altro sistema vettore e il loro inserimento in un organismo  ospite
nel quale non si presentano in natura ma nel quale sono in  grado  di
moltiplicarsi in maniera continuativa. 
   2)  tecniche  che  ricorrono  all'introduzione   diretta   in   un
microorganismo di materiale genetico  preparato  al  di  fuori  dello
stesso,  comprese  la  microinoculazione,  la  macroinoculazione,  la
microincapsulazione; 
   3) tecniche di fusione cellulare o di  ibridazione  che  producono
cellule vive con nuove combinazioni di materiale genetica ereditabile
mediante la fusione di due o piu' cellule con metodi non presenti  in
natura. 
 
                               PARTE B 
 
   Tecniche di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 2), che non
sono considerate tecniche di modificazione genetica se non comportano
ricorso a molecole ricombinanti di acido nucleico o a  microorganismi
geneticamente modificati prodotti con tecniche o metodologie  diverse
da quelle escluse dall'Allegato II, parte A: 
 
1) fecondazione in vitro; 
2) processi naturali come: coniugazione, trasduzione, trasformazione; 
3) induzione della poliploidia.