(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                       MODIFICAZIONI APPORTATE 
                       IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 12 GIUGNO 2001, n. 217 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1, capoverso 1, n.  12),  le  parole:  "Ministero  della
sanita'", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero della salute". 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, capoverso 1, sono aggiunte in fine, le  parole:  "10)
Ministero della salute"; 
    al  comma  1,  capoverso  2,  le  parole:  "4)  Ministero   della
sanita';", sono soppresse e  la  cifra:  "5)",  e'  sostituita  dalla
seguente: "4)". 
  All'articolo 3: 
    al  comma  1,  capoverso  2,  le  parole  da:  "trasformazione  e
conseguente   commercializzazione"   fino   a:   "politiche   per   i
consumatori",   sono    sostituite    dalle    seguenti:    "prodotti
agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'articolo  33,  comma  3,
lettera b), turismo e industria alberghiera, miniere, cave, torbiere,
acque minerali e termali, politiche per i consumatori, con  eccezione
dei prodotti agricoli e agroalimentari". 
  Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
    "Art.  4-bis.  -  1.  All'articolo  29,  comma  1,  del   decreto
legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  la  parola:  "quattro  ,  e'
sostituita dalla seguente: "tre .". 
  All'articolo 6: 
    al comma 1, dopo le parole: "1999, n.  300,",  sono  inserite  le
seguenti: "al Titolo IV,"; 
    al comma 2, capoverso Art. 32-bis, al comma 2,  le  parole:  "con
particolare riguardo per l'editoria, ad eccezione  delle  funzioni  e
dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di
partito",  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "ferme   restando   le
competenze in materia di stampa  ed  editoria  del  Dipartimento  per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri. Restano ferme le competenze dell'Autorita' per le  garanzie
nelle comunicazioni"; 
    al comma 2, capoverso Art. 32-ter, al comma 1, lettera  a),  dopo
le parole: "al rilascio delle  concessioni,  delle  autorizzazioni  e
delle licenze", sono soppresse le parole:  "ad  uso  privato";  e  le
parole da: "stampa,  editoria,  ad  eccezione"  fino  a:  "produzioni
tradizionali;",   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "produzioni
multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte  alla
trasformazione su supporti  innovativi  e  con  tecniche  interattive
delle  produzioni  tradizionali,   ferme   restando   le   competenze
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;"; 
    al comma 2, capoverso Art. 32-quater, al comma 1, le  parole  da:
"previgente" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: 
"vigente alla data del 9 giugno 2001"; 
    al comma 2, il capoverso Art.  32-quinquies,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Art. 32-quinquies (Funzioni in materia di  requisiti  e  controlli
tecnici). - 1. Sono attribuite al Ministero  delle  comunicazioni  le
funzioni relative: 
    a) al rilascio  dei  titoli  di  abilitazione  all'esercizio  dei
servizi radioelettrici; 
    b) alla determinazione dei requisiti tecnici di apparecchiature e
alle procedure di omologazione; all'accreditamento dei laboratori  di
prova; al  rilascio  delle  autorizzazioni  ad  effettuare  collaudi,
installazioni, allacciamenti e manutenzione."; 
    dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
    "2-bis. - All'articolo 55, comma 1, del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) alla lettera a), dopo le parole: "il Ministero del lavoro  ,
sono soppresse le seguenti: ", della salute ; alla  medesima  lettera
a), sono aggiunte, in fine le parole: "il Ministero della salute ; 
      b)  alla  lettera  b),   le   parole:   "Il   Ministero   delle
comunicazioni, sono soppresse"; 
    dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
  "Art. 6-bis. - 1. All'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le  parole:  "certificazione
per la qualita'; ,  sono  inserite  le  seguenti:  "trasformazione  e
commercializzazione  dei  prodotti  agricoli  e  agroalimentari  come
definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce
la Comunita' europea, come modificato dal trattato di  Amsterdam,  di
cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209; ". 
  All'articolo 7: 
    al comma 1, dopo le parole: "Capo X" sono inserite  le  seguenti:
"del Titolo IV". 
  All'articolo 8: 
    al comma 1, capoverso 3, penultimo periodo, le parole: "commi 6 e
seguenti", sono sostituite dalle seguenti: "commi 7 e seguenti". 
  All'articolo 10: 
    al comma 1, e' premesso il seguente: 
  "01.  All'articolo  47,  comma  1,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  la  parola:  "quattro  ,  e'
sostituita dalla seguente: "due ". 
  All'articolo 11: 
    al comma 1, dopo le parole: "1999, n.  300,",  sono  inserite  le
seguenti: "a Titolo IV," e la parola: "sanita'", e' sostituita  dalla
seguente: "salute"; 
    al comma 2,  capoverso  Art.  47-bis,  al  comma  1,  la  parola:
"sanita'", e'  sostituita  dalla  seguente:  "salute";  al  comma  3,
secondo periodo, dopo le parole: "Il  Ministero",  sono  inserite  le
seguenti: ",  con  modalita'  definite  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano," e la parola: "e" e' soppressa; 
    al comma 2, capoverso Art. 47-quater,  al  comma  1,  le  parole:
"articolo 47", sono sostituite dalle seguenti: "articolo 47-ter". 
  All'articolo 12: 
    al comma 1, dopo le parole: "n. 400,", sono inserite le seguenti:
"come modificato dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n.  81,";
e le parole: "ultimo periodo", sono sostituite  dalle  seguenti:  "al
secondo periodo". 
  L'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 13. - 1. Gli  incarichi  di  diretta  collaborazione  con  il
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  con  i  singoli  Ministri
possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado  e
qualifica delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   nel   rispetto
dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli  dotati
di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli  organi
interessati, sono collocati, con il loro consenso,  in  posizione  di
fuori  ruolo  o  di  aspettativa  retribuita,  per  l'intera   durata
dell'incarico, anche in  deroga  ai  limiti  di  carattere  temporale
previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e  in  ogni  caso
non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a  carico
degli enti di appartenenza qualora non si tratti  di  amministrazioni
dello Stato. 
  2. Nelle ipotesi indicate  al  comma  1,  gli  attuali  contingenti
numerici  eventualmente  previsti  dai  rispettivi   ordinamenti   di
appartenenza  dei  soggetti   interessati   ed   ostativi   al   loro
collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita  sono  aumentati
fino al 30 per cento e, comunque, non  oltre  il  massimo  di  trenta
unita' aggiuntive per ciascun ordinamento. 
  3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per  gli
avvocati e procuratori dello  Stato,  nonche'  per  il  personale  di
livello  dirigenziale  o  comunque  apicale  delle   regioni,   delle
province,  delle  citta'  metropolitane  e  dei  comuni,  gli  organi
competenti deliberano il collocamento fuori ruolo  o  in  aspettativa
retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi  precedenti,  fatta
salva per  i  medesimi  la  facolta'  di  valutare  motivate  ragioni
ostative al suo accoglimento. 
  4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di
quanto previsto, dall'articolo 39 della legge 27  dicembre  1997,  n.
449, e successive modificazioni, in materia di  programmazione  delle
assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche".