(Allegato)
                                                             Allegato 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  25
                       SETTEMBRE 2001, N. 350. 
  Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: 
  "Art. 1-bis (Conversione in  euro  dei  valori  bollati).  -  1.  I
tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico
dei  valori   bollati   possono   restituire   al   loro   punto   di
approvvigionamento i valori, compresi  i  foglietti  cambiari,  privi
dell'indicazione in euro a decorrere dal 1 gennaio 2002 e  non  oltre
il 28 febbraio 2002, ottenendo la contestuale sostituzione con valori
di corrispondente importo in euro, al netto dell'aggio  a  suo  tempo
percepito, previa verifica dell'assenza di abusi e falsificazioni nei
valori conferiti. 
  2. Con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  sono
determinate le modalita' di attuazione della conversione  dei  valori
di cui al presente articolo e delle forme di controllo finalizzate  a
garantire in maniera tempestiva e completa la tutela contro possibili
abusi e falsificazioni nella fase di introduzione dell'euro anche con
riferimento ai valori citati. 
  3. Con le medesime  modalita'  di  cui  al  comma  1  ha  luogo  la
sostituzione dei valori con indicazione sia in lire che in euro,  una
volta determinata la nuova tariffa del bollo in euro, a decorrere dal
giorno successivo a tale determinazione e fino al giorno  finale  del
secondo mese successivo. 
  4. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche ai valori
postali, ancorche' gli  stessi  non  siano  dichiarati  ufficialmente
fuori corso per l'affrancatura". 
  All'articolo 2, comma 9, le parole: "lo stipendio e la  tredicesima
mensilita' dovute" sono sostituite dalle seguenti: "lo stipendio e la
tredicesima mensilita' dovuti". 
  All'articolo 5, al comma 1 e' premesso il seguente: 
  "01. Al primo comma dell'articolo 461 del codice  penale,  dopo  la
parola:  "filigrane  sono  inserite   le   seguenti:   ",   programmi
informatici ". 
  All'articolo 8,  comma  3,  le  parole:  "quindicimila  euri"  sono
sostituite dalle seguenti: "quindicimila euro" e le parole: "articolo
145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385" sono sostituite
dalle seguenti: "articolo 145 del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385". 
  All'articolo 9, comma 1, lettera a),  le  parole:  "approvato  con"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui al". 
  L'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 10 (Disposizioni in  materia  di  imposta  sostitutiva  sugli
interessi,  premi  ed  altri  frutti  delle  obbligazioni  e   titoli
similari, pubblici e privati). - 1. Al decreto legislativo  1  aprile
1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed  altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari di  cui  all'articolo  2,
comma 1, percepiti da soggetti residenti in Paesi che  consentono  un
adeguato scambio di informazioni e  che  non  siano  residenti  negli
Stati o territori di cui all'articolo  76,  comma  7-bis,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  come  individuati  dai
decreti di cui al medesimo comma 7-bis. Non sono altresi' soggetti ad
imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari percepiti da: 
    a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia; 
    b) gli  investitori  istituzionali  esteri,  ancorche'  privi  di
soggettivita'  tributaria,  costituiti  in  Paesi  di  cui  al  primo
periodo; 
    c) Banche centrali, anche  in  relazione  all'investimento  delle
riserve ufficiali dello Stato, di Paesi che non hanno  stipulato  con
la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia  imposizione
sul reddito, purche' tali Paesi non siano inclusi nei decreti emanati
ai sensi del predetto articolo 76, comma 7-bis. ; 
    b) all'articolo 6, il comma 2 e' abrogato; 
    c) all'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di  cui  al
comma 1 deve acquisire: 
    a) un'autocertificazione dell'effettivo beneficiario dei proventi
dei titoli che attesti il possesso dei requisiti di cui  al  comma  1
dell'articolo 6 per la non applicazione  dell'imposta.  Relativamente
agli investitori istituzionali privi di soggettivita' tributaria,  si
considera beneficiario effettivo l'investitore istituzionale stesso e
l'autocertificazione di cui al primo periodo  deve  essere  resa  dal
relativo organo di gestione. L'autocertificazione deve essere redatta
in conformita' a quanto stabilito con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre  2001.
La predetta autocertificazione produce effetti  salvo  revoca  e  non
deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte  al
medesimo intermediario certificazioni equivalenti  per  le  stesse  o
altre finalita'; 
    b) i dati identificativi del  soggetto  non  residente  effettivo
beneficiario dei proventi dei titoli depositati,  nonche'  il  codice
identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare  gli
interessi,  premi  ed  altri  frutti,   non   soggetti   ad   imposta
sostitutiva, di sua pertinenza ; 
    d)  all'articolo  7,  comma  4,   primo   periodo,   le   parole:
"dell'attestazione   sono   sostituite   dalle    seguenti:    "della
dichiarazione  ;  nel  secondo  periodo,  le  parole:  "La   predetta
attestazione   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "La   predetta
dichiarazione . 
  2. All'articolo 26-bis del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente:
    "a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo  6,  comma
    1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n.  239,  e  successive
    modificazioni ; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. I requisiti di cui al comma 1 sono  attestati  mediante  la
documentazione  di  cui  all'articolo  7,  comma   2,   del   decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239 . 
  3. All'articolo 5, comma 5, del  decreto  legislativo  21  novembre
1997, n. 461, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente: 
    "a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo  6,  comma
1, del decreto legislativo  1  aprile  1996,  n.  239,  e  successive
modificazioni . 
  4. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti  dei
soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6,  comma  1,  del
decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni
. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi di
capitale divenuti esigibili, nonche' alle plusvalenze  e  agli  altri
redditi diversi di natura finanziaria realizzati a  decorrere  dal  1
gennaio 2002. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 76,
comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
l'individuazione dei Paesi  e  territori  aventi  un  regime  fiscale
privilegiato si fa riferimento agli Stati e  alle  societa'  indicati
nel decreto ministeriale 24 aprile 1992. 
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  possono
essere  previste  modalita'  semplificate   di   acquisizione   delle
informazioni da parte degli  intermediari,  basate  sull'utilizzo  di
mezzi informatici, che garantiscano adeguati  livelli  di  sicurezza,
riservatezza e affidabilita' dei dati". 
  All'articolo 11: al comma 1, lettera a), le parole: "approvato con"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui al"; 
    al comma 1, lettera b), le parole: "emanato con" sono  sostituite
dalle seguenti: "di cui al"; 
    al comma 1, lettere c), d), e), g) e h), le parole: "d.l." e  "d.
lgs."   sono    sostituite,    rispettivamente,    dalle    seguenti:
"decreto-legge" e "decreto legislativo"; 
    al comma 1, la lettera f) e' soppressa. 
  All'articolo 12, comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  "comunque
detenute alla data di entrata in vigore del  presente  decreto"  sono
sostituite dalle seguenti: "detenute almeno al  1  agosto  2001";  al
medesimo comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: 
", rientrano nel patrimonio personale e i relativi guadagni rientrano
conseguentemente nel reddito imponibile". All'articolo 13,  comma  1,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "Nella  dichiarazione
gli  interessati  devono  inoltre  attestare  che  le  attivita'   da
rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio dello  Stato,
ai sensi dell'articolo 12, comma 1, almeno al 1 agosto 2001". 
  All'articolo 14: al comma 1, lettera c), dopo la parola:  "nonche'"
e' inserita la seguente: "per"; 
    al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: "e  di  tutti  gli
altri reati,  con  particolare  riguardo  alle  norme  antiterrorismo
nonche' per l'attivita' di contrasto del delitto di cui  all'articolo
416-bis del codice penale"; 
    dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  "5-bis.  Relativamente  alle  attivita'   finanziarie   rimpatriate
diverse  dal  denaro,  gli  interessati   considerano   quale   costo
fiscalmente riconosciuto a  tutti  gli  effetti,  in  mancanza  della
dichiarazione  di  acquisto,   l'importo   risultante   da   apposita
dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero  quello  indicato  nella
dichiarazione  riservata.  In  quest'ultimo  caso   gli   interessati
comunicano all' intermediario, ai fini  degli  articoli  6  e  7  del
predetto   decreto   legislativo,   la   ripartizione    dell'importo
complessivo indicato nella dichiarazione  riservata  fra  le  diverse
specie delle predette attivita'". 
  All'articolo 17: al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole:  "e
tutte  le  altre  disposizioni  in  materia  penale,  di  lotta  alla
criminalita' organizzata e al terrorismo"; 
    dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. L'utilizzo delle modalita' di cui agli articoli 12, 15 e 16
per effettuare  il  rimpatrio  o  la  regolarizzazione  di  attivita'
detenute all'estero derivanti da reati diversi da quelli per i  quali
e' esclusa la punibilita' ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera
c), non produce gli effetti di cui al  medesimo  articolo  14  ed  e'
punito con una sanzione amministrativa pecuniaria  pari  al  100  per
cento del valore corrente delle attivita' oggetto della dichiarazione
riservata". 
  All'articolo 19: 
    al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "e con
la confisca di beni di corrispondente valore"; 
    al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: "e con
la confisca di beni di corrispondente valore"; 
    dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. L'interessato che attesta  falsamente  nella  dichiarazione
prevista dall'articolo 13 la detenzione fuori  del  territorio  dello
Stato del denaro o delle attivita' rimpatriate alla data indicata  ai
sensi dell'articolo 12, comma 1, e' punito con la reclusione  da  tre
mesi a un anno". 
  All'articolo 20: 
    i commi 1 e 2 sono soppressi; 
    nella  rubrica  le  parole:  "Vincoli  di  destinazione  e"  sono
soppresse. 
  All'articolo 21, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001,  n.  383,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "30 novembre 2001 sono sostituite dalle
seguenti: "28 febbraio 2002, con indicazione, oltre al numero e  alle
generalita' dei lavoratori emersi, del relativo costo del  lavoro  in
misura non inferiore  a  quanto  previsto  dai  contratti  collettivi
nazionali di lavoro di riferimento ; 
    b) al comma 2, lettera a), terzo periodo, le  parole  da  "dell'8
per cento fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "del  7  per
cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo  e
dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione
contro gli infortuni sul  lavoro  e  le  malattie  professionali,  si
applicano tassi di premio ridotti rispettivamente del  75  per  cento
per il primo anno, del 70 per cento per il secondo anno e del 65  per
cento per il terzo anno ; 
    c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  "2-bis.  Per  il  periodo  di  imposta  in  corso  alla   data   di
presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1  non
si applicano le sanzioni previste ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto per le violazioni concernenti la liquidazione e i versamenti
periodici di tale imposta, nonche' per la mancata presentazione della
dichiarazione di inizio attivita', e non  sono  dovuti  interessi,  a
condizione che il versamento dell'imposta  sia  effettuato  entro  il
termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione; 
non  si  applicano  altresi'  le  sanzioni  previste   per   l'omessa
effettuazione delle ritenute e dei relativi  versamenti  dovuti  fino
alla data di presentazione della dichiarazione ; 
    d) al comma 3, dopo le parole: "e  dei  contributi  previdenziali
sono inserite le seguenti: "e premi assicurativi ; 
    e) al comma 4, il quarto periodo e' sostituito dai  seguenti:  "I
lavoratori  possono,  a  domanda,  ricostruire  la   loro   posizione
pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati
presso l'impresa che presenta  la  dichiarazione  di  emersione  alla
quale appartengono alla data del 28 febbraio 2002. La  ricostruzione,
che  avviene  esclusivamente   mediante   contribuzione   volontaria,
integrata fino ad un massimo del 66 per cento della  quota  a  carico
del datore di lavoro dal fondo di cui all'articolo 5 della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, consente di coprire, fino  ad  un  massimo  di
sessanta mesi, periodi contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di
lavoro svolto presso la suddetta impresa a far data dal  28  febbraio
2002. La ricostruzione avviene alla fine di ogni  periodo  lavorativo
di dodici mesi ; 
    f) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  "8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di  base  imponibile
connessa  ai  programmi  di  emersione,  con  esclusione  di   quelle
contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, e' determinata la quota destinata  alla  riduzione
della  pressione  contributiva,  al  netto  delle  risorse  destinate
all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori  che  si
impegnano nei programmi di emersione ai sensi del  comma  2,  lettera
b), del presente articolo, in misura non superiore al  66  per  cento
della  quota  residua  rispetto  alla   contribuzione   previdenziale
versata, e agli oneri concernenti la  eventuale  ricostruzione  della
loro posizione previdenziale relativamente agli  anni  pregressi,  ai
sensi del comma 4 del presente articolo,  nei  limiti  delle  risorse
all'uopo disponibili presso  il  fondo;  con  lo  stesso  decreto  e'
inoltre determinata la misura del trattamento previdenziale  relativa
ai periodi oggetto della dichiarazione di  emersione  in  proporzione
alle quote contributive versate,  senza  oneri  aggiuntivi  a  carico
della  finanza  pubblica.  Con  uno  o  piu'  decreti  del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze  e'  altresi'  determinata  la  quota
residua del  predetto  fondo  destinata  al  riequilibrio  dei  conti
pubblici. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del
2000 sono abrogati ; 
    g) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: 
  "8-bis.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   procede
annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e di  categoria,  ad
una verifica dei risultati del  processo  di  emersione  in  base  al
numero degli imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi  delle
disposizioni per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla
differenziazione  degli  stessi  per  il  settore  di   attivita'   e
ubicazione dei relativi insediamenti produttivi e, per i  lavoratori,
alla rispettiva anzianita' contributiva,  nonche'  delle  conseguenti
maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile ". 
  All'articolo 22: 
    al comma 1, capoverso 1, le parole: "10.000 euri" sono sostituite
dalle seguenti: "10.000 euro"; 
    al comma 1, capoverso 8,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "I titoli emessi dalla societa' di  cui  al  comma  1  sono
assimilati ai fini fiscali ai  titoli  di  cui  all'articolo  31  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,  e
si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi  a  quotazione
in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia  previsto  il
collocamento anche sui mercati esteri". 
  All'articolo 25, comma  5,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "I titoli di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali
ai titoli di cui all'articolo 31 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29  settembre  1973,  n.  601,  e  si  considerano  emessi
all'estero qualora siano ammessi a quotazione in  almeno  un  mercato
regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui
mercati esteri". 
  L'articolo 26 e' soppresso. 
  Il  titolo  del   decreto-legge   e'   sostituito   dal   seguente:
"Disposizioni  urgenti  in  vista  dell'introduzione  dell'euro,   in
materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione
di attivita' detenute all'estero, di  cartolarizzazione  e  di  altre
operazioni finanziarie".