(Allegato)
                                                             Allegato 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 1 OTTOBRE 2001, n. 356. 
  Dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente: 
"Art. 8-bis (Termini di pagamento dell'accisa). - 1. All'articolo  3,
comma 4, del testo unico delle disposizioni  legislative  concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali
e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.
504, e successive modificazioni, il primo periodo e'  sostituito  dai
seguenti: "I termini e le modalita'  di  pagamento  dell'accisa  sono
fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.  Fino
all'adozione del decreto di cui al primo  periodo,  restano  fermi  i
termini e le modalita'  di  pagamento  contenuti  nelle  disposizioni
previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in
ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere  effettuato  entro
il giorno 16 del  mese  successivo;  per  le  immissioni  in  consumo
       avvenute dal 1 al 15 del mese di dicembre, il pagamento 
dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno  27  dello  stesso
mese ed in tale caso non e' ammesso il versamento unitario  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.
Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di  cui  al  primo
periodo non puo' prevedere termini di pagamento piu' ampi rispetto  a
quelli fissati nel periodo precedente". 
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 3 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 40 miliardi  a
decorrere  dall'anno  2002,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero  del
tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  per  l'anno
2001,  allo  scopo  utilizzando  per  l'anno  2001   l'accantonamento
relativo  al  Ministero  medesimo  e  per  gli  anni  2002   e   2003
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. Il Governo trasmette al Parlamento, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  e,
successivamente,  a  cadenza  semestrale,  i  dati   concernenti   le
variazioni  dei  prezzi  dei  prodotti   petroliferi   in   relazione
all'andamento dei prezzi internazionali". 
  All'articolo 9, comma 2, primo periodo, dopo le  parole:  "presente
decreto," sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per  l'articolo
8-bis,".