(Allegato)
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 15 APRILE 2002, N. 63 
 
All'articolo 1: 
al comma 2,  dopo  le  parole:  "non  tributaria"  sono  inserite  le
seguenti: ", anche degli enti territoriali,". 
All'articolo 2: 
al comma  1,  alinea,  le  parole:  "regolamento  emanato  con"  sono
sostituite dalle seguenti: "regolamento di cui al"; 
al comma 1, capoverso 1, le parole: "testo unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al". 
All'articolo 3: 
al comma 1, dopo le parole: "e' ridotto" sono inserite  le  seguenti:
", fino al 31 dicembre 2002,"; 
al comma 2, sono aggiunte, infine, le parole: "nonche'  i  medicinali
da DNA ricombinante inseriti nell'allegato 2 al decreto del  Ministro
della sanita' 22 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2001, e i farmaci il  cui
prezzo di vendita al pubblico e' inferiore a cinque euro";  al  comma
3, le parole: "in Italia o" sono soppresse; 
al comma 4, dopo la parola: "riunioni" sono inserite le seguenti  "di
cui al comma 3 " ; 
al comma 5, le  parole:  "il  8  per  cento"  sono  sostituite  dalle
seguenti.. " l'8 per cento"; 
al comma 6, dopo la parola: "riunioni" sono inserite le seguenti: "di
cui al comma 3"; 
al comma 8, primo periodo, le parole da: "ad un anno nel  2002"  fino
a: "2003" sono sostituite dalle seguenti: "a sei mesi per  ogni  anno
solare, a decorrere dal 1 gennaio 2004"; 
dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: 
"8-bis. E' consentito a soggetti terzi che intendano produrre per  l'
esportazione principi attivi coperti dai certificati complementari di
protezione di cui all'articolo 4 della legge 19 ottobre 1991, n. 349,
nonche' all'articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127,
introdotto dall'articolo 1 della citata legge n.  349  del  1991,  di
avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il  Ministero
delle attivita' produttive, una procedura per il rilascio di  licenze
volontarie a titolo oneroso nel rispetto della  legislazione  vigente
in materia. 
8-ter. Le licenze  di  cui  al  conuna  8-bis  sono  comunque  valide
unicamente per l'esportazione verso Paesi  nei  quali  la  protezione
brevettuale dei relativi principi attivi sia  scaduta,  ivi  compreso
l'eventuale certificato complementare di protezione, e in conformita'
alle normative vigenti nei Paesi di destinazione. 
8-quater. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,  il  Ministro  delle
attivita' produttive, sentiti  i  settori  interessati,  definisce  i
criteri di funzionamento della procedura di cui al comma 8-bis "; 
al comma 9, primo periodo, dopo la parola: "farmaci" sono inserite le
seguenti: ", ad esclusione di quelli di cui all'articolo 3, comma  1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539," e dopo le  parole:
"di pubblicita'," sono inserite le seguenti: "dopo l'indicazione  del
marchio,"; al secondo periodo le parole: "non  superiore  all'80  per
cento di quello" sono sostituite dalle seguenti: "uguale a quello"; 
dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti: 
"9-bis. Il collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle aziende
ospedaliere   segnala   periodicamente    al    direttore    generale
dell'azienda,  al   presidente   della   regione   e   al   Ministero
dell'economia e delle finanze gli eventuali scostamenti  della  spesa
effettuata rispetto ai livelli programmati  nei  documenti  contabili
vigenti di finanza pubblica. II direttore generale  dell'azienda  da'
comunicazione dei provvedimenti adottati per assicurare  il  rispetto
dei limiti di spesa previsti. 
9-ter.  Le  deliberazioni  della  Commissione   unica   del   farmaco
concernenti riclassificazione dei  farmaci  ovvero  nuove  ammissioni
alla rimborsabilita', con effetto dal 1 giugno 2002,  sono  approvate
con  decreto  del  Ministro  della  salute,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. Al decreto e' allegata una relazione
tecnica, verificata dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto
gli effetti finanziari dello  stesso.  In  particolare  la  relazione
tecnica attesta che dalle deliberazioni non derivano  oneri  maggiori
rispetto ai livelli di  spesa  programmati  nei  documenti  contabili
vigenti di finanza  pubblica  nonche',  in  particolare,  rispetto  a
quelli definiti nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome
dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Lerciale n. 207  del  6
settembre 2001. I decreti di approvazione sono trasmessi  alla  Corte
dei conti per la relativa registrazione". 
Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente; 
"Art.  4-bis  (Finanziamento  della  spesa  sanitaria).  -  1.   Alla
definitiva  copertura  delle  maggiori  occorrenze  finanziarie   del
Servizio sanitario nazionale per gli anni 2000 e 2001 si  fa  fronte,
in conformita' all'accordo tra Governo, regioni e  province  autonome
sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, come segue: 
a) quanto a euro 1.394.433.627,55 per l'anno 2000  e  quanto  a  euro
3.412.747.189,18 per l'anno 2001 con oneri  a  carico  ciel  bilancio
dello Stato; 
b) per l'importo residuo, con oneri a carico delle  regioni  e  delle
province autonome, che vi provvedono con propri  mezzi  di  bilancio,
inclusi, limitatamente all'anno 2000, quelli eventualmente  derivanti
da operazioni di indebitamento. 
2. Per le ulteriori specifiche esigenze del Policlinico Umberto I  di
Roma, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio: 
a) l'importo di euro 156.486.440,42 a titolo di acconto del disavanzo
provvisorio registrato in sede di accertamento della massa  attiva  e
passiva   relativa   alla    gestione    liquidatoria    dell'azienda
universitaria Policlinico Umberto I a tutto il 31 dicembre 1999,  che
residua dopo l'assegnazione della quota parte di  risorse  attribuite
alla regione Lazio, ai sensi del decreto di cui all'articolo 1, comma
2, del  decreto-legge  19  febbraio  2001,  n.  17,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129; 
b) l'importo di euro 205.033.388,94 a titolo di ripiano dei disavanzi
dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, per gli anni  2000  e
2001, in conformita' all'accordo di cui al comma 1. 
3. Le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia  Giulia  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei  loro
disavanzi ai  sensi  della  normativa  vigente.  Non  si  applica  il
disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge  2  marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
1989, n. 155. 
4. Le disponibilita' finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra
le regioni: 
a) per l'anno 2000, secondo i criteri utilizzati per il  riparto  del
Fondo sanitario nazionale per il medesimo anno; 
b) per l'anno 2001, secondo la proposta delle  regioni  di  cui  alla
riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17  gennaio
2002. 
5. I presidenti  delle  regioni  Sicilia  e  Sardegna  comunicano  ai
Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze le  quote  del
finanziamento della spesa sanitaria posta a proprio carico nonche' la
completa utilizzazione di dette quote. 
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato: 
a) ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti
ai sensi del comma 4 per il ripiano dei disavanzi di  parte  corrente
degli anni 2000 e 2001, gli importi  indicati  rispettivamente  nelle
colonne 3 e 4 della  tabella  A  allegata  al  presente  decreto;  la
liquidazione  del  saldo  per  l'anno  2000   e'   subordinata   alla
comunicazione da parte dei  presidenti  delle  regioni  dell'avvenuta
assunzione dei provvedimenti a copertura della quota di  ripiano  del
residuo  disavanzo  posta  a  loro  carico;  per  l'anno   2001,   e'
subordinata  al  rispetto  degli  impegni  indicati   al   punto   19
dell'accordo di cui al comma 1; 
b) ad erogare alla regione Lazio, a titolo  di  acconto  delle  somme
spettanti, ai  sensi  del  comma  2,  lettera  a),  per  la  parziale
copertura del disavanzo  a  tutto  il  31  dicembre  1999,  l'importo
indicato nella  colonna  6  della  tabella  A  allegata  al  presente
decreto; il saldo e' erogato sulla base del  definitivo  accertamento
della massa attiva e passiva dell'azienda  universitaria  Policlinico
Umberto I da parte del commissario liquidatore; 
c) ad erogare alla regione Lazio 1' intero importo di cui al comma 2,
lettera b), indicato nella colonna 7  della  tabella  A  allegata  al
presente decreto, a titolo  di  ripiano  dei  disavanzi  dell'azienda
ospedaliera Policlinico Umberto I per gli anni 2000 e 2001. 
7. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato  a  favore  di
una regione un importo superiore a  quello  spettante  ai  sensi  del
comma 4, l'eccedenza e' posta in detrazione in occasione del  riparto
del Fondo sanitario  nazionale  a  qualunque  titolo  spettante  alle
regioni e contestualmente riassegnata a favore delle regioni  per  le
finalita' del presente decreto. 
8.  Alla  copertura  degli  oneri  a  carico  dello  Stato  derivanti
dall'attuazione  dei  commi  da  1  a  7,  pari  a  complessivi  euro
5.168.700.646,09, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2002, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al  Ministero  della  salute.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
9. 1 residui crediti dei cessati enti  ospedalieri,  accertati  dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai  sensi
dell'articolo  10,  comma  1,  e  dell'articolo  11,  comma  1,   del
decreto-legge  19   settembre   1987,   n.   382,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, restano acquisiti
ai bilanci delle aziende sanitarie in cui sono confluiti  i  predetti
enti ospedalieri, per essere utilizzati per spese d'investimento.  Le
somme assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e  di
Bolzano ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del citato  decreto-legge
n. 382 del 1987, rimaste inutilizzate, sono dalle medesime regioni  e
province autonome destinate alle spese d'investimento  delle  aziende
sanitarie. Le somme assegnate alle unita' sanitarie locali  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio  1985,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1985,  n.  103,
rimaste inutilizzate, restano  acquisite  alle  gestioni  liquidatone
delle soppresse unita' sanitarie locali. 
10. Per le  attivita'  di  valutazione,  in  relazione  alle  risorse
definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici  relativi
alla definizione e  all'  aggiornamento  dei  livelli  essenziali  di
assistenza e delle prestazioni in essi contenute,  e'  istituita  una
apposita commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute
e  composta  da  quattordici  esperti  titolari  e   da   altrettanti
supplenti, di cui un titolare ed un supplente designati dal  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  sette  titolari  e   altrettanti
supplenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle  regioni  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. La  commissione,  che
puo' articolarsi in sottocommissioni, dura  in  carica  tre  anni;  i
componenti possono essere confermati una  sola  volta.  Su  richiesta
della maggioranza dei componenti,  alle  riunioni  della  commissione
possono essere invitati, per fornire le proprie valutazioni,  esperti
esterni  competenti  nelle  specifiche  materie  di  volta  in  volta
trattate. Alle riunioni della commissione  partecipano  il  direttore
della competente  direzione  generale  del  Ministero  della  salute,
presso la quale e' incardinata la segreteria dell'organo  collegiale,
e il direttore dell'Agenzia per i servizi  sanitari  regionali.  Alle
deliberazioni della commissione e' data  attuazione  con  decreto  di
natura non regolamentare del Ministro della salute, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere alla  Corte
dei conti per la relativa registrazione". 
All'articolo 5: 
al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Resta fermo
quanto disposto dalia citata legge n. 461 del  1998  e  dal  medesimo
decreto legislativo n. 153  del  1999,  in  tema  di  fondazioni,  in
ragione del loro regime giuridico privatistico, speciale  rispetto  a
quello delle altre  fondazioni,  in  quanto  ordinato  per  legge  in
funzione:  a)  della  loro  particolare  operativita',   inclusa   la
possibilita' di partecipare al  capitale  della  Banca  d'Italia;  b)
della struttura organizzativa,  basata  sulla  previsione  di  organi
obbligatori   e   su   uno   specifico   regime   di   requisiti   di
professionalita', di  onorabilita'  e  di  incompatibilita';  c)  dei
criteri obbligatori di gestione del patrimonio e di  dismissione  dei
cespiti; d) della facolta' di emettere titoli di debito  convertibili
o con opzioni di acquisto;  e)  dei  vincoli  di  economicita'  della
gestione  e  di  separazione  patrimoniale;   f»   dei   vincoli   di
destinazione del reddito, delle riserve e  degli  accantonamenti;  g)
delle speciali norme in materia di contabilita' e  di  vigilanza;  h)
del criterio secondo cui le norme del codice civile si applicano alle
fondazioni bancarie solo in via residuale e in quanto compatibili. La
disposizione: di cui  al  precedente  periodo  costituisce  norma  di
interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153". 
All'articolo 6: 
al comma 6, le parole: "testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, approvato con" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al". 
All'articolo 7: 
al comma 1, dopo le parole: "alienazione del patrimonio dello  Stato"
sono inserite le seguenti: "e nel  rispetto  dei  requisiti  e  delle
finalita' propri dei beni pubblici"; 
al comma  2,  le  parole:  "1.000.000  euro"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "1.000.000 di euro"; 
al comma 3, secondo periodo, le parole da: "esclusivamente" fino 
alla fine  del  comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "ad  altre
societa' di cui il Ministero detenga direttamente  l'intero  capitale
sociale"; 
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: ", previa  definizione
da parte del CIPE delle direttive di massima"; 
al comma 10, primo periodo, le parole: "per legge" sono soppresse; al
terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", escluse le norme
concernenti la garanzia per vizi e per evizione previste  dal  citato
comma 19"; 
dopo il comma 10, e' inserito il seguente: 
"10-bis. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 
488, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
"4. Con riferimento agli immobili  utilizzati  dalie  Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o
comunque in uso gratuito, il Ministro dell'economia e delle  finanze,
con uno o piu' decreti aventi  natura  non  regolamentare,  individua
singoli beni o categorie di beni per  i  quali,  a  decorrere  dal  1
gennaio dell'anno successivo, e' dovuto un canone  d'uso  determinato
con i decreti stessi con riferimento ai fitti  di  mercato  dei  beni
medesimi"; 
al comma 12, dopo la parola: "trasferiti" sono inserite le  seguenti:
"esclusivamente a titolo oneroso"; 
dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente: 
"12-bis.  Il  conto  consuntivo,  economico  e  patrimoniale,   della
Patrimonio dello Stato S.p.a. e' allegato, ogni anno,  al  rendiconto
generale dello Stato. Un apposito  allegato  al  rendiconto  generale
dello Stato contiene il conto consolidato della gestione di  bilancio
statale e della gestione della Patrimonio dello Stato S.p.a.". 
All'articolo 8: 
al comma 1, secondo periodo, le parole da: "e puo'"  fino  alla  fine
del periodo  sono  soppresse;  al  terzo  periodo,  dopo  le  parole:
"Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte  le  seguenti:
"e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche
a valere sulla cartolarizzazione di una  parte  dei  propri  crediti,
individuati tenendo conto dei principi di convenienza economica e  di
salvaguardia  delle  finalita'  di  interesse  pubblico  della  Cassa
stessa"; 
al comma 2, le parole: "e' disposta" sono sostituite dalle  seguenti:
"puo' essere disposta" ed e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13  della
legge 5 agosto 1978, n. 468 "; 
al comma 3, primo periodo, lettera a», dopo le parole: "grandi  opere
pubbliche" sono inserite le  seguenti:  ",  purche'  suscettibili  di
utilizzazione economica"; al terzo periodo, dopo le parole: "assumere
partecipazioni," sono inserite le seguenti: "che non dovranno  essere
di maggioranza ne comunque di controllo ai sensi  dell'articolo  2359
del codice civile,"; dopo il terzo periodo, e' inserito il  seguente:
"Per lo svolgimento di  tali  attivita'  la  societa'  puo'  altresi'
acquisire quote azionarie di societa' gia'  partecipate  dalla  Cassa
depositi e prestiti operanti nel settore delle infrastrutture"; 
al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "I finanziamenti di  cui
al comma 3" sono inserite le  seguenti:  ",  lettera  a),";  dopo  il
secondo periodo e' inserito il seguente: "I finanziamenti di  cui  al
comma 3, lettera b), sono concessi per il tramite  di  banche,  altre
istituzioni finanziarie ovvero sono messi a disposizione di  soggetti
istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo economico";  al
nono  periodo,  le  parole:  "al  comma  10  dell'articolo  7"   sono
sostituite dalle seguenti: "ai commi 10 e 12 dell'articolo  7";  dopo
il nono periodo e' inserito il seguente: "Restano ferme le competenze
in materia di gestione di beni demaniali attribuite agli enti  locali
dalle norme vigenti"; all'ultimo periodo,  le  parole:  "testo  unico
delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  approvato  con"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al"; 
al  comma  5,  secondo  periodo,  le  parole:  "testo   unico   delle
disposizioni in materia  di  intermediazione  finanziaria,  approvato
con" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico delle  disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria,  di  cui  al";  il  quarto
periodo e' sostituito dai seguenti: "Alla societa'  si  applicano  il
comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 aprile  1999,  n.  130,  e  le
disposizioni contenute nel titolo V del testo unico  delle  leggi  in
materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1
settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2,  3,
lettere b) e c), e 4, nonche' le corrispondenti  norme  sanzionatorie
previste dal titolo VIII del medesimo testo  unico.  La  societa'  si
iscrive nell'elenco speciale di cui all'articolo 107,  comma  1,  del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.  La
Banca d'Italia, tenuto conto dei compiti istituzionali della societa'
e delle linee direttrici formulate dal Ministro dell'economia e delle
finanze ai sensi del comma 4, adotta i  provvedimenti  specifici  nei
confronti, della societa'  in  materia  di  vigilanza  prudenziale  e
comunicazioni alla Banca d'Italia"; il quinto periodo e' soppresso; 
al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: "decreto  del  Presidente
della Repubblica" la parola: "del" e' soppressa; 
dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente: 
"12-bis.  Resta  fermo  quanto  previsto  dalla  vigente   disciplina
sostanziale in materia di infrastrutture". 
All'articolo 9: 
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti; 
"1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
sono definitivamente soppressi. Conseguentemente: 
a) i loro immobili possono essere alienati con le modalita'  previste
al capo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.  I  relativi
decreti dirigenziali sono  adottati  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I
proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma derivata  e
derivante dalla liquidazione sono versati  all'entrata  del  bilancio
dello Stato; 
b)  il  personale  finora  adibito  alle  procedure  di  liquidazione
previste  dalla  citata  legge  n.  1404  del   1956   e'   destinato
prioritariamente  ad  altre  attivita'  istituzionali  del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
c) ferma restando la titolarita', in capo al Ministero  dell'economia
e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione
della liquidazione nonche' del  contenzioso  puo'  essere  da  questo
affidata ad una societa', direttamente o  indirettamente  controllata
dallo Stato, scelta in deroga alle  norme  di  contabilita'  generale
dello  Stato.  La   societa'   si   avvale   dell'assistenza,   della
rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato
alle stesse condizioni e con le stesse modalita' con le quali  se  ne
avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello
Stato.  La  societa'   esercita   ogni   potere   finora   attribuito
all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato.  Sulla  base  di
criteri di efficacia ed  economicita'  e  al  fine  di  eliminare  il
contenzioso pendente, evitando l'instaurazione  di  nuove  cause,  la
societa' puo' compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse
transazioni relative a rapporti concernenti differenti  procedure  di
liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco  pro
soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la  societa'
puo' chiedere il parere all'Avvocatura dello Stato. La societa'  puo'
anche rinunciare a crediti al di fuori  delle  ipotesi  previste  dai
terzo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 1404 del  1956.  In
base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e,  in  particolare,  il
compenso spettante alla societa', i profili contabili  del  rapporto,
nonche' le modalita' di rendicontazione e di controllo. 
1-ter. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, con provvedimento  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente   decreto,   individua   le   liquidazioni
gravemente deficitarie per le quali si  fa  luogo  alla  liquidazione
coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali e' comunque
opportuno che la gestione liquidatoria  resti  distinta.  Per  queste
liquidazioni  lo  Stato  risponde   delle   passivita'   nei   limiti
dell'attivo   della   singola   liquidazione.   Nelle   more    della
individuazione della societa' di cui alla lettera c) del comma 1-bis,
l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti  disciolti  del
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  prosegue  le
procedure di liquidazione con i poteri previsti dal terzo,  quarto  e
quinto periodo della medesima lettera c) del comma 1-bis. 
1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da
emanare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono approvate le nuove dotazioni  organiche  del
personale del Ministero dell'econornia e delle finanze. 
1-quinquies. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono abrogati: 
a) il secondo comma dell'articolo 14; 
b) l'articolo 15. 
1-sexies. Agli oneri derivanti  dal  comma  1-bis,  lettera  c),  del
presente articolo, determinati nella misura massima di 1,5 milioni di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2002,  si'  provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
medesimo"; 
al comma 2, le  parole:  "interamente  controllate"  sono  sostituite
dalle    seguenti:    "interamente    possedute,    direttamente    o
indirettamente,"; 
dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
"4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a» al comma 5, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente:  "La
vendita si  considera  frazionata  esclusivamente  nel  caso  in  cui
ciascuna unita' immobiliare sia offerta in  vendita  singolarmente  a
condizioni specificatamente riferite a tale unita'"; 
b) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
"7-bis. Ai conduttori delle unita'  immobiliari  ad  uso  diverso  da
quello residenziale, nell'ipotesi di vendita  in  blocco,  spetta  il
diritto di opzione all'acquisto a  mezzo  di  mandato  collettivo,  a
condizione che questo sia conferito dai conduttori che  rappresentino
il 100 per cento delle unita' facenti parte  del  blocco  oggetto  di
vendita. Il prezzo di acquisto e' quello risultante  all'esito  della
procedura competitiva. Le modalita' ed i  termini  di  esercizio  del
diritto di opzione stabilito dal presente comma sono determinati  con
i decreti di cui al comma 1"; 
al comma 5, capoverso  3-bis,  le  parole:  "decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58" sono sostituite dalle  seguenti:  "testo  unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".