(Allegato)
                                                             Allegato 
Modificazioni apportate in sede di  conversione  al  decreto-legge  6
                         maggio 2002, n. 83 
All'articolo 2: 
al  comma  5,  l'ultimo   periodo   e'   sostituito   dal   seguente:
"All'assegnazione del personale diverso  da  quello  appartenente  al
Ministero  dell'interno  si  provvede  con   decreto   del   Ministro
dell'interno, adottato di concerto con i Ministri interessati"; 
al comma 6 le parole: "e del Corpo  di  polizia  penitenziaria"  sono
soppresse; dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
"10-bis.  L'assegnazione  iniziale  e  l'adeguamento  successivo  del
personale impiegato nei compiti di  cui  al  presente  articolo,  ove
comportino  un  incremento  dei  posti  in  organico,  devono  essere
compensati con una corrispondente riduzione di un numero di posti  di
organico  delle  altre  qualifiche  delle   diverse   amministrazioni
interessate equivalente sul piano finanziario". 
All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "al prefetto" sono  inserite
le seguenti: "ed al questore". 
All'articolo  5,  comma   1,   le   parole:   "le   Prefetture-Uffici
territoriali del Governo" sono sostituite dalle seguenti: "gli Uffici
territoriali del Governo". 
Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: 
"ART. 5-bis. (Attribuzione della  qualifica  di  agente  di  pubblica
sicurezza) - 1. Per esigenze di carattere  eccezionale  e  temporaneo
puo' essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza  a
conducenti di veicoli in  uso  ad  alte  personalita'  che  rivestono
incarichi  istituzionali  di  governo,  al  fine  di  consentire   lo
svolgimento di una piu'  efficace  azione  di  prevenzione  e  tutela
dell'incolumita' di tali personalita'. 
2. La nomina ad agente di pubblica sicurezza e'  conferita  ai  sensi
dell'articolo 43 del testo  unico  della  legge  sugli  ufficiali  ed
agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907,
n. 690,  previo  accertamento  del  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 4-bis del regolamento per l'esecuzione del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto  6  maggio
1940, n. 635. 
3. I soggetti di cui  al  comma  1  del  presente  articolo  prestano
giuramento ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al  regio
decreto 20 agosto 1909, n. 666. 
4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente  articolo  e'
consentito l'uso del segnale distintivo di cui  all'articolo  24  del
regolamento di esecuzione e di  attuazione  del  nuovo  codice  della
strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, contenente l'indicazione  dell'amministrazione  per  la
quale  prestano  servizio,  nonche'  l'utilizzo   sugli   autoveicoli
condotti del dispositivo acustico  supplementare  di  allarme  e  del
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce  lampeggiante
blu, previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine  di  agevolare
nei centri urbani la marcia dell'autoveicolo. 
5.  Nei  confronti  dei  soggetti  di  cui  al  comma  1,  non  trova
applicazione l'articolo 73 del regolamento per l'esecuzione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al  regio  decreto  6
maggio 1940, n. 635. 
6. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza  ai
soggetti  di  cui  al  comma  1  non   comporta   il   diritto   alla
corresponsione di alcun compenso". 
All'articolo 7: 
al comma 1, dopo le parole: "per  esigenze  funzionali  connesse"  e'
inserita la seguente: "anche"; dopo le parole: "uffici del  Ministero
dell'interno,"  sono  inserite  le  seguenti:  "a  decorrere  dal  31
dicembre  2001,";  e'  aggiunto,  in  fine,  il   seguente   periodo:
"L'adeguamento dei posti in organico di livello superiore deve essere
compensato con una corrispondente riduzione del numero dei  posti  di
livello inferiore, equivalente sul piano finanziario"; 
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
"2-bis. Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, come modificato dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, e' da intendere nel senso  che,
fermo restando il principio  dell'invarianza  della  spesa,  tutti  i
dirigenti generali di pubblica  sicurezza  destinatari  del  predetto
articolo  26  sono  collocati   in   posizione   sovrannumeraria   da
riassorbirsi all'atto della cessazione  dal  servizio  per  qualsiasi
causa a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato  decreto
legislativo n. 477 del 2001, pur se  inquadrati  nella  qualifica  di
prefetto prima di tale data, anche permanendo nell'incarico ricoperto
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge".