(Allegato)
                              ALLEGATO 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  7
                         MAGGIO 2002, N. 85 
 
All'articolo 1: 
al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Al  fine  di
consentire  alle  imprese  di  presentare  le  domande  nei   termini
prescritti,  le  richieste  potranno   essere   autocertificate   dal
richiedente  ed  entro  i  sessanta  giorni  successivi   debitamente
corredate con la documentazione prescritta"; 
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
"1-bis. Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  per
l'attuazione del vigente programma  dello  Strumento  finanziario  di
orientamento della pesca (SFOP), puo' richiedere al fondo di cui alla
legge 16 aprile 1987, n. 183, in relazione  alle  disponibilita'  del
fondo medesimo, l'anticipazione delle quote di contributi  comunitari
e statali relative alle iniziative di  adeguamento  dello  sforzo  di
pesca, di rinnovo della flotta e  di  ammodernamento  delle  navi  da
pesca per le annualita' 2000, 2001 e 2002. Il reintegro  delle  somme
anticipate dal fondo, anche relativamente alle annualita' successive,
sulla base dello stato di avanzamento del programma su richiesta  del
Ministero delle politiche agricole e forestali, avviene, per la parte
nazionale, con imputazione sugli stanziamenti autorizzati  in  favore
degli stessi programmi nell'ambito  delle  procedure  previste  dalla
medesima legge n. 183 del 1987 e, per la parte comunitaria, a  carico
degli accrediti disposti dalla Commissione europea  per  il  rimborso
delle spese sostenute". 
 
All'articolo 2: 
al comma 1, le parole: "3,5 milioni di euro"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "5 milioni di euro"; 
al comma 2, dopo le parole: "di Bolzano," sono inserite le  seguenti:
"sentita la Commissione consultiva centrale  di  cui  all'articolo  5
della legge 14 luglio 1965, n. 953,"; 
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
"3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni
di euro per il 2002,  si  provvede,  quanto  a  4  milioni  di  euro,
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio  triennale  2002-2004,  nell'ambito   dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle politiche agricole e  forestali,  e,  quanto  a  1
milione    di     euro,     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno  2002  dall'articolo
52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448".