(Allegato)
                                                             Allegato 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 2003, N. 105 
   All'articolo l: 
   al comma 1, alinea, dopo le parole: "indifferibile esigenza"  sono
inserite  le  seguenti:  "di  incentivare  l'impegno  didattico   dei
professori e dei ricercatori," a le parole: "per  l'anno  2003"  sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2003"; 
   al comma 1, lettera b), dopo  le  parole:  "laurea  specialistica"
sono inserite le seguenti: ", delle scuole di specializzazione per le
professioni  forensi,  delle  scuole  di  specializzazione  per   gli
insegnanti della scuola secondaria"; 
   al comma  1,  lerrera  c),  le  parole:  ",  in  determinate  aree
scientifico-disciplinari," sono soppresse; 
   il comma 2 e sostituito dal seguente: 
   "2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 riserva altresi' una
quota delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della  legge
3 luglio 1998, n. 210, per i fini di cui al comma 1, lettera c)"; 
   al comma 3, le parole: "dell'articolo 10"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dell'articolo 10-bis"; 
   al comma  4,  le  parole  da:  "Le  eventuali  economie"  fino  a:
"presente  decreto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Le  risorse
acquisite  dalle  universita'   per   l'incentivazione   dell'impegno
didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni  1999,  2000,
2001 e 2002 non ancora impegnate alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto a iscritte in bilancio  ai  sensi  dell'articolo  7,
comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168". 
   Dopo l'articolo 1 e inserito il seguente: 
   "Art. 1-bis. - (Anagrafe nazionale degli studenti a  dei  laureati
delle universita). - 1. Per i fini di cui all'articolo 1,  presso  il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita  e  della   ricerca   e'
istituita, entro un anno dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del  presente  decreto,  nell'ambito  delle  ordinarie
risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei  laureati
delle universita', avente, in particolare, i seguenti obiettivi: 
   a) valulare l'efficacia  a  l'efficienza  dei  processi  formativi
attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere  degli  iscritti
ai vari corsi di studio; 
   b)  promuovere  la  mobilita'  nazionale  e  internazionale  degli
studenti agevolando  le  procedure  connesse  ai  riconoscimenti  dei
crediti formativi acquisiti; 
   c) fornire elementi di  orientamento  alle  scelte  attraverso  un
quadro informativo sugli  esiti  occupazionali  dei  laureati  a  sui
fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi; 
   d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare
la domanda e lo  sviluppo  di  servizi  agii  studenti,  avendo  come
riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali,  nonche'
le  diverse  tipologie  di  studenti  in  ragione  del  loro  impegno
temporale negli studi; 
   e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta  formativa
del sistema nazionale delle istituzioni universitarie; 
   f) monitorare  a  sostenere  le  esperienze  formative  in  ambito
lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del  riconoscimento
dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi. 
   2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
con propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
individua,  sentiti  la  Conferenza  dei  rettori  delle  universita'
italiane, il Consiglio universitario nazionale, il Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario e il Consiglio nazionale
degli studenti universitari, i dati che devono  essere  presenti  nei
sistemi   informativi   delle   universita'    e    da    trasmettere
periodicamente, con modalita' telematiche, all'Anagrafe nazionale  di
cui al comma 1". 
   All'articolo 2: 
   al comma 2, il capoverso 13-bis a sostituito dal seguente: 
   "13-bis. Per l'anno 2003,  per  gli  enti  di  ricerca,  IIstituto
superiore di sanita', l'Istituto superiore per la  prevenzione  a  la
sicurezza del lavoro, gli Istituti di ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico,  l'Agenzia  spaziale  italiana,  l'Ente  per  le   nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonche' per le universita'  e  le
scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatti  comunque  salvi
le assunzioni di personale a tempo determinato ovvero i contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa, i  cui  oneri  ricadono  su
fondi  derivanti  da  contratti  con  le  istituzioni  comunitarie  e
internazionali di cui  all'articolo  5,  comma  27,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime
istituzioni sono comunque consentite assunzioni di personale a  tempo
determinato  nonche'  la  stipula  di  contratti  di   collaborazione
coordinata a continuativa per l'attuazione  di  progetti  di  ricerca
ovvero di progetti finalizzati al  miglioramento  dei  servizi  anche
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino  a  carico  dei
bilanci di funzionamento degli enti  o  del  fondo  di  finanziamento
degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle universita'". 
   All'articolo 3: 
   la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  "Esami  di  Stato  per
l'abilitazione alla professione di farmacista e  per  l'accesso  alla
sezione B dell'albo professionale degli psicologi a  altre  norme  in
materia di abilitazione professionale"; 
   al comma 1, primo  periodo,  le  parole:  "approvato  con  decreto
ministeriale" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto  del
Ministro per la pubblica istruzione"; le parole:  "e'  indetta"  sono
sostituite dalle seguenti:  "sono  indette",  dopo  le  parole:  "per
l'anno 2003," sono inserite le  seguenti:  "senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica," e sono aggiunte, in fine, le  parole:
", nonche' una sessione straordinaria di esami di Stato per l'accesso
alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi";  il  secondo
periodo e' soppresso; 
   dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 
   "1-bis. I possessori dei titoli conseguiti  secondo  l'ordinamento
previgente  alla   riforma   di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni  di
esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2006, svolgono
le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore  agronomo
a  dottore  forestale,  architetto,  assistente  sociale,   attuario,
biologo,   chimico,   geologo,   ingegnere   e   psicologo    secondo
l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 2001, n. 328. 
   1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami  di  Stato
per  l'accesso  ai  settori  previsti  nella  sezione   B   dell'albo
professionale degli psicologi dall' articolo 53, comma 3, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno  2001,  n.  328,
nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori: 
   a) settore delle tecniche psicologiche  per  i  contesti  sociali,
organizzativi e del lavoro; 
   b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla  persona
e alla comunita'. 
   1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere  a)  a  b)
del comma 1-ter spettano, rispettivamente, i titoli professionali  di
"dottore  in  tecniche   psicologiche   per   i   contesti   sociali,
organizzativi e del lavoro" e di "dottore  in  tecniche  psicologiche
per i servizi alla persona a alla comunita'", in luogo del titolo  di
"psicologo iunior" previsto dall'articolo 50, comma  3,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. 
   1-quinquies. Le attivita' professionali che formano oggetto  delle
professioni di cui ai commi 1-ter a  1-quater  sono  individuate  nel
modo seguente: 
   a) per il settore  delle  tecniche  psicologiche  per  i  contesti
sociali, organizzativi e del lavoro: 
   1) realizzazione di progetti formativi  diretti  a  promuovere  lo
sviluppo  delle  potenzialita'   di   crescita   individuale   e   di
integrazione sociale, e facilitare i  processi  di  comunicazione,  e
migliorare la gestione dello stress e la qualita' della vita; 
   2) applicazione di protocolli  per  l'orientamento  professionale,
per  l'analisi  dei  bisogni  formativi,  per  la  selezione   e   la
valorizzazione delle risorse umane; 
   3) applicazione di conoscenze ergonomiche  alla  progettazione  di
tecnologie  e  al  miglioramento  dell'interazione  fra  individui  a
specifici contesti di attivita'; 
   4) esecuzione  di  progetti  di  prevenzione  e  formazione  sulle
tematiche del rischio a della sicurezza; 
   5) utilizzo di  test  e  di  altri  strumenti  standardizzati  per
l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e
degli   atteggiamenti,   dei    bisogni    e    delle    motivazioni,
dell'interazione  sociale,  dell'idoneita'  psicologica  a  specifici
compiti e condizioni; 
   6) elaborazione di dati per la sintesi  psicodiagnostica  prodotta
dallo psicologo; 
   7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione,  adattamento
e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica; 
   8) attivita' didattica  nell'ambito  delle  specifiche  competenze
caratterizzanti il settore; 
   b) per il settore delle tecniche psicologiche per i  servizi  alla
persona e alla comunita': 
   1) partecipazione all'equipe multidisciplinare nella  stesura  del
bilancio delle  disabilita',  delle  risorse,  del  bisogni  e  delle
aspettative del soggetto, nonche' delle  richieste  a  delle  risorse
dell'ambiente; 
   2) attuazione di interventi per  la  riabilitazione,  rieducazione
funzionale  e  integrazione  sociale  di  soggetti  con   disabilita'
pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi  psichiatrici  o
con dipendenza da sostanze; 
   3)  collaborazione  con  lo  psicologo  nella   realizzazione   di
interventi  diretti  a  sostenere  la  relazione  genitore-figlio,  a
ridurre il carico familiare, e sviluppare reti di sostegno a di aiuto
nelle situazioni di disabilita': 
   4)   collaborazione   con   lo    psicologo    negli    interventi
psico-educativi e nelle attivita'  di  promozione  della  salute,  di
modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione
sociale; 
   5) utilizzo di  test  e  di  altri  strumenti  standardizzati  per
l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e
degli   atteggiamenti,   dei    bisogni    e    delle    motivazioni,
dell'interazione  sociale,  dell'idoneita'  psicologica  a  specifici
compiti a condizioni; 
   6) elaborazione di dati per la sintesi  psicodiagnostica  prodotta
dallo psicologo; 
   7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione,  adattamento
e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica; 
   8) attivita' didattica  nell'ambito  delle  specifiche  competenze
caratterizzanti il settore. 
   1-series. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e' abrogato". 
   Dopo Particolo 3 e' inserito il seguente: 
   "Art. 3-bis. - (Disposizioni concernenti  il  Consiglio  nazionale
degli studenti universitari e il Consiglio universitario  nazionale).
- 1.  Al  fine  di  soddisfare  esigenze  di  continuita'  operativa,
soprattutto  in  considerazione  degli  adempimenti  in  materia   di
attuazione della nuova disciplina concernente  l'autonomia  didattica
universitaria, il Consiglio  nazionale  deg1i  studenti  universitari
(CNSU)   e'   prorogato   nella   sua   attuale   composizione   fino
all'insediamento del nuovo Consiglio e, comunque,  non  oltre  il  31
dicembre 2003. Le elezioni per il rinnovo del CNSU sono indette entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e sono effettuate entro il  mese  di
novembre 2003. L'elettorato attivo e passivo e'  attribuito  a  tutti
gli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario,  di  laurea,
di  laurea  specialistica  per  l'elezione  dei  ventotto  componenti
previsti dall'articolo 2  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, nonche' a  tutti
gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato  di
ricerca per l'elezione  dei  rispettivi  componenti.  Le  candidature
relative alla elezione dei componenti del CNSU  sono  presentate  per
ciascun collegio  mediante  liste  tra  loro  concorrenti  a  sistema
proporzionale, con un numero di candidati  non  superiore  al  numero
degli eligendi nel distretto, piu' due. Il mandato del componenti del
CNSU rinnovato ha la durata di due anni ed entro tale termine  coloro
che conseguono la laurea triennale non decadono dalla carica  qualora
si iscrivano  ad  un  corso  di  laurea  specialistica  entro  l'anno
accademico successivo al conseguimento della laurea stessa. Lo stesso
mandato e' rinnovabile una sola volta. 
   2. Il Consiglio universitario  nazionale  resta  in  carica  nella
composizione esistente alla data del  30  aprile  2003,  fino  al  30
aprile 2004, per assicurare continuita' al processo di riforma  degli
ordinamenti didattici universitari avviato con i decreti adottati  in
attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 
127". 
   Il titolo e' sostituito dal seguente: " Disposizioni  urgenti  per
le  universita'  e  gli  enti  di  ricerca  nonche'  in  materia   di
abilitazione all'esercizio di attivita' professionali".