(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 2003, N. 151 
 
  All'articolo 1 sono premessi i seguenti: 
  "Art. 01. (Modifiche alle disposizioni generali). - 1. All'articolo
2 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 2, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente: 
  "F-bis. Itinerari ciclopedonali"; 
  b) al comma 3, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente: 
  "F-bis.   Itinerario   ciclopedonale:   strada   locale,    urbana,
extraurbana o vicinale, destinata  prevalentemente  alla  percorrenza
pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza  intrinseca  a
tutela dell'utenza debole della strada". 
  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1, il numero 2) e' sostituito dal seguente: 
  "2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione  dei  veicoli,
salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e  i  veicoli  al
servizio di  persone  con  limitate  o  impedite  capacita'  motorie,
nonche' eventuali deroghe per i  veicoli  ad  emissioni  zero  aventi
ingombro e velocita' tali da poter essere assimilati  ai  velocipedi.
In particolari situazioni i  comuni  possono  introdurre,  attraverso
apposita segnalazione, ulteriori  restrizioni  alla  circolazione  su
aree pedonali"; 
  b) al comma 1, dopo il numero 34), e' inserito il seguente: 
  "34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in  prossimita'
di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o  del  trasporto
ferroviario, per agevolare l'intermodalita'"; 
  c) al comma 1, dopo il numero 53), e' inserito il seguente: 
  "53-bis)  Utente  debole  della   strada:   pedoni,   disabili   in
carrozzella, ciclisti e tutti coloro  i  quali  meritino  una  tutela
particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade". 
  Art. 02. (Disposizioni per la disciplina del  traffico  nei  centri
abitati). - 1. Al comma 14 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e  successive  modificazioni,  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: "La violazione del divieto di circolazione
nelle corsie riservate ai mezzi pubblici  di  trasporto,  nelle  aree
pedonali e nelle zone a traffico limitato e' soggetta  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro  68,25  a  euro
275,10". 
  2. Dopo il comma 15 dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285,  e  successive  modificazioni,  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "15-bis.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,   coloro   che
esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre  persone,  ovvero
determinano  altri  ad   esercitare   abusivamente   l'attivita'   di
parcheggiatore  o  guardiamacchine  sono  puniti  con   la   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a  euro  2.620.
Se nell'attivita' sono impiegati minori la somma e'  raddoppiata.  Si
applica, in ogni caso, la sanzione accessoria  della  confisca  delle
somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del  titolo
VI". 
  Art. 03. (Modifiche alle disposizioni sanzionatorie in  materia  di
competizioni  non  autorizzate  in  velocita).  -   1.   Al   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) all'articolo 9, il comma 8-bis e' abrogato; 
  b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 9-bis. (Organizzazione di  competizioni  non  autorizzate  in
velocita' con veicoli a motore e  partecipazione  alle  gare).  -  1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  organizza,
promuove, dirige o comunque  agevola  una  competizione  sportiva  in
velocita' con veicoli a motore senza  esserne  autorizzato  ai  sensi
dell'articolo 9 e' punito con la reclusione da uno a tre anni  e  con
la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si  applica  a
chiunque prende parte alla competizione non autorizzata. 
  2. Se dallo svolgimento della  competizione  deriva,  comunque,  la
morte di una o piu' persone, si applica la pena della  reclusione  da
sei a dodici anni; se ne deriva una  lesione  personale  la  pena  e'
della reclusione da tre a sei anni. 
  3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad  un  anno
se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o  al  fine  di
esercitare o di consentire  scommesse  clandestine,  ovvero  se  alla
competizione partecipano minori di anni diciotto. 
  4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di  cui  al  comma  1  e'
punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e  con  la  multa  da
euro 5.000 a euro 25.000. 
  5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione,
all'accertamento  del  reato  consegue  la  sanzione   amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata
se  dallo  svolgimento  della  competizione  sono  derivate   lesioni
personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la
sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei  veicoli  dei
partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al  reato,  e
che questa non li abbia affidati a questo scopo. 
  6. In ogni  caso  l'autorita'  amministrativa  dispone  l'immediato
divieto di effettuare la competizione, secondo le  norme  di  cui  al
capo I, sezione II, del titolo VI. 
  Art. 9-ter. (Divieto di  gareggiare  in  velocita'  con  veicoli  a
motore). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo  9-bis,  chiunque
gareggia  in  velocita'  con  veicoli  a  motore  e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro
20.000. 
  2. Se dallo svolgimento della  competizione  deriva,  comunque,  la
morte di una o piu' persone, si applica la pena della  reclusione  da
sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena e' della
reclusione da due a cinque anni. 
  3. All'accertamento del reato consegue la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata
se  dallo  svolgimento  della  competizione  sono  derivate   lesioni
personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la
sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei  veicoli  dei
partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea  al  reato  e
che questa non li abbia affidati a questo scopo"; 
  c) al comma 4 dell'articolo 79 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "La misura della sanzione e' da euro 1.000 a euro 10.000  se
il veicolo e' utilizzato nelle competizioni previste  dagli  articoli
9-bis e 9-ter"; 
  d) al comma 9, primo periodo, dell'articolo 141, sono  premesse  le
parole: "Salvo quanto previsto dagli articoli  9-bis  e  9-ter,";  il
secondo e il terzo periodo del medesimo comma 9 sono soppressi". 
  All'articolo 1: 
  nella rubrica, dopo le parole: "la costruzione"  sono  inserite  le
seguenti: "e la  tutela"  e  dopo  le  parole:  "delle  strade"  sono
inserite le seguenti: ", le norme sui veicoli"; 
  al comma 1, lettera a), le parole: "e relativamente alle strade  di
competenza, fatti  salvi  gli  accordi  tra  gli  enti  locali"  sono
soppresse; 
  dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  "1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285,  e  successive  modificazioni,  e'  inserito  il
seguente: 
  "3-bis. I servizi di scorta per la  sicurezza  della  circolazione,
nonche' i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di  cui
all'articolo 11, comma 1, lettere c) e  d),  possono  inoltre  essere
effettuati da personale  abilitato  a  svolgere  scorte  tecniche  ai
veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione  di  eccezionalita',
limitatamente  ai  percorsi  autorizzati  con   il   rispetto   delle
prescrizioni  imposte  dagli  enti  proprietari  delle   strade   nei
provvedimenti di autorizzazione o di  quelle  richieste  dagli  altri
organi di polizia stradale di cui al comma 1"; 
  1-ter. Al comma 5  dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "nel
presente articolo" sono inserite le seguenti: ",  eccetto  quelli  di
cui al comma 3-bis,"; 
  dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  "2-bis. Al comma 13-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e  successive  modificazioni,  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: "Chiunque viola le  prescrizioni  indicate
al  presente  comma  e  al  comma  7  e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro  4.000  a  euro
16.000; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore  della
violazione, alla  stessa  sanzione  amministrativa  e'  soggetto  chi
utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione". 
  2-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo  30
aprile 1992, n. 285,  e  successive  modificazioni,  e'  inserito  il
seguente: 
  "2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei  segnali
di  localizzazione  territoriale  del  confine  del  comune,   lingue
regionali o idiomi locali presenti  nella  zona  di  riferimento,  in
aggiunta alla denominazione nella lingua italiana". 
  2-quater. Il comma 4 dell'articolo 60 del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "4. Rientrano nella categoria  dei  motoveicoli  e  autoveicoli  di
interesse storico e  collezionistico  tutti  quelli  di  cui  risulti
l'iscrizione in uno  dei  seguenti  registri:  ASI,  Storico  Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI". 
  2-quinquies. Al comma 5 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "ai sensi
del comma 4" sono soppresse"; 
  al comma 3, alinea, le  parole:  "e'  inserito  il  seguente"  sono
sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti"; 
  al comma 3, capoverso 2-bis,  dopo  le  parole:  "o  per  trasporti
specifici," sono inserite le seguenti: "immatricolati in Italia e" ed
e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le  caratteristiche
tecniche di tali strisce sono  definite  con  decreto  del  Ministero
delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  ottemperanza  a  quanto
previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104"; 
  al comma 3, dopo il capoverso 2-bis, e' aggiunto il seguente: 
  "2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i  rimorchi  e  i
semirimorchi adibiti al trasporto di cose o  di  persone,  con  massa
complessiva a pieno carico superiore a 7t, devono essere equipaggiati
con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua  in  caso
di precipitazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2005, chiunque viola le
disposizioni di cui al presente  comma  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro  68,25  a  euro
275,10"; 
  dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  "3-bis.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sono individuati e omologati dispositivi di  rilevamento  a
distanza di situazioni di rischio  o  di  emergenza  di  cui  possono
essere dotati gli autoveicoli. 
  3-ter. I trenini turistici classificati quali  veicoli  atipici  ai
sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto
disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge  22  marzo
2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi". 
  All'articolo 2: 
  al comma 1 sono premessi i seguenti: 
  "01. Al comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole:  "destinato
a tale uso" sono inserite le seguenti: "ovvero, pur essendo munito di
autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di  noleggio
con conducente senza ottemperare alle norme in  vigore,  ovvero  alle
condizioni di cui all'autorizzazione,". 
  02. Dopo il comma 4 dell'articolo 85  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285,  e  successive  modificazioni,  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "4-bis. Chiunque, pur essendo munito di  autorizzazione,  guida  un
veicolo di cui al comma 2 senza  ottemperare  alle  norme  in  vigore
ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70  a
euro  280.  Dalla  violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa
accessoria   del   ritiro   della    carta    di    circolazione    e
dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo  I,  sezione
II, del titolo VI". 
  03. Il comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "2.  Chiunque,   senza   avere   ottenuto   la   licenza   prevista
dall'articolo 8 della legge 15  gennaio  1992,  n.  21,  adibisce  un
veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro  1.500  a
euro 6.000. Dalla violazione conseguono  le  sanzioni  amministrative
accessorie della confisca  del  veicolo  e  della  sospensione  della
patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi  delle  norme  di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo  stesso  soggetto
e' incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per  almeno
due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione  accessoria  della
revoca della patente. Le stesse sanzioni si  applicano  a  coloro  ai
quali e' stata sospesa o revocata la licenza". 
  04. Il comma 3 dell'articolo 86 del decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida  un  taxi  senza
ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di  cui  alla
licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 70 a euro 280". 
  05. All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a)  nella  rubrica,  dopo  le   parole:   "Carta   provvisoria   di
circolazione", e' inserita la seguente: ", duplicato"; 
  b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con
decreto dirigenziale, stabilisce il  procedimento  per  il  rilascio,
attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle  carte
di  circolazione,  con  l'obiettivo  della  massima   semplificazione
amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui  alla
legge 8 agosto 1991, n. 264". 
  06. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive  modificazioni,  le  parole:  "a  soggetti
terzi" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti di cui alla legge
8 agosto 1991, n. 264""; 
  al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente: 
  "0a) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: 
  "1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di  conseguire  il
certificato di idoneita' per la guida di ciclomotori e' esteso  anche
ai maggiorenni che non siano gia' titolari di patente di guida""; 
  al comma 1, lettera a), la parola: "motocarrozzetta" e'  sostituita
dalla seguente: "motocarrozzette"; 
  al comma 1, lettera b), capoverso 8-bis, le parole: ", lettera  c)"
sono soppresse; 
  al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
  "b-bis) al comma 13-bis, le parole: "Chiunque, non essendo titolare
di patente" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Il  minore  che,  non
munito di patente""; 
  al comma 7, lettera a), capoverso 1-bis, sono aggiunte, in fine, le
parole: "o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8  agosto  1991,
n. 264"; 
  dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: 
  "7-bis. Dopo il comma 12 dell'articolo 138 del decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "12-bis. I soggetti  muniti  di  patente  militare  o  di  servizio
rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare  veicoli  delle
corrispondenti categorie immatricolati con  targa  civile  purche'  i
veicoli   stessi   siano    adibiti    ai    servizi    istituzionali
dell'amministrazione dello Stato". 
  7-ter. L'articolo 139 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 139. (Patente di servizio per  il  personale  abilitato  allo
svolgimento di compiti di polizia stradale). - 1. Ai soggetti gia' in
possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di  compiti
di  polizia  stradale  indicati  dai  commi  1  e  3,   lettera   a),
dell'articolo 12 e' rilasciata apposita patente di  servizio  la  cui
validita' e' limitata alla guida di veicoli adibiti  all'espletamento
di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i  requisiti
e le modalita' per il rilascio della patente di cui al comma 1"". 
  All'articolo 3: 
  al comma 4, lettera d), le parole: "alla sanzione  amministrativa",
ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la  sanzione
amministrativa e'"; 
  al comma 4, lettera e), le parole:  "e'  sostituito  dal  seguente"
sono sostituite dalle seguenti: "e' sostituito dai seguenti"; 
  al comma 6, lettera a), capoverso 1, dopo  le  parole:  "veicoli  a
motore" sono inserite  le  seguenti:  ",  ad  eccezione  dei  veicoli
iscritti nei registri ASI, Storico Lancia,  Italiano  FIAT,  Italiano
Alfa Romeo, Storico FMI,"; 
  al comma 6, lettera b), le parole: "sono soppressi" sono sostituite
dalle seguenti: "sono abrogati"; 
  dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: 
  "8-bis. Al comma 5 dell'articolo 158  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "del
comma 1" sono inserite le seguenti: "e delle lettere d), g) e h)  del
comma 2". 
  8-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 159 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285,  e  successive  modificazioni,  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite  dalla  legge
28 gennaio 1994, n. 84,  e'  autorizzato  il  sequestro  conservativo
degli  automezzi  in  sosta  vietata  che  ostacolano   la   regolare
circolazione viaria e ferroviaria o  l'operativita'  delle  strutture
portuali""; 
  il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  "9. Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e  successive  modificazioni,  sono  inseriti  i
seguenti: 
  "4-bis. Nei casi indicati al  comma  1  durante  le  operazioni  di
presegnalazione con il  segnale  mobile  di  pericolo  devono  essere
utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per
rendere visibile il soggetto che opera.  Con  decreto  del  Ministero
delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   sono   stabilite    le
caratteristiche tecniche e  le  modalita'  di  approvazione  di  tali
dispositivi. 
  4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi indicati al  comma
1 e' fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e  circolare
sulla   strada   senza   avere   indossato   giubbotto   o   bretelle
retroriflettenti ad alta visibilita'. Tale obbligo sussiste anche  se
il veicolo si trova sulle corsie di emergenza  o  sulle  piazzole  di
sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da  emanare  entro  il   31   ottobre   2003,   sono   stabilite   le
caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle""; 
  dopo il comma 9, e' inserito il seguente: 
  "9-bis. All'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
  a) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  "9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti
ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto  di
cui ai commi 3 e 4, relative  all'idoneita'  tecnica  dei  veicoli  o
delle cisterne che trasportano merci pericolose,  ai  dispositivi  di
equipaggiamento e  protezione  dei  veicoli,  alla  presenza  o  alla
corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e  alle  etichette
di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori  e
sui colli che  contengono  merci  pericolose,  ovvero  che  le  hanno
contenute se non ancora bonificati,  alla  sosta  dei  veicoli,  alle
operazioni di carico, scarico  e  trasporto  in  comune  delle  merci
pericolose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale violazione  consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del
capo I, sezione II, del titolo VI"; 
  b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
  "9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate  o  recepite  con  i
decreti ministeriali di cui al  comma  2,  ovvero  le  condizioni  di
trasporto di  cui  ai  commi  3  e  4,  relative  ai  dispositivi  di
equipaggiamento e protezione dei conducenti o  dell'equipaggio,  alla
compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o  delle  istruzioni
di sicurezza, e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento
di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. 
  9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8,  9  e  9-bis,
viola  le  altre  prescrizioni  fissate  o  recepite  con  i  decreti
ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto  di
cui ai commi 3 e 4, e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 ""; 
  al comma 10, lettera a), capoverso 2, dopo le parole:  "certificato
di circolazione" sono aggiunte le seguenti: "  e  che  il  conducente
abbia un'eta' superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato  con
decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  sono
stabiliti le modalita' e i tempi per  l'aggiornamento,  ai  fini  del
presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati
anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151"; 
  al comma 14, la lettera c) e' soppressa; 
  al comma 14, lettera d),  il  capoverso  7-bis  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo  accertatore,
oltre  all'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie,
intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se  non
dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa  o  di  riposo  e
dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto  in  luogo
idoneo per la sosta ove dovra' permanere per il  periodo  necessario.
Della intimazione e' fatta  menzione  nel  verbale  di  contestazione
delle violazioni accertate e nello  stesso  viene  altresi'  indicata
l'ora alla quale  il  conducente  puo'  riprendere  la  circolazione.
Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato intimato  di  non
proseguire il viaggio e' punito con la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonche'  con
il ritiro immediato della carta di circolazione e  della  patente  di
guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei
documenti ritirati deve essere richiesta al comando  da  cui  dipende
l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo  stesso,
che vi provvede dopo la constatazione  che  il  viaggio  puo'  essere
ripreso  nel  rispetto  delle  condizioni  richieste   dal   presente
articolo"; 
  al comma 14, la lettera e) e' soppressa; 
  al comma 15, la lettera b) e' soppressa; 
  al comma 15, lettera d),  il  capoverso  4-bis  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo  accertatore,  oltre
all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima  al
conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere
effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e  dispone  che,
con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per  la
sosta   ove   dovra'   permanere   per   il    periodo    necessario.
Dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione delle
violazioni accertate e nello stesso  viene  altresi'  indicata  l'ora
alla quale il conducente puo' riprendere  la  circolazione.  Chiunque
circola durante il periodo in cui e' stato intimato di non proseguire
il viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento  di
una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85,  nonche'  con  il  ritiro
immediato della carta di  circolazione  e  della  patente  di  guida.
Trascorso il  necessario  periodo  di  riposo,  la  restituzione  dei
documenti ritirati deve essere richiesta al comando  da  cui  dipende
l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo  stesso,
che vi provvede dopo la constatazione  che  il  viaggio  puo'  essere
ripreso  nel  rispetto  delle  condizioni  richieste   dal   presente
articolo"; 
  al comma 15, la lettera e) e' soppressa; 
  al comma 16, lettera  d),  capoverso  3,  le  parole:  "ovvero  con
limitatore  di  velocita'  o  di  cronotachigrafo   manomesso"   sono
sostituite dalle seguenti: "ovvero  con  limitatore  di  velocita'  o
cronotachigrafo manomesso"; 
  al comma 16, lettera f), le parole: "mancante o manomesso", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "mancante, manomesso o non
funzionante"; 
  al comma 16, lettera g), le parole:  "Alle  violazioni  di  cui  al
comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Alla violazione di  cui  al
comma 2"; 
  il comma 17 e' sostituito dal seguente: 
  "17. All'articolo 180 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
  a) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Per  i
veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto  di  persone  e  per
quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di  circolazione
puo'  essere  sostituita  da  fotocopia  autenticata   dallo   stesso
proprietario con sottoscrizione del medesimo"; 
  b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  "6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il  certificato
di circolazione del veicolo, il certificato di idoneita'  alla  guida
ove previsto e un documento di riconoscimento"; 
  c) al comma 8 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Alla
violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte
dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore,  della  sanzione
prevista per la mancanza del documento da presentare, con  decorrenza
dei termini per la  notificazione  dal  giorno  successivo  a  quello
stabilito per la presentazione dei documenti""; 
  al comma 19, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  "a) al comma 3 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  "La
sanzione amministrativa di cui al comma 2 e' altresi' ridotta  ad  un
quarto quando l'interessato entro trenta giorni  dalla  contestazione
della  violazione,  previa  autorizzazione  dell'organo  accertatore,
esprime la volonta' e provvede alla demolizione e alle formalita'  di
radiazione  del  veicolo.  In   tale   caso   l'interessato   ha   la
disponibilita' del veicolo e dei  documenti  relativi  esclusivamente
per le operazioni di demolizione e di radiazione del  veicolo  previo
versamento  presso  l'organo  accertatore  di   una   cauzione   pari
all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma  2.  Ad
avvenuta  demolizione  certificata  a  norma   di   legge,   l'organo
accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo  previsto
a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria""; 
  al comma 19, lettera b), il capoverso 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 
  1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla 
  strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il 
  veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato 
  in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via 
  ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari 
  condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato 
  effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi 
  dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per 
  almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, 
  trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo 
  di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione 
  del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. 
  Quando nei termini previsti non e' stato proposto ricorso e non e' 
  avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui 
  dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il 
  verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 
  203, comma 3, e il veicolo e'  confiscato  ai  sensi  dell'articolo
213". 
  All'articolo 4: 
  al comma 1, lettera a),  primo  periodo,  le  parole:  "presso  una
persona fisica  residente  in  Italia"  sono  soppresse;  al  secondo
periodo, la parola: "precedente" e' soppressa; 
  al comma  1,  lettera  b),  alinea,  le  parole:  "e'  inserito  il
seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti"; 
  al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis,  lettera  f),  le  parole:
"come modificato dall'articolo 7,  comma  9"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "e successive modificazioni"; 
  al comma 1, lettera b), le parole  da:  "In  altri  casi"  fino  a:
"apparecchiature debitamente omologate" sono soppresse; 
  al comma 1, lettera b), dopo il  capoverso  1-bis  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei  quali
non e' avvenuta la contestazione  immediata,  il  verbale  notificato
agli interessati deve contenere anche l'indicazione  dei  motivi  che
hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi  previsti
alle lettere b), f) e  g)  del  comma  1-bis  non  e'  necessaria  la
presenza degli  organi  di  polizia  qualora  l'accertamento  avvenga
mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate"; 
  al comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: 
  "c-bis) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  "5-bis. Nel caso di  accertamento  di  violazione  per  divieto  di
fermata e di sosta ovvero di violazione  del  divieto  di  accesso  o
transito nelle zone a traffico limitato, nelle  aree  pedonali  o  in
zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento
a distanza,  quando  dal  pubblico  registro  automobilistico  o  dal
registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto
pubblico  istituzionale,  individuato  con   decreto   del   Ministro
dell'interno, il  comando  o  l'ufficio  che  procede  interrompe  la
procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto  intestatario  del
veicolo l'inizio del procedimento al fine di  conoscere,  tramite  il
responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente  del  veicolo,
se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si  trovava  in
una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre
1981,  n.  689.  In  caso  di   sussistenza   dell'esclusione   della
responsabilita', il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti
al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione.  In  caso
contrario,  si  procede  alla  notifica  del  verbale   al   soggetto
interessato ai sensi dell'articolo 196,  comma  1;  dall'interruzione
della procedura fino alla  risposta  del  soggetto  intestatario  del
veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica""; 
  dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  "1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 203 del  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  e'  inserito  il
seguente: 
  "1-bis. Il ricorso  di  cui  al  comma  1  puo'  essere  presentato
direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso  di
ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto
trasmette all'ufficio o comando cui appartiene  l'organo  accertatore
il ricorso, corredato dei  documenti  allegati  dal  ricorrente,  nel
termine di trenta giorni dalla sua ricezione". 
  1-ter. Il comma 2 dell'articolo  203  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "2. Il responsabile  dell'ufficio  o  del  comando  cui  appartiene
l'organo accertatore, e' tenuto a trasmettere gli  atti  al  prefetto
nel termine di sessanta giorni dal deposito  o  dal  ricevimento  del
ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento  degli  atti  da
parte del prefetto  nei  casi  di  cui  al  comma  1-bis.  Gli  atti,
corredati dalla prova della avvenuta contestazione  o  notificazione,
devono essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo
accertatore  utili  a  confutare  o  confermare  le  risultanze   del
ricorso". 
  1-quater. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:  "emette,
entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "adotta, entro
centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione  degli  atti  da
parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al  comma  2
dell'articolo 203". 
  1-quinquies.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo  204  del   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  sono
inseriti i seguenti: 
  "1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e  al
comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano  tra  loro
ai  fini  della   considerazione   di   tempestivita'   dell'adozione
dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata
adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto. 
  1-ter.  Quando  il  ricorrente  ha  fatto  richiesta  di  audizione
personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica
dell'invito al ricorrente per la presentazione  all'audizione.  Detto
termine resta sospeso fino alla data di  espletamento  dell'audizione
o, in caso di mancata presentazione  del  ricorrente,  comunque  fino
alla data fissata per l'audizione stessa. Se  il  ricorrente  non  si
presenta  alla  data  fissata   per   l'audizione,   senza   allegare
giustificazione della sua assenza, il prefetto  decide  sul  ricorso,
senza ulteriori formalita'". 
  1-sexies. Al comma 2 dell'articolo 204 del decreto  legislativo  30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,   le   parole:
"L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della  sanzione  amministrativa
pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste  dall'articolo
201" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "L'ordinanza-ingiunzione  di
pagamento  della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  deve   essere
notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua  adozione,
nelle forme previste dall'articolo 201". 
  1-septies. Dopo l'articolo 204 del decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
  "Art. 204-bis. (Ricorso al giudice di pace). - 1.  Alternativamente
alla  proposizione  del  ricorso  di   cui   all'articolo   203,   il
trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora
non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei  casi  in
cui e' consentito,  possono  proporre  ricorso  al  giudice  di  pace
competente per il territorio del luogo in cui e'  stata  commessa  la
violazione,  nel  termine  di   sessanta   giorni   dalla   data   di
contestazione o di notificazione. 
  2.  Il  ricorso  e'  proposto  secondo   le   modalita'   stabilite
dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e  secondo  il
procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del
1981, fatte salve le deroghe previste dal  presente  articolo,  e  si
estende anche alle sanzioni accessorie. 
  3. All'atto del deposito del ricorso, il  ricorrente  deve  versare
presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita'
del ricorso, una somma pari alla meta'  del  massimo  edittale  della
sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma,  in  caso  di
accoglimento del ricorso, e' restituita al ricorrente. 
  4. Il  ricorso  e',  del  pari,  inammissibile  qualora  sia  stato
previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203. 
  5. In caso di rigetto  del  ricorso,  il  giudice  di  pace,  nella
determinazione dell'importo della  sanzione,  assegna,  con  sentenza
immediatamente   eseguibile,   all'amministrazione   cui   appartiene
l'organo  accertatore,  la  somma  determinata,   autorizzandone   il
prelievo dalla cauzione  prestata  dal  ricorrente  in  caso  di  sua
capienza;  l'amministrazione  cui  appartiene  l'organo   accertatore
provvede  a  destinare  detta   somma   secondo   quanto   prescritto
dall'articolo 208.  La  eventuale  somma  residua  e'  restituita  al
ricorrente. 
  6. La sentenza con  cui  viene  rigettato  il  ricorso  costituisce
titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme  inflitte  dal
giudice di  pace  che  superino  l'importo  della  cauzione  prestata
all'atto del deposito del ricorso. 
  7. Fermo restando il  principio  del  libero  convincimento,  nella
determinazione della sanzione, il giudice di pace non puo'  applicare
una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla  legge  per
la violazione accertata. 
  8. In caso di rigetto del ricorso, il  giudice  di  pace  non  puo'
escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la  decurtazione
dei punti dalla patente di guida. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si  applicano  anche
nei casi di cui all'articolo 205". 
  1-octies. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio  di  opposizione,
puo'  delegare  la   tutela   giudiziaria   all'amministrazione   cui
appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria
dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208""; 
  al comma 2, lettera a), le parole: "il secondo periodo e' abrogato"
sono sostituite dalle seguenti: "il secondo periodo e' soppresso"; 
  al comma 2, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: 
  "c-bis) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  "4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
veicoli immatricolati in Italia che siano guidati  da  conducenti  in
possesso di patente di guida rilasciata  da  uno  Stato  non  facente
parte dell'Unione europea""; 
  dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  "2-bis. Al comma 1 dell'articolo 214  del  decreto  legislativo  30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,   le   parole:
"certificato di idoneita' tecnica" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"certificato di circolazione"; al medesimo comma 1  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo:  "Nel  caso  di  fermo  amministrativo  di
veicolo diverso dal ciclomotore la carta di circolazione e'  ritirata
e custodita, per  tutto  il  periodo  di  durata  del  fermo,  presso
l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore; del ritiro  e'
fatta menzione nel verbale di contestazione". 
  2-ter. Al comma 2 dell'articolo  214  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "il
veicolo  e'  restituito  all'avente  titolo"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "il veicolo e' affidato in custodia all'avente diritto". 
  2-quater. Il comma 8 dell'articolo 214 del decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "8.  Chiunque  circola  con  un   veicolo   sottoposto   al   fermo
amministrativo, salva l'applicazione delle  sanzioni  penali  per  la
violazione degli obblighi posti in capo al custode, e' soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  656,25  a
euro 2.628,15. E' disposta, inoltre, la custodia del  veicolo  in  un
deposito autorizzato""; 
  dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  "3-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 230 del  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone
annualmente  un  programma  informativo  sulla  sicurezza   stradale,
sottoponendolo al parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti
alle quali riferisce sui risultati ottenuti"". 
  All'articolo 5: 
  al comma 1, capoverso Art. 186, comma 2, dopo il primo periodo,  e'
inserito il seguente: "Per l'irrogazione della pena e' competente  il
tribunale". 
  Dopo l'articolo 6, sono inseririti i seguenti: 
  "Art. 6-bis. (Divieto di somministrazione di bevande superalcoliche
sulle autostrade). - 1.  Negli  esercizi  commerciali  e  nei  locali
pubblici con accesso sulle strade classificate  del  tipo  A  di  cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
285, e successive modificazioni, e' vietata  la  somministrazione  di
bevande superalcoliche. 
  Art.  6-ter.  (Disposizioni  concernenti  i  titolari  di   patente
rilasciata da uno Stato estero). -  1.  Per  i  titolari  di  patente
rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige  il  sistema  della
patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di
norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  successive
modificazioni, e' istituita presso il Centro elaborazione dati  (CED)
del Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti una banca dati che e' progressivamente
alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le
infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti  di  penalizzazione
secondo le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo n. 285
del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli  organi
di polizia di cui all'articolo 12 del citato decreto  legislativo  n.
285 del 1992. 
  2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di un
anno violazioni per un totale di almeno venti  punti  e'  inibita  la
guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un  periodo  di
due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco
di due anni, l'inibizione alla guida e' limitata ad un anno.  Ove  il
totale di almeno venti punti sia raggiunto in  un  periodo  di  tempo
compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida e'  limitata
a sei mesi. 
  3. Presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
istituito il registro degli  abilitati  alla  guida  di  nazionalita'
straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle  norme  e
delle sanzioni previste dal presente decreto". 
  All'articolo 7: 
  al comma 3, alinea, dopo le parole: "All'articolo 7, comma 1," sono
inserite le seguenti: "capoverso Art. 126-bis,"; 
  al comma 3, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: 
  "a-bis) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "1-bis.   Qualora   vengano   accertate   contemporaneamente   piu'
violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati  un
massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non  si
applicano nei casi in cui e' prevista  la  sospensione  o  la  revoca
della patente""; 
  al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  "b) al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  "La
comunicazione deve essere effettuata a carico  del  conducente  quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di
questi,  la  segnalazione  deve  essere  effettuata  a   carico   del
proprietario del veicolo, salvo che lo stesso  non  comunichi,  entro
trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che  procede,  i
dati personali e  della  patente  del  conducente  al  momento  della
commessa violazione. Se  il  proprietario  del  veicolo  risulta  una
persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato  e'
tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo
di polizia che procede. Se il  proprietario  del  veicolo  omette  di
fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista  dall'articolo
180, comma 8.  La  comunicazione  al  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri avviene per via telematica""; 
  al comma 3, lettera  c),  le  parole:  "nonche'  di  patente"  sono
sostituite dalle seguenti: "e unitamente di patente B,"; 
  al comma 3, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: 
  "c-bis) al comma 5, le parole: "tre  anni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "due anni"; ed e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
"Per i titolari di patente con almeno venti punti, la  mancanza,  per
il  periodo  di  due  anni,  della  violazione  di   una   norma   di
comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio,  determina
l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci
punti""; 
  dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  "5-bis. Le  disposizioni  del  comma  2-bis  dell'articolo  72  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto  dall'articolo
1, comma 3, del presente decreto, hanno effetto a  decorrere  dal  1°
luglio 2004"; 
  al comma 6, le parole: "ed integrazioni" sono soppresse; 
  dopo il comma 8, e' inserito il seguente: 
  "8-bis. Il comma 5 dell'articolo 327  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  e'
abrogato"; 
  al comma 9, le parole:  "12  giugno  2002"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "20 giugno 2002" e le parole: "del decreto  legislativo  30
aprile 1992,  n.  285",  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dello stesso decreto legislativo"; 
  al comma 10, le parole: "decreto legislativo  20  aprile  1992,  n.
285" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285". 
 
          La tabella allegata e' sostituita dalla seguente: 
 
    


-----------------+--------------------------+---------------
Norma violata    |                          |     Punti
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 141         |Comma 8                   |       5
                 |Comma 9, terzo periodo    |      10
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 142         |Comma 8                   |       2
                 |Comma 9                   |      10
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 143         |Comma 11                  |       4
                 |Comma 12                  |      10
                 |Comma 13,                 |
-----------------+--------------------------+---------------
                 |con riferimento al comma 5|       4
Art. 145         |Comma 5                   |       6
                 |Comma 10, con             |
                 |riferimento ai commi 2, 3,|
                 | 4, 6, 7, 8 e 9           |       5
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 146         |Comma 2, ad eccezione dei |
                 | segnali                  |
                 |stradali di divieto di    |
                 |sosta e fermata           |       2
                 |Comma 3                   |       6
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 147         |Comma 5                   |       6
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 148         |Comma 15, con riferimento |
                 |al comma 2                |       3
                 |Comma 15,                 |
                 |con riferimento al comma 3|       5
                 |Comma 15,                 |
                 |con riferimento al comma 8|       2
                 |Comma 16, terzo periodo   |      10
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 149         |Comma 4                   |       3
                 |Comma 5, secondo periodo  |       5
                 |Comma 6                   |       8
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 150         |Comma 5,                  |
                 |con riferimento           |
                 |all'articolo 149,         |
                 |comma 5                   |       5
                 |Comma 5, con riferimento  |
                 |all'articolo 149,Comma 6  |       8
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 152         |Comma 3                   |       1
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 153         |Comma 10                  |       3
                 |Comma 11                  |       1
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 154         |Comma 7                   |       8
                 |Comma 8                   |       2
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 158         |Comma 2, lettere d),      |
                 | g) e h)                  |       2
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 161         |Commi 1 e 3               |       2
                 |Comma 2                   |       4
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 162         |Comma 5                   |       24
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 164         |Comma 8                   |       3
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 165         |Comma 3                   |       2
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 167         |Commi 2, 5 e 6,           |
                 |con riferimento a:        |
                 |                          |
                 |a) eccedenza non superiore|
                 |a 1t                      |       1
                 |b) eccedenza non superiore|
                 |a 2t                      |       2
                 |c) eccedenza non superiore|
                 |a 3t                      |       3
                 |d) eccedenza superiore    |
                 |a 3t                      |       4
                 |Commi 3, 5 e 6,           |
                 |con riferimento a:        |
                 |a) eccedenza non superiore|
                 |al 10 per cento           |       1
                 |al 20 per cento           |       2
                 |c) eccedenza non superiore|
                 | al 30 per cento          |       3
                 |d) eccedenza superiore    |
                 |al 30 per cento           |       4
                 |Comma 7                   |       3
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 168         |Comma 7                   |       4
                 |Comma 8                   |      10
                 |Comma 9                   |      10
                 |Comma 9-bis               |       2
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 169         |Comma 8                   |       4
                 |Comma 9                   |       2
                 |Comma 10                  |       1
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 170         |Comma 6                   |       1
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 171         |Comma 2                   |       5
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 172         |Commi 8 e 9               |       5
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 173         |Comma 3                   |       5
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 174         |Comma 4                   |       2
                 |Comma 5                   |       2
                 |Comma 7                   |       1
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 175         |Comma 13                  |       4
                 |Comma 14, con riferimento |
                 |al comma 7,lettera a)     |       2
                 |Comma 16                  |       2
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 176         |Comma 19                  |      10
                 |Comma 20,                 |
                 |con riferimento al        |
                 |comma 1,lettera b)        |      10
                 |Comma 20, con riferimento |
                 |al comma 1,lettere c) e d)|      10
                 |Comma 21                  |       2
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 177         |Comma 5                   |       2
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 178         |Comma 3                   |       2
                 |Comma 4                   |       1
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 179         |Commi 2 e 2-bis           |      10
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 186         |Commi 2 e 7               |      10
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 187         |Commi 7 e 8               |      10
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 189         |Comma 5, primo periodo    |       4
                 |Comma 5, secondo periodo  |      10
                 |Comma 6                   |      10
                 |Comma 9                   |       2
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 191         |Comma 1                   |       5
                 |Comma 2                   |       2
                 |Comma 3                   |       5
                 |Comma 4                   |       3
-----------------+--------------------------+---------------
Art. 192         |Comma 6                   |       3
                 |Comma 7                   |      10
-----------------+--------------------------+---------------

    
    

Per le patenti  rilasciate  successivamente  al  1°  ottobre  2003  a
soggetti che non siano gia' titolari di altra patente di categoria  B
o superiore, i punti  riportati  nella  presente  tabella,  per  ogni
singola violazione, sono  raddoppiati  qualora  le  violazioni  siano
commesse entro i primi tre anni dal rilascio".