(Allegato A)
                                                           Allegato A 
                                      (previsto dall'art. 2, comma 1) 
 
    Oltre alle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 146, il  proprietario  o  il  detentore
deve rispettare le prescrizioni di seguito elencate: 
    1)  Tutte  le  galline  ovaiole  devono  essere  ispezionate  dal
proprietario o detentore almeno una volta al giorno. 
    2) Il livello sonoro deve essere ridotto al minimo possibile e si
devono  evitare  rumori  di  fondo  o  improvvisi.  La   costruzione,
l'installazione, la manutenzione e il funzionamento dei  ventilatori,
dei dispositivi di  alimentazione  e  di  altre  attrezzature  devono
essere tali da provocare il minimo rumore possibile. 
    3) Tutti gli edifici devono  essere  dotati  di  un'illuminazione
sufficiente per consentire alle galline di vedersi e di essere  viste
chiaramente, di guardarsi intorno e di muoversi normalmente. In  caso
di illuminazione naturale le  aperture  per  la  luce  devono  essere
disposte in modo da ripartirla uniformemente nei locali. 
    Dopo i primi giorni di adattamento, al fine di  evitare  problemi
di salute e di comportamento, deve seguire un ciclo  di  ventiquattro
ore  comprensivo  di  un   periodo   di   oscurita'   sufficiente   e
ininterrotto, a  titolo  indicativo  pari  a  circa  un  terzo  della
giornata,  per  consentire  alle  galline  di  riposarsi  ed  evitare
problemi quali immunodepressione e anomalie oculari. In  concomitanza
con la diminuzione della luce deve essere rispettato  un  periodo  di
penombra  di  durata  sufficiente  per  consentire  alle  galline  di
sistemarsi senza confusione o ferite. 
    4) Tutti i locali, le attrezzature e gli utensili con i quali  le
galline sono in contatto sono completamente puliti e disinfettati con
regolarita' e comunque  ogni  volta  che  viene  praticato  un  vuoto
sanitario e prima di introdurre una nuova partita di galline.  Quando
i locali sono occupati, tutte le superfici e le  attrezzature  devono
essere mantenute in  condizioni  di  pulizia  soddisfacenti.  Occorre
eliminare con la necessaria frequenza le deiezioni e  quotidianamente
le galline morte. 
    5) I sistemi di allevamento devono essere concepiti  in  modo  da
evitare che le galline possano scappare. 
    6) Gli impianti che comportano piu' piani di gabbie devono essere
provvisti di dispositivi o  di  misure  adeguate  che  consentano  di
ispezionare  direttamente  e  agevolmente  tutti  i  piani,   e   che
facilitino il ritiro delle galline. 
    7) La gabbia e  le  dimensioni  della  relativa  apertura  devono
essere concepite in modo tale che una  gallina  adulta  possa  essere
ritirata senza inutili sofferenze o senza essere ferita. 
    8) Fatte salve le disposizioni di cui al numero 19  dell'allegato
al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146,  e'  vietato  qualsiasi
tipo di mutilazione. Tuttavia, al  fine  di  prevenire  plumofagia  e
cannibalismo, e' consentito il taglio del becco, a condizione che sia
effettuata da personale qualificato su pulcini di  eta'  inferiore  a
dieci  giorni  destinati  alla   deposizione   di   uova   sotto   la
responsabilita' del veterinario.