Allegato A (previsto dall'art. 2, comma 1) Oltre alle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, il proprietario o il detentore deve rispettare le prescrizioni di seguito elencate: 1) Tutte le galline ovaiole devono essere ispezionate dal proprietario o detentore almeno una volta al giorno. 2) Il livello sonoro deve essere ridotto al minimo possibile e si devono evitare rumori di fondo o improvvisi. La costruzione, l'installazione, la manutenzione e il funzionamento dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature devono essere tali da provocare il minimo rumore possibile. 3) Tutti gli edifici devono essere dotati di un'illuminazione sufficiente per consentire alle galline di vedersi e di essere viste chiaramente, di guardarsi intorno e di muoversi normalmente. In caso di illuminazione naturale le aperture per la luce devono essere disposte in modo da ripartirla uniformemente nei locali. Dopo i primi giorni di adattamento, al fine di evitare problemi di salute e di comportamento, deve seguire un ciclo di ventiquattro ore comprensivo di un periodo di oscurita' sufficiente e ininterrotto, a titolo indicativo pari a circa un terzo della giornata, per consentire alle galline di riposarsi ed evitare problemi quali immunodepressione e anomalie oculari. In concomitanza con la diminuzione della luce deve essere rispettato un periodo di penombra di durata sufficiente per consentire alle galline di sistemarsi senza confusione o ferite. 4) Tutti i locali, le attrezzature e gli utensili con i quali le galline sono in contatto sono completamente puliti e disinfettati con regolarita' e comunque ogni volta che viene praticato un vuoto sanitario e prima di introdurre una nuova partita di galline. Quando i locali sono occupati, tutte le superfici e le attrezzature devono essere mantenute in condizioni di pulizia soddisfacenti. Occorre eliminare con la necessaria frequenza le deiezioni e quotidianamente le galline morte. 5) I sistemi di allevamento devono essere concepiti in modo da evitare che le galline possano scappare. 6) Gli impianti che comportano piu' piani di gabbie devono essere provvisti di dispositivi o di misure adeguate che consentano di ispezionare direttamente e agevolmente tutti i piani, e che facilitino il ritiro delle galline. 7) La gabbia e le dimensioni della relativa apertura devono essere concepite in modo tale che una gallina adulta possa essere ritirata senza inutili sofferenze o senza essere ferita. 8) Fatte salve le disposizioni di cui al numero 19 dell'allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e' vietato qualsiasi tipo di mutilazione. Tuttavia, al fine di prevenire plumofagia e cannibalismo, e' consentito il taglio del becco, a condizione che sia effettuata da personale qualificato su pulcini di eta' inferiore a dieci giorni destinati alla deposizione di uova sotto la responsabilita' del veterinario.