(Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali-art. 14)
                               Art. 14 
                      (Rimborso spese generali) 
 
   All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio  e'  dovuto
un rimborso forfettario delle spese generali  in  ragione  del  12,5%
sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente. 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico