(Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali-art. 6)
                               Art. 6 
           (Determinazione del valore della controversia) 
 
   1. Nella liquidazione degli onorari a carico del  soccombente,  il
valore della causa e' determinato a norma  del  codice  di  procedura
civile,  avendo  riguardo  nei  giudizi  per  azioni  surrogatorie  e
revocatorie, all'entita' economica della ragione di credito alla  cui
tutela l'azione e' diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai
supplementi di quota in contestazione, nei giudizi per  pagamento  di
somme o liquidazione di  danni,  alla  somma  attribuita  alla  parte
vincitrice piuttosto che a quella domandata. 
   2. Nella liquidazione degli onorari a  carico  del  cliente,  puo'
aversi riguardo al valore effettivo della controversia,  quando  esso
risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del  codice
di procedura civile. 
   3. Nelle cause avanti gli organi di giustizia  amministrativa,  il
valore e' determinato secondo i  criteri  indicati  dal  comma  I  di
questo articolo, quando l'oggetto della controversia o la natura  del
rapporto sostanziale dedotto in  giudizio  o  comunque  correlato  al
provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione;  ove  cio'  non
sia  possibile,  nella  liquidazione  degli  onorari  a  carico   del
soccombente va tenuto conto  dell'interesse  sostanziale  che  riceve
tutela  attraverso  la  sentenza.  Per  i  ricorsi   straordinari   e
gerarchici sono dovuti gli onorari di  cui  al  paragrafo  III  della
tabella A in quanto analogicamente applicabili. 
   4. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente,  per  la
determinazione del valore effettivo della controversia,  deve  aversi
riguardo al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti. 
   5. Per le cause di valore indeterminabile, gli onorari minimi sono
quelli previsti per le cause di  valore  da  Euro  25.900,01  a  Euro
51.700,00, mentre gli onorari massimi sono  quelli  previsti  per  le
cause di valore da Euro 51.700,01 a  Euro  103.300,00,  tenuto  conto
dell'oggetto e della  complessita'  della  controversia;  qualora  le
cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni
giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e  dei  risultati
utili di qualsiasi natura, anche di carattere non  patrimoniale,  gli
onorari possono essere liquidati fino al limite massimo previsto  per
le cause di valore fino a Euro 516.500,00. 
   6. Agli effetti della determinazione  del  diritto,  le  cause  di
valore  indeterminabile  si  considerano  di  valore  eccedente  Euro
25.900,00   ma   non   Euro   103.300,00   a   seconda   dell'entita'
dell'interesse dedotto in giudizio.