(Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali-art. 8)
                               Art. 8 
             (Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio) 
 
   1. Ai praticanti avvocati autorizzati al  patrocinio  deve  essere
liquidata  la  meta'  degli   onorari   e   dei   diritti   spettanti
all'avvocato.