(Capitolo I Tariffa onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali-art. 8)
Art. 8
(Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio)
1. Ai praticanti avvocati autorizzati al patrocinio deve essere
liquidata la meta' degli onorari e dei diritti spettanti
all'avvocato.