(Allegato)
                                                             Allegato 
 
         MODIFICAZIONI APPORTATE IN. SEDE DI. CONVERSIONE AL 
                 DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2004, N. 72 
 
   L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 1. - (Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva
di opere dell'ingegno). - 1. Al fine di promuovere la  diffusione  al
pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e
di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione  in  un
sistema di reti telematiche di  un'opera  dell'ingegno,  o  parte  di
essa, e' corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto  assolvimento
degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore  e  sui
diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilita', contiene
altresi' l'indicazione delle sanzioni  previste,  per  le  specifiche
violazioni,  dalla  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e  successive
modificazioni. Le relative modalita' tecniche e i soggetti  obbligati
sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
di concerto con  il  Ministro  delle  comunicazioni,  sulla  base  di
accordi tra la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e  le
associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione  di  tale
decreto,  l'avviso  deve  avere  comunque  caratteristiche  tali   da
consentirne  l'immediata  visualizzazione.  Sono  fatti   salvi   gli
articoli 71-sexies, 71-septies e 174-ter della legge 22 aprile  1941,
n. 633, e successive modificazioni,  nonche'  quanto  previsto  dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni. 
   2. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, le parole: "a fini  di  lucro"  sono
sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto". 
   3. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, dopo la lettera a)  e'  inserita  la
seguente: 
   "a-bis) in  violazione  dell'articolo  16,  per  trarne  profitto,
comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti  telematiche,
mediante  connessioni  di  qualsiasi  genere,  un'opera  dell'ingegno
protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;". 
   4.  II  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza   del   Ministero
dell'interno raccoglie le segnalazioni di  interesse  in  materia  di
prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis)
del comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e  successive  modificazioni,  assicurando   il   raccordo   con   le
Amministrazioni interessate. 
   5.  A  seguito  di  provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria,  i
prestatori di servizi della societa'  dell'informazione,  di  cui  al
decreto legislativo 9 aprile 2003,. n. 70, comunicano alle  autorita'
di   polizia   le   informazioni   in    proprio    possesso    utili
all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte
segnalate. 
   6. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria,  per  le
violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto,  i
prestatori di servizi della societa' dell'informazione, ad  eccezione
dei fornitori di connettivita' alle reti, fatto salvo quanto previsto
agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile  2003,
n. 70,  pongono  in  essere  tutte  le  misure  dirette  ad  impedire
l'accesso ai contenuti  dei  siti  ovvero  a  rimuovere  i  contenuti
medesimi. 
   7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e  6  e'  punita
con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro  a  250.000
euro. Alle violazioni di cui al comma  1  si  applicano  le  sanzioni
previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile  2003,  n.
70. 
   8. All'articolo 39, comma 1,  del  decreto  legislativo  9  aprile
2003, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
   "d)  memorie  digitali  idonee  per  audio  e   video,   fisse   o
trasferibili, quali  flash  memory  e  cartucce  per  lettori  MP3  e
analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte"; 
   b) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: 
   "h-bis) apparecchi esclusivamente destinati  alla  masterizzazione
di supporti DVD e CD e software finalizzato alla  masterizzazione:  3
per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore". 
   9. All'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n.  633,  e
successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
   "3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio
dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti
indicati nel comma 1. I  predetti  soggetti  devono  presentare  alla
Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi,  una
dichiarazione dalla  quale  risultino  le  cessioni  effettuate  e  i
compensi dovuti, che devono essere  contestualmente  corrisposti.  In
caso di mancata  corresponsione  del  compenso,  e'  responsabile  in
solido per il  pagamento  il  distributore  degli  apparecchi  o  dei
supporti di registrazione. 
   4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 e' punita con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  pari  al  doppio  del  compenso
dovuto,  nonche',  nei  casi  piu'  gravi  o  di  recidiva,  con   la
sospensione   della   licenza    o    autorizzazione    all'esercizio
dell'attivita' commerciale o industriale da  quindici  giorni  a  tre
mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa"". 
 
   All'articolo 2: 
   al comma 1 e' premesso il seguente: 
   "01. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
28, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
   "5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  le  modalita'  tecniche  di
gestione  del  Fondo  di  cui  al  comma  1  e  di  erogazione.   dei
finanziamenti e dei contributi,  nonche'  le  modalita'  tecniche  di
monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi"; 
   il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
   "1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
28, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
   "3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a  favore  delle
imprese  di  produzione,  presentate  a  valere  sul  fondo  di   cui
all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4  novembre  1965,  n.
1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina
risultante  dilla  medesima  normativa  e  dai  relativi  decreti  di
attuazione, qualora, prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  esse  abbiano  gia'  ottenuto  il  riconoscimento
dell'interesse culturale nazionale e relativamente ad esse sia  stato
depositato presso  la  competente  direzione  generale  il  risultato
dell'esame tecnico-economico del preventivo e del  piano  finanziario
di cui all'articolo 2,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri in data 24 marzo 1994, concernente  'Norme  di
attuazione  del  decretolegge  14  gennaio  1994,  n.  26,   recante:
Interventi urgenti in favore del cinema', pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative  ai  progetti
filmici che, alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,
abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale
e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del  preventivo  e
del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai  sensi
del presente decreto. Ai relativi progetti filmici  e'  riconosciuto,
con priorita' di trattazione rispetto  alle  altre  istanze,  l'esito
positivo  della  valutazione  per  il  riconoscimento  dell'interesse
culturale, ai sensi dell'articolo 8,  con  esclusivo  riferimento  ai
criteri di cui alle lettere a), b) e c)  del  comma  2  del  medesimo
articolo 8"; 
   b) al  comma  8,  dopo  le  parole:  "decreto  legislativo"  •sono
inserite le seguenti: "non hanno natura regolamentare e""; 
   al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: "e  della  Societa'
per lo sviluppo dell'arte, della cultura e  dello  spettacolo  "Arcus
S.p.a.". In ogni caso, alla erogazione delle risorse per le finalita'
di cui al periodo precedente si provvede successivamente all'adozione
del decreto di cui al medesimo comma 83. dell'articolo 3 della  legge
n. 662 del 1996"; 
   il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
   "3.  L'articolo  4  del  decreto-legge  25  marzo  1997,  n.   67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e'
abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta
disposizione sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato,  per
essere riassegnate al  Fondo  di  cui  all'articolo  12  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura  di
finanziamenti.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio"; 
   dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 
   "3-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367, e  successive  modificazioni,  il  comma  3  e'  sostituito  dal
seguente: 
   "3.  Lo  statuto  deve  prevedere   altresi'   le   modalita'   di
partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto  complessivo  al
patrimonio della fondazione non puo' superare la misura  del  40  per
cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresi' che  possono
nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione fondatori
che,  come  singoli  o  cumulativamente,  oltre  ad  un  apporto   al
patrimonio, assicurano per almeno due  anni  consecutivi  un  apporto
annuo non inferiore all'8 per  cento  del  totale  dei  finanziamenti
pubblici erogati per la  gestione  dell'attivita'  della  fondazione,
verificato con riferimento all'anno in cui avviene il  loro  ingresso
nella fondazione,  fermo  restando  quanto  previsto  in  materia  di
composizione del consiglio  di  amministrazione.  La  permanenza  nel
consiglio  di  amministrazione  dei   rappresentanti   nominati   dai
fondatori privati e' subordinata all'erogazione da  parte  di  questi
dell'apporto annuo per la gestione dell'ente.  Per  raggiungere  tale
entita' dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano  per
atto scritto  di  volere  concorrere  collettivamente  alla  gestione
dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore  privato
non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione". 
   3-ter. L'articolo 24 del decreto legislativo 29  giugno  1996,  n.
367, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
   "Art.  24.  -  (Contributi  dello  Stato).  -  1.  I  criteri   di
ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo  destinata
alle fondazioni liricosinfoniche sono determinati ogni tre  anni  con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali  non  avente
natura regolamentare. Tali criteri decorrono dal 1° gennaio 2005. 
   2. Il decreto di  cui  al  comma  1  deve  attenersi  ai  seguenti
principi: 
   a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato; 
   b) caratteristiche dei progetti e dei programmi  di  attivita'  di
ciascuna  delle  fondazioni  sulla  base  degli  obiettivi  specifici
concordati in sede convenzionale ai sensi dell'articolo 17, anche con
riferimento  al  volume  dell'attivita'  produttiva  e  allo   spazio
riservato alle giovani generazioni di artisti; 
   c)  misura  degli  investimenti  destinati  alla  promozione   del
pubblico, anche attraverso un'idonea  politica  dei  prezzi,  nonche'
alla formazione dei pubblico giovanile; 
   d) grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in
sede convenzionale; 
   e) valutazione degli organici artistici, tecnici e  amministrativi
necessari al conseguimento dei  fini  istituzionali  e  dei  relativi
costi come derivanti dalla contrattazione collettiva  nazionale.  Gli
organici funzionali e le voci dei  relativi  costi  sono  previamente
definiti con il decreto di  cui  al  comma  1,  tenendo  conto  della
peculiarita' dei singoli enti,  anche  in  relazione  alla  eventuale
presenza  di  corpi  di  ballo  e  di   laboratori   di   costruzione
sceno-tecnica; 
   f) valutazione della entita' della partecipazione dei  privati  al
patrimonio e al finanziamento della gestione della fondazione. 
   3. 11 principio di cui al  comma  2,  lettera  b),  dovra'  essere
valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati a  meccanismi  di
standardizzazione di costi e di determinazione  degli  indicatori  di
rilevazione. 
   4. II principio di cui al  comma  2,  lettera  d),  dovra'  essere
valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori  di
rilevazione definiti in sede convenzionale. A tale fine le fondazioni
hanno l'obbligo di presentare annualmente al Ministro per i beni e le
attivita' culturali una  dettagliata  relazione  circa  lo  stato  di
raggiungimento degli obiettivi concordati. 
   5. Gli elementi indicati al  comma  2,  lettera  f),  sono  tenuti
presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico  per  lo
spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 25. 
   6. La percentuale corrisposta dallo Stato a  ciascuna  fondazione,
in conseguenza della ripartizione della quota di cui al comma  1,  e'
determinata ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo  unico
per lo spettacolo. 
   7. Per l'anno 2004 sono validi i criteri stabiliti dal regolamento
di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 10
giugno 1999, n. 239". 
   3-quater. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre
2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  gennaio
2001, n. 6, le parole: ovvero hanno una partecipazione  inferiore  al
12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione della  propria
attivita'," sono soppresse. 
   3-quinquies. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n.  310,
il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
   "5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla  Fondazione
di cui al comma 1 e' assegnato un contributo a valere  sulle  risorse
di' cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23  dicembre  1996,  n.
662, e successive  modificazioni.  A  decorrere  dall'anno  2008,  la
Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse  assegnate  al
settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.". 
     3-sexies. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, le  risorse  finanziarie  occorrenti  agli  impegni
economici derivanti  dal  rinnovo  delle  contrattazioni  integrative
aziendali delle fondazioni liricosinfoniche sono subordinate al  loro
effettivo reperimento, nel rispetto del  principio  di  pareggio  del
bilancio della fondazione. Di tali risorse non possono comunque  fare
parte i contributi dei fondatori pubblici e privati. 
   3-septies.  Le  fondazioni  lirico-sinfoniche  adeguano  i  propri
statuti alle disposizioni  del  presente  articolo  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
 
   All'articolo 3: 
   al comma 2, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il Ministro
per i beni e  le  attivita'  culturali  presenta  al  Parlamento  una
relazione sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma". 
 
   All'articolo 4: 
   dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
   "4-bis. Con l'alto patronato della Presidenza della  Repubblica  e
della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' autorizzata la  spesa
di' 450.000 euro per l'anno 2004, quale contributo per  le  attivita'
celebrative inerenti il cinquantenario della  conquista  del  K2.  Il
contributo e' erogato  agli  enti.  organizzatori,  in  Italia  e  in
Pakistan, su deliberazione di  un  Comitato  composto  da  tre  saggi
nominati rispettivamente dal  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per i beni
e le attivita' culturali"; 
   dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
   "5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis,  pari
a 450.000 euro per l'anno 2004, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
corrente . "Fondo speciale" dello stato di previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2004,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero"; 
   dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: 
   "6-bis. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  al
comma 17, lettera c), dopo le parole: "societa' sportiva di capitali"
sono inserite le seguenti: "o cooperativa". 
   6-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  il
comma 18 e' sostituito dai, seguenti: 
     "18. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche  si
costituiscono con atto scritto nel  quale  deve  tra  l'altro  essere
indicata la sede legale. Nello statuto  devono  essere  espressamente
previsti: 
   a) la denominazione; 
   b)  l'oggetto  sociale  con  riferimento   all'organizzazione   di
attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica; 
   c) 1' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; 
   d) l'assenza di fini' di lucro e  la  previsione  che  i  proventi
delle attivita' non possono, in nessun caso, essere divisi  fra  gli,
associati, anche in forme indirette; 
   e) le  norme  sull'ordinamento  interno  ispirato  a  principi  di
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli  associati,  con
la previsione dell'elettivita' delle cariche sociali, fatte salve  le
societa' sportive dilettantistiche che assumono la forma di  societa'
di capitali o cooperative per le quali si applicano  le  disposizioni
del codice civile; 
   f) l'obbligo  di  redazione  di  rendiconti  economico-finanziari,
nonche' le modalita' di approvazione  degli  stessi  da  parte  degli
organi statutari; 
   g) le modalita' di scioglimento dell'associazione; 
   h) l'obbligo di devoluzione ai fini  sportivi  del  patrimonio  in
caso di' scioglimento delle societa' e delle associazioni. 
   18-bis. E' fatto divieto  agli  amministratori  delle  societa'  e
delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima
carica in altre societa'  o  associazioni  sportive  dilettantistiche
nell'ambito  della  medesima  federazione   sportiva   o   disciplina
associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima
disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. 
   18-ter. Le societa' e le  associazioni  sportive  dilettantistiche
che, alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  sono  in
possesso dei  requisiti  di  cui  al  comma  18,  possono  provvedere
all'integrazione della denominazione  sociale  di  cui  al  comma  17
attraverso  verbale  della  determinazione  assunta  in  tale   senso
dall'assemblea dei soci". 
   6-quater. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  i
commi 20, 21 e 22 sono abrogati". 
   Nel titolo del decreto-legge, le parole.  "materiale  audiovisivo"
sono sostituite dalle seguenti: "opere dell'ingegno".