(Accordo - art. 3)
                             Articolo 3 
    Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione piu' Favorita 
Ciascuna Parte Contraente, nel proprio  territorio,  accordera'  agli
investimenti, ed ai relativi redditi, effettuati o controllati  dagli
investitori dell'altra  Parte  Contraente  un  trattamento  non  meno
favorevole di quello accordato agli investimenti, e relativi redditi,
dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi come definito
nell'art. 1.9.