Articolo 3 Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione piu' Favorita Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accordera' agli investimenti, ed ai relativi redditi, effettuati o controllati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti, e relativi redditi, dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi come definito nell'art. 1.9.