(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
DISCIPLINARI  TECNICI  DELLA  COMMISSIONE  PER  LA  VALUTAZIONE   DEI
PROBLEMI  AMBIENTALI  DEI  RISCHI   SANITARI   CONNESSI   ALL'IMPIEGO
DELL'AMIANTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 27 MARZO 1992,  N.
                                257. 
 
INDICE 
 
1. Premessa 
2. Definizioni 
3. Gestione dei rifiuti contenenti amianto 
4. Destinazione dei rifiuti contenenti amianto 
5. Ricopertura dei rifiuti contenenti amianto 
6. Trattamento dei rifiuti contenenti amianto 
 
 
  Allegato 1: Determinazione dell'indice di rilascio per i rifiuti 
            contenenti amianto 
 
 Allegato 2: Metodologie per il controllo dei materiali ottenuti da 
            trattamenti di RCA che non modificano la natura cristal- 
            lochimica dell'amianto 
 
 Allegato 3: Metodologie per il controllo dei materiali ottenuti da 
            trattamenti di RCA che modificano la natura cristallo- 
            chimica dell'amianto 
 
1. Premessa 
 
   1. Il presente disciplinare tecnico e' stato elaborato sulla  base
del mandato di cui all'art. 5, comma 1, lettera  c  della  Legge  257
/1992 in materia di smaltimento di  rifiuti  contenenti  amianto  (di
seguito denominati RCA). 
   2. I RCA  all'interno  del  Catalogo  Europeo  dei  Rifiuti  (CER)
definito dal Dlgs 5 febbraio 1997, n.22 e successive modificazioni ed
integrazioni, vengono classificati in base alla loro  provenienza;  i
RCA delle categorie e/o attivita'  generatrici  di  rifiuti  indicate
nella tabella del punto 4 sono identificati esclusivamente con i 
codici di cui alla tabella stessa 
   3. Le modalita' di ricopertura dei rifiuti  RCA  nelle  discariche
sono state elaborate ai  sensi  della  Direttiva  1999/31/CE  del  26
aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti. 
   4. Vengono, inoltre, stabiliti i metodi  per  il  controllo  delle
attivita' di trattamento  di  RCA,  suddivisi  in  due  categorie  di
trattamento: 
 
- A - trattamenti che riducono il rilascio di  fibre  dei  RCA  senza
  modificare   la   struttura   cristallochimica   dell'amianto,    o
  modificandola in modo parziale;  la  destinazione  finale  di  tali
  rifiuti trattati, che rispondano ai requisiti dell'allegato  2,  e'
  comunque lo smaltimento in discarica. 
- B  -  trattamenti  che  modificano   completamente   la   struttura
  cristallochimica   dell'amianto   e   che   quindi   annullano   la
  pericolosita' connessa ai  minerali  di  amianto;  la  destinazione
  finale dei materiali derivanti da tali trattamenti, che  rispondano
  ai requisiti dell'allegato 3, deve essere di  norma  il  riutilizzo
  come materia prima. 
 
2. Definizioni 
 
1. Amianto: vengono definiti amianti i seguenti silicati fibrosi: 
 
a) crocidolite: CAS n. 12001-28-4; 
b) crisotilo: CAS n. 12001-29-5; 
c) amosite: CAS n. 12172-73-5; 
d) autofillite: CAS n. 77536-67-5; 
e) actinolite: CAS n. 77536-66-4; 
f) tremolite: CAS n. 77536-68-6 
 
   e successive integrazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della
legge 257/92. 
 
   2. Rifiuto:  qualsiasi  sostanza  od  oggetto  che  rientra  nelle
categorie riportate nell'allegato A  della  Direttiva  del  Ministero
dell'ambiente e tutela del territorio del 9 aprile 2002  "Indicazioni
per la corretta e  piena  applicazione  del  regolamento  comunitario
2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco
dei rifiuti" e di cui il detentore si disfi o abbia  deciso  o  abbia
l'obbligo di disfarsi. 
   3. Trattamenti: i processi fisici, termici,  chimici  o  biologici
che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo  di  ridurne
il volume o la natura pericolosa, di  facilitarne  il  trasporto,  di
agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni  di
sicurezza. 
   4.  Trattamento   con   modificazione   totale   della   struttura
cristallochimica: il processo che annulla la presenza di amianto, 
consentendone il riutilizzo come materia prima 
   5. Stabilizzazione: processi che modificano la pericolosita' delle
sostanze contenute nei rifiuti. 
   Un rifiuto e' considerato  parzialmente  stabilizzato  se  le  sue
componenti pericolose, che non sono state  completamente  trasformate
in sostanze non pericolose grazie  al  processo  di  stabilizzazione,
possono essere  disperse  nell'ambiente  nel  breve,  medio  o  lungo
periodo. 
   6.  Riutilizzo  come  materia  prima:  attivita'   successiva   al
trattamento che modifica completamente la struttura  cristallochimica
dell'amianto e pertanto esclusa dalla normativa sui rifiuti. 
   7. Impianto di discarica: area adibita a smaltimento  dei  rifiuti
mediante operazioni di deposito sul suolo o nel  suolo,  compresa  la
zona  interna  al  luogo  di  produzione  dei  rifiuti  adibita  allo
smaltimento dei  medesimi  da  parte  del  produttore  degli  stessi,
nonche' qualsiasi area ove  i  rifiuti  sono  sottoposti  a  deposito
temporaneo per piu' di un anno. Sono esclusi da tale definizione  gli
impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere  preparati
per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o
smaltimento, e lo stoccaggio di  rifiuti  in  attesa  di  recupero  o
trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma  generale,
o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento  per  un  periodo
inferiore a un anno. 
 
   3 Gestione dei rifiuti contenenti amianto. 
 
   1. Le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e
smaltimento finale dei rifiuti  contenenti  amianto  sono  sottoposte
alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n  22
nonche' alla disciplina specifica relativa all'amianto. 
   2. Le modalita' tecniche con cui effettuare il deposito temporaneo
devono essere  disciplinate  nell'ambito  del  piano  di  lavoro  e/o
progetto di bonifica. 
   3. Durante il deposito  temporaneo  e  lo  stoccaggio,  i  rifiuti
contenenti amianto devono essere opportunamente raccolti e depositati
separatamente da altri rifiuti di diversa natura e nel caso si  abbia
formazione  nello  stesso  luogo  di  diverse  tipologie  di  rifiuti
contenenti  amianto,  queste  tipologie   devono   essere   mantenute
separate. 
   4.   L'allontanamento   dall'area   di   lavoro,   l'utilizzo   di
rivestimenti incapsulanti e l'imballaggio deve avvenire adottando  le
disposizioni e precauzioni previste dai decreti del  Ministero  della
sanita': 6 settembre 1994, 26 ottobre 1995 e 20 agosto 1999. 
   5. Le norme tecniche per l'iscrizione all'albo nella categoria  10
-bonifica dei beni contenenti amianto-  sono  quelle  previste  dalla
Deliberazione del Comitato  dell'Albo  Nazionale  delle  imprese  che
effettuano la gestione dei rifiuti del 30 marzo 2004, n 01. 
   6.  Al  trasporto  di  rifiuti  contenenti  amianto  si  applicano
integralmente le disposizioni vigenti  in  materia  di  trasporto  di
rifiuti. 
   7. Come stabilito dalla Decisione del  Consiglio  delle  Comunita'
Europee  del  19  dicembre  2002,  punto   2.3.3,   e   dal   Decreto
interministeriale 13 marzo 2003 recante criteri di ammissibilita' dei
rifiuti in discarica, i  RCA  individuati  con  il  codice  170605  (
materiali  da  costruzione  contenenti  amianto)  e  costituiti,   in
particolare,  da  materiali  edili  contenenti  amianto  in   matrici
cementizie o resinoidi, possono  essere  smaltiti  in  discarica  per
rifiuti non pericolosi senza essere sottoposti a prove. 
   8. I RCA che dopo il trattamento presentano un indice di  rilascio
(i.r.)  maggiore/uguale  a  0.6,  sono  da   ritenersi   parzialmente
stabilizzati;  pertanto,  qualora   non   sottoposti   ad   ulteriore
trattamento, vanno avviati a discariche per rifiuti pericolosi. 
   9. I RCA che dopo il trattamento presentano un  i.r.  inferiore  a
0.6  sono  da  ritenersi  stabilizzati  e  pertanto  potranno  essere
smaltiti in discarica secondo quanto previsto dal decreto legislativo
13 gennaio  2003,  n  36  "  Attuazione  della  direttiva  1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti" e dal  sopracitato  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il Ministro delle attivita' produttive ed il Ministro  della  Salute,
sentito il Ministro degli Affari Regionali, 13 marzo 2003 Criteri  di
ammissibilita' dei rifiuti in discarica". 
   10. I materiali ottenuti da  trattamenti  di  RCA  che  modificano
completamente la struttura cristallochimica dell'amianto e nei  quali
sia provata, attraverso le prove di cui all'Allegato 3, l'assenza  di
amianto, sono di norma utilizzati come materia prima. 
 
 
4. Destinazione dei rifiuti contenenti amianto 
 
1. I rifiuti contenenti amianto sono individuati nella serie di ca- 
   tegorie e tipologie appresso elencate: 
 
    
====================================================================

    
Categoria e/o R.C.A. Discarica di 
attivita' (Rifiuti contenenti destinazione Codice 
generatrice amianto) per rifiuti: CER 
di rifiuti 
    
--------------------------------------------------------------------

    
Materiali Materiali edili Non pericolosi 17 06 05 
da costruzione contenenti amianto 
                 legato in matrici 
                 cementizie o 
                 resinoidi 
    
--------------------------------------------------------------------

    
Attrezzature Dispositivi di * 15 02 02 
e mezzi di protezione indi- 
protezione viduali e attrez- 
individuale zature utilizzate 
                 per bonifica di 
                 amianto contaminati 
                 da amianto 
    
--------------------------------------------------------------------

    
Freni Materiali d'attrito Pericolosi 16 01 11 
    
--------------------------------------------------------------------
Pannelli contenenti     Pericolosi        17 06 01
amianto
               -----------------------------------------------------
Coppelle contenenti     Pericolosi        17 06 01
amianto
               -----------------------------------------------------
Carte e cartoni         Pericolosi        17 06 01
               -----------------------------------------------------

    
                 Tessili in amianto Pericolosi 17 06 01 
   Materiali ----------------------------------------------------- 
isolanti Materiali spruzzati Pericolosi 17 06 01 
    
               -----------------------------------------------------

    
                 Stucchi, smalti, Pericolosi 17 06 01 
                 bitumi, colle 
    
               -----------------------------------------------------
Guarnizioni             Pericolosi        17 06 01
               -----------------------------------------------------

    
                 Altri materiali Pericolosi 17 06 01 
                 isolanti contenenti 
                 amianto 
    
--------------------------------------------------------------------

    
Contenitori Contenitori a Pericolosi 15 01 11 
a pressione pressione contenenti 
                 amianto 
    
--------------------------------------------------------------------

    
Apparecchiature Apparecchiature fuori Pericolosi 16 02 12 
fuori uso uso contenenti amianto 
contenenti 
amianto 
    
--------------------------------------------------------------------

    
                 Materiali incoerenti Pericolosi 10 13 09 
                 contenenti amianto, 
Rifiuti da da bonifiche, anche 
                 di impianti produttivi 
fabbricazione dismessi: 
di amianto Polverini 
cemento Fanghi 
                 Spazzatura 
                 Sfridi 
                 Spezzoni 
    
--------------------------------------------------------------------

    
Rifiuti da Rifiuti da processi Pericolosi 06 07 01 
processi elettrolitici 
chimici di contenenti amianto 
alogeni 
    
--------------------------------------------------------------------

    
Rifiuti di Rifiuti della lavo- Pericolosi 06 13 04 
processi razione dell'amianto 
chimici 
inorganici 
    
--------------------------------------------------------------------

    
Materiali Materiali ottenuti Non pericolosi 19 03 06 
ottenuti da da trattamenti RCA 
trattamenti** stabilizzati con 
(Capitolo 6, indice di rilascio 
Tab. A) inferiore a 0.6 
    
               -----------------------------------------------------

    
                 Materiali ottenuti Pericolosi 19 03 04 
                 da trattamenti di RCA 
                 stabilizzati con 
                 indice di rilascio 
                 maggiore/uguale a 0.6 
    
--------------------------------------------------------------------

    
 
5. Ricopertura dei rifiuti contenenti amianto 
 
   1. Le modalita' di ricopertura dei rifiuti  RCA  nelle  discariche
sono state elaborate ai  sensi  della  Direttiva  1999/31/CE  del  26
aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti. 
   Le discariche che accettano rifiuti contenenti amianto (discariche
per rifiuti non  pericolosi  e  discariche  per  rifiuti  pericolosi)
devono  essere  coltivate  ricorrendo  a  sistemi  che  prevedono  la
realizzazione di settori o trincee.  Le  coltivazioni  devono  essere
spaziate in modo da consentire il  passaggio  degli  automezzi  senza
causare  frantumazione  dei  RCA  abbancati.  Entro  la  giornata  di
conferimento dovra' essere assicurata la ricopertura del rifiuto  con
uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore. Il terreno  e  gli
eventuali materiali impiegati per copertura giornaliera devono  avere
consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei
materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione  contro
la dispersione di fibre. Inoltre la messa in  opera  della  copertura
giornaliera   deve   consentire   una   livellazione   dello   strato
giornaliero. 
   2. Dovranno essere poste particolari cautele per evitare,  durante
le fasi di ricopertura, la rottura degli involucri  protettivi  e  la
dispersione da parte del vento di polveri provenienti  dai  sacchi  e
dagli involucri. 
   3. Per la copertura finale dovra' essere  operato  il  recupero  a
verde dell'area di discarica che  in  seguito  non  potra'  mai  piu'
essere interessata da opere di escavazione ancorche' superficiale. 
 
6. Trattamento dei rifiuti contenenti amianto 
 
   1. I metodi per il  trattamento  di  RCA  sono  suddivisi  in  due
categorie: 
 
- A- trattamenti che riducono il rilascio  di  fibre  dei  RCA  senza
  modificare   la   struttura   cristallochimica    dell'amianto    o
  modificandola  in  modo  parziale  (tabella  A).  Tra  questi  sono
  compresi  i  trattamenti  che  permettono  di  ottenere   materiali
  stabilizzati o parzialmente stabilizzati secondo  quanto  riportato
  all'allegato   2.   Non    sono    considerati    trattamenti    di
  stabilizzazione-solidificazione,  di  cui  alla   tabella   A,   il
  confezionamento in contenitori  rigidi  o  flessibili,  di  cui  al
  Decreto del ministero della sanita' 6 settembre  1994  capitolo  5,
  comma 6 e comma 7 e successive integrazioni ai sensi  dell'articolo
  6, comma 3 e dell'articolo 12, comma 2 della legge 257/92,  nonche'
  i trattamenti usualmente impiegati nel corso  delle  operazioni  di
  bonifica  per  la  tutela  degli  operatori   e   la   salvaguardia
  dell'ambiente. L'incapsulamento non modifica il  codice  originario
  del rifiuto 
- B  -  trattamenti  che  modificano   completamente   la   struttura
  cristallochimica   dell'amianto   e   che   quindi   annullano   la
  pericolosita' connessa  ai  minerali  di  amianto  (tabella  B).  I
  materiali finali derivati da tali  trattamenti  sono  destinati  al
  riutilizzo come materia prima qualora rispettino i requisiti di cui
  all'allegato 3. 
 
 
                           Tabella A: 
Processi di trattamento per Rifiuti  Contenenti  Amianto  finalizzati
                alla riduzione del rilascio di fibre 
 
    
====================================================================

    
            Tipologia di trattamento Effetto Destinazione 
                                                       materiale 
                                                       ottenuto 
    
--------------------------------------------------------------------

    
Stabilizzazione /solidificazione Riduzione del Discarica 
in matrice organica o inorganica rilascio 
stabile non reattiva. di fibre 
Incapsulamento 
Modificazione parziale della 
struttura cristallochimica 
    
--------------------------------------------------------------------

    
 
                            Tabella B: 
Processi di trattamento per Rifiuti  Contenenti  Amianto  finalizzati
      alla totale trasformazione cristallochimica dell'amianto 
 
    
====================================================================

    
            Tipologia di trattamento Effetto Destinazione 
                                                       materiale 
                                                       ottenuto 
    
--------------------------------------------------------------------

    
Modificazione chimica 
    
-----------------------------------

    
Modificazione 
meccanochimica 
    
-----------------------------------

    
Litificazione 
----------------------------------- Trasformazione Riutilizzo 
Vetrificazione totale delle come materia 
----------------------------------- fibre di prima 
Vetroceramizzazione amianto 
    
-----------------------------------

    
Litizzazione Pirolitica 
    
-----------------------------------

    
Produzione di clinker 
    
-----------------------------------

    
Ceramizzazione 
    
--------------------------------------------------------------------

    
 
   2. Qualora nuove tecniche di  trattamento  producano  gli  effetti
indicati al capitolo  6,  tabelle  A  o  B,  verificati  secondo  gli
allegati 2 o 3, le destinazioni finali dei materiali prodotti saranno
analoghe a quelle dei materiali ottenuti con i trattamenti gia' noti. 
3. Gli impianti relativi ai processi di trattamento,  precedentemente
elencati, dovranno essere  approvati  ed  autorizzati  dall'autorita'
territorialmente competente ai sensi  degli  articoli  27  e  28  del
decreto legislativo n 22 / 97; tale  autorizzazione  non  riguarda  i
trattamenti di bonifica previsti dai decreti ministeriali 6 settembre
1994 e 20 agosto 1999. 4. I materiali, sottoposti  ad  operazioni  di
trattamento,  esenti  da  amianto   secondo   i   criteri   riportati
nell'allegato  3,  sono  da  considerare  equivalenti  ai   materiali
ottenuti   da   materie   prime,    qualora    possiedano    analoghe
caratteristiche merceologiche  per  la  loro  commercializzazione  ed
impiego e come tali dovranno essere riutilizzati. 
 
Allegato n. 1: Determinazione dell'indice di rilascio per  i  rifiuti
                         contenenti amianto 
 
   1.  La  determinazione  dell'indice  di  rilascio  al  fine  della
definizione delle caratteristiche della discarica per lo  smaltimento
finale si applica solo ai RCA definiti dai codici CER 19 03 06  e  19
03 04. Per determinare l'indice di rilascio ai fini di individuare la
destinazione dei rifiuti  contenenti  amianto  occorre  conoscere  la
percentuale di amianto in peso presente  nel  campione  e  il  valore
della sua densita' assoluta. 
 
L'indice di rilascio sara' quindi dato da: 
 
 
I.r. = % Peso Amianto x Densita' assoluta 
    
      ------------------------------------

    
            Densita' apparente x 100 
 
   2. La misura della densita' apparente  puo'  essere  eseguita  con
normali strumenti da laboratorio  (bilancia  idrostatica,  picnometri
ecc.)  oppure  seguendo  il  seguente  schema  di  determinazione  da
cantiere: 
 
- si pesa il campione (Ps) 
- si lascia imbibire il campione in acqua per 24 ore 
- si riempie il volumenometro con acqua fino al riferimento 
- si inserisce il campione imbibito e si raccoglie l'acqua in eccesso
  mediante un recipiente di cui si conosce il peso a vuoto 
- si pesa l'acqua raccolta;  il  peso  sara'  equivalente  al  volume
  esterno del campione Vt 
- si esegue il calcolo: densita' Dapp = Ps / Vt 
 
   Sequenza operativa per eseguire la misura della densita' apparente 
del rifiuto 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
Allegato n. 2 : Metodologie per il controllo dei  materiali  ottenuti
 da trattamenti di RCA che non modificano la struttura cristallochi- 
 mica dell'amianto 
 
1. Per il controllo dei materiali ottenuti dal  trattamento  dei  RCA
pericolosi  che  non   modificano   la   struttura   cristallochimica
dell'amianto, si adotta la  determinazione  dell'indice  di  rilascio
come indicato all'Allegato 1. 2. La  densita'  assoluta  del  rifiuto
trattato verra' calcolata come media pesata delle  densita'  assolute
delle diverse frazioni che concorrono alla  formazione  del  prodotto
finito. 3. La prova  va  eseguita  su  campioni  privi  di  qualsiasi
contenitore o involucro del peso complessivo non inferiore a 1 kg. 4. 
La determinazione dell'indice di rilascio va  eseguita  dopo  che  il
prodotto risultante ha acquisito  le  necessarie  caratteristiche  di
compattezza  e  solidita',  tenuto  conto,  per  quanto  riguarda  la
percentuale in peso di amianto presente, calcolata sul rifiuto  prima
del trattamento (misurato con le metodologie analitiche quantitative,
FTIR-IR, XRD, previste dal Decreto ministeriale  6  settembre  1994),
dell'effetto diluizione della matrice inglobante. 5.  La  valutazione
dell'indice di rilascio deve essere rappresentativa di  ogni  singola
tipologia di RCA e di ogni lotto di produzione conferita all'impianto
                        e andra' effettuata: 
 
a) in caso di intervento di rimozione,  su  campioni  rappresentativi
dei materiali da rimuovere; b) in caso di  impianti  di  trattamento,
   con una frequenza indicata nel provvedimento di autorizzazione. 
 
6. Tali certificati e campioni restano a disposizione  dell'autorita'
deputata al controllo,  che  potra'  in  qualsiasi  momento  disporre
       verifiche anche sui materiali trasportati e depositati. 
 
Allegato n. 3 : Metodologie per il controllo dei  materiali  ottenuti
da trattamenti di RCA che modificano  la  struttura  cristallochimica
                            dell'amianto 
 
1. Il materiale che viene trattato secondo i processi di  trattamento
di cui alla Tabella B del capitolo 6 deve soddisfare i  requisiti  di
cui  all'allegato  2  del  Decreto  del   Ministero   dell'industria,
commercio  e  artigianato  12  febbraio  1997,  recante  criteri  per
        l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto. 
2. La frequenza dei test di valutazione dell'assenza  d'amianto  deve
essere scelta in modo da rappresentare la  produzione  dell'impianto,
secondo un  programma  di  verifica  definito  nel  provvedimento  di
                           autorizzazione. 
3.  I  certificati  delle  analisi  eseguite  a  carico  del  gestore
dell'impianto di trattamento dovranno accompagnare  il  materiale  ed
   indicare esplicitamente la composizione chimica e mineralogica. 
4. I certificati delle analisi eseguite a carico del gestore, saranno
relativi al campionamento ed alla composizione dei  materiali  finali
ottenuti dopo trattamento, anche  ai  fini  del  loro  riutilizzo.  I
laboratori deputati  alle  analisi  dell'amianto  seguono  le  regole
previste dall'allegato 5  al  decreto  Ministero  della  sanita',  14
maggio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 251 del 25.10.1996, supplemento
             ordinario n.178 e successive modificazioni. 
 
*   Sono  avviati  alla  categoria  di  discarica  corrispondente  al
materiale trattato.
**  La  determinazione dell'indice di rilascio deve essere effettuato
su  un  campione rappresentativo della tipologia di materiale oggetto
dell'intervento  con  riferimento  a  quanto  previsto  dal  punto 1b
dell'allegato al DM 6/9/94.
I  laboratori  deputati  alle  analisi dell'amianto seguono le regole
previste  dall'allegato  5  al  decreto  Ministero  della sanita', 14
maggio  1996, pubblicato sulla G.U. n.251 del 25.10.1996, supplemento
ordinario n.178 e successive modificazioni.
I  certificati  delle  analisi,  ove  previste, eseguite a carico del
gestore,  dovranno  accompagnare il materiale fino al conferimento in
discarica  per  rifiuti  non pericolosi ed indicare esplicitamente la
destinazione.  Copia  dei  certificati  e  dei campioni sottoposti ad
analisi dovra' essere trattenuta presso il produttore del rifiuto per
un periodo di almeno 1 anno.