(Allegato I)
                                                           Allegato I 
                                                (articolo 1, comma 1) 
        CATEGORIE DI ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 1 
    1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca,
lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi  prodotti  e  processi  non
rientrano nel presente decreto. 
    2. I valori limite riportati di seguito si riferiscono in  genere
alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso  gestore
ponga in essere varie attivita' elencate alla medesima  voce  in  uno
stesso impianto o in una stessa localita', si sommano le capacita' di
tali attivita'. 
1. Attivita' energetiche. 
    1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di
oltre 50 MW. 
    1.2. Raffinerie di petrolio e di gas. 
    1.3. Cokerie. 
    1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone. 
2. Produzione e trasformazione dei metalli. 
    2.1  Impianti  di  arrostimento  o  sinterizzazione  di  minerali
metallici compresi i minerali solforati. 
    2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione  primaria
o secondaria), compresa la  relativa  colata  continua  di  capacita'
superiore a 2,5 tonnellate all'ora. 
    2.3. Impianti destinati alla trasformazione  di  metalli  ferrosi
mediante: 
      a) laminazione  a  caldo  con  una  capacita'  superiore  a  20
tonnellate di acciaio grezzo all'ora; 
      b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50  kJ
per maglio e allorche' la potenza calorifica e' superiore a 20 MW; 
      c) applicazione di strati protettivi di metallo  fuso  con  una
capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di  acciaio  grezzo
all'ora. 
    2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di  produzione
superiore a 20 tonnellate al giorno. 
    2.5. Impianti: 
      a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali,
nonche'   concentrati   o   materie   prime   secondarie   attraverso
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; 
      b) di fusione  e  lega  di  metalli  non  ferrosi,  compresi  i
prodotti di recupero (affinazione, formatura in  fonderia),  con  una
capacita' di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo
e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli. 
    2.6. Impianti per il  trattamento  di  superficie  di  metalli  e
materie plastiche mediante processi elettrolitici o  chimici  qualora
le vasche destinate  al  trattamento  utilizzate  abbiano  un  volume
superiore a 30 m3. 
3. Industria dei prodotti minerali. 
    3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker  (cemento)  in
forni rotativi la cui capacita' di produzione supera  500  tonnellate
al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita'  di
produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi  di  forni
aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. 
    3.2.  Impianti  destinati  alla  produzione  di  amianto  e  alla
fabbricazione di prodotti dell'amianto. 
    3.3. Impianti per la  fabbricazione  del  vetro  compresi  quelli
destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione
di oltre 20 tonnellate al giorno. 
    3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli
destinati alla produzione di fibre minerali,  con  una  capacita'  di
fusione di oltre 20 tonnellate al giorno. 
    3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici  mediante
cottura,  in  particolare  tegole,   mattoni,   mattoni   refrattari,
piastrelle, gres, porcellane, con  una  capacita'  di  produzione  di
oltre 75  tonnellate  al  giorno  e/o  con  una  capacita'  di  forno
superiore a 4 m3 e con una densita' di colata per forno  superiore  a
300 kg/m3. 
4. Industria chimica. 
    Nell'ambito delle categorie  di  attivita'  della  sezione  4  si
intende per produzione la produzione su  scala  industriale  mediante
trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui
ai punti da 4.1 a 4.6. 
    4.1 Impianti chimici per la  fabbricazione  di  prodotti  chimici
organici di base come: 
      a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o  insaturi,
alifatici o aromatici); 
      b)  idrocarburi  ossigenati,  segnatamente   alcoli,   aldeidi,
chetoni,  acidi  carbossilici,  esteri,  acetati,  eteri,  perossidi,
resine, epossidi; 
      c) idrocarburi solforati; 
      d) idrocarburi azotati, segnatamente  ammine,  amidi,  composti
nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; 
      e) idrocarburi fosforosi; 
      f) idrocarburi alogenati; 
      g) composti organometallici; 
      h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre
a base di cellulosa); 
      i) gomme sintetiche; 
      j) sostanze coloranti e pigmenti; 
      k) tensioattivi e agenti di superficie. 
    4.2. Impianti chimici per la fabbricazione  di  prodotti  chimici
inorganici di base, quali: 
      a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro  o
fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di  zolfo,  ossidi
di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile; 
      b)  acidi,  quali  acido  cromico,  acido  fluoridrico,   acido
fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum  e
acidi solforati; 
      c) basi, quali  idrossido  d'ammonio,  idrossido  di  potassio,
idrossido di sodio; 
      d)  sali,  quali  cloruro  d'ammonio,  clorato   di   potassio,
carbonato  di  potassio,  carbonato  di  sodio,  perborato,   nitrato
d'argento; 
      e) metalloidi, ossidi metallici o  altri  composti  inorganici,
quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio. 
    4.3. Impianti chimici per la  fabbricazione  di  fertilizzanti  a
base  di  fosforo,  azoto  o  potassio  (fertilizzanti   semplici   o
composti). 
    4.4 Impianti chimici per la fabbricazione  di  prodotti  di  base
fitosanitari e di biocidi. 
    4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico  o  biologico
per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base. 
    4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi. 
5. Gestione dei rifiuti. 
    Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e  l'art.  3  della
direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa
ai rifiuti pericolosi. 
    5.1.  Impianti  per  l'eliminazione  o  il  ricupero  di  rifiuti
pericolosi, della  lista  di  cui  all'art.  1,  paragrafo  4,  della
direttiva 91/689/CEE quali definiti  negli  allegati  II  A  e  II  B
(operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della  direttiva  75/442/CEE  e
nella  direttiva  75/439/CEE  del  Consiglio,  del  16  giugno  1975,
concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacita' di oltre 10
tonnellate al giorno. 
    5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali  definiti
nella  direttiva  89/369/CEE  del  Consiglio,  dell'8  giugno   1989,
concernente la prevenzione  dell'inquinamento  atmosferico  provocato
dai nuovi impianti di  incenerimento  dei  rifiuti  urbani,  e  nella
direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno  1989,  concernente
la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato  dagli  impianti
di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacita' superiore a  3
tonnellate all'ora. 
    5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali
definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D  8,
D 9 con capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno. 
    5.4. Discariche che ricevono piu' di 10 tonnellate  al  giorno  o
con una capacita' totale di oltre 25.000  tonnellate,  ad  esclusione
delle discariche per i rifiuti inerti. 
6. Altre attivita'. 
    6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione: 
      a) di pasta per carta a partire dal legno o  da  altre  materie
fibrose; 
      b) di carta e cartoni con capacita' di produzione  superiore  a
20 tonnellate al giorno; 
    6.2. Impianti per  il  pretrattamento  (operazioni  di  lavaggio,
imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o  di  tessili
la cui capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno. 
    6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la  capacita'  di
trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito. 
    6.4: 
      a) Macelli aventi una capacita' di produzione  di  carcasse  di
oltre 50 tonnellate al giorno; 
      b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di
prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse  dal
latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75
tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una  capacita'
di produzione di prodotti finiti di oltre 300  tonnellate  al  giorno
(valore medio su base trimestrale); 
      c) Trattamento e trasformazione del latte, con un  quantitativo
di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio  su
base annua). 
    6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse  e  di
residui di animali con una  capacita'  di  trattamento  di  oltre  10
tonnellate al giorno. 
    6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o  di  suini
con piu' di: 
      a) 40.000 posti pollame; 
      b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o 
      c) 750 posti scrofe. 
    6.7. Impianti  per  il  trattamento  di  superficie  di  materie,
oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare  per
apprettare,   stampare,   spalmare,   sgrassare,   impermeabilizzare,
incollare, verniciare, pulire o  impregnare,  con  una  capacita'  di
consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora  o  a  200  tonnellate
all'anno. 
    6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone  duro)  o
grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.