Allegato 1 [art. 3, comma 1, lettera e)] CURA DEGLI ANIMALI - BENESSERE - SALUTE ED IGIENE A) Osservazioni di routine degli animali. 1. Le condizioni di salute degli animali devono essere controllate giornalmente dal personale incaricato. 2. Qualsiasi animale risulti in condizioni di stress, malato o ferito deve ricevere immediate cure ed attenzione da parte del medico veterinario. 3. La realizzazione di spettacoli, concerti ed esibizioni artistiche puo' avvenire solo in appositi spazi, lontani dai recinti degli animali ed isolati acusticamente per non recare disturbo agli animali stessi. 4. La presenza di attrezzature da luna-park e' consentita solo in aree diverse da quelle destinate al mantenimento, alla custodia ed all'esposizione al pubblico degli animali del giardino zoologico. 5. L'accesso dei visitatori del giardino zoologico con mezzi privati e' consentito solo su percorsi prefissati, onde evitare che venga recato disturbo agli animali. B) Ambienti per gli animali - Spazio, esigenze di movimento e di vita in gruppi sociali. 1. Gli animali devono essere ospitati in recinti o vasche che, sia dal punto di vista dello spazio che dell'arricchimento ambientale, consentano adeguato movimento ed esercizio fisico, come richiesto per il benessere della specie di appartenenza. 2. I recinti o le vasche devono avere dimensioni sufficienti e gli animali devono essere gestiti in modo tale da: a) evitare che animali che vivono in branchi o gruppi sociali possano subire la dominanza di singoli individui, con meccanismi e con comportamenti non naturali per la specie; b) evitare il persistere di conflitti fra branchi o membri del branco o fra differenti specie, nel caso di exhibit miste; c) assicurare che la resistenza e la capacita' del recinto o della vasca siano ben rapportate al contenimento delle singole specie; d) prevenire la diffusione di parassiti o di agenti patogeni. 3. Gli animali non devono essere indotti ad assumere atteggiamenti innaturali per la specie a beneficio del piacere del pubblico. 4. Gli animali da alloggiare in recinti o vasche adiacenti, da cui si possono vedere, devono essere scelti fra esemplari o specie che non interagiscono fra loro in modo tale da creare forti situazioni di stress. 5. Devono essere sempre disponibili recinti o vasche separati per le femmine in gravidanza o che allevano i piccoli, in modo tale da evitare, ove necessario, situazioni di stress o di sofferenza. L'alloggiamento o il trasferimento delle femmine gravide o in allattamento in detti recinti o vasche deve avvenire esclusivamente su prescrizione del veterinario o del curatore dell'acquario. C) Ambienti per gli animali - Comfort e benessere. 1. La temperatura, la ventilazione e la luce dei recinti devono essere idonei al comfort ed al benessere di ogni animale di ogni singola specie in qualsiasi momento della sua vita. In particolare: a) devono essere tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle femmine gravide o prossime al parto e degli animali appena nati; b) deve essere tenuto presente che l'acclimatazione e l'ambientamento degli animali di recente introduzione nello zoo e' un processo lento e graduale; c) le vasche per gli animali acquatici devono essere adeguatamente aerate e le condizioni dell'acqua devono rientrare tra gli standard richiesti per il benessere delle varie specie. 2. I recinti esterni devono essere dotati di ripari dalla pioggia o dal sole eccessivo, laddove sia necessario per il benessere della specie. D) Arricchimento ambientale dei recinti e delle vasche. 1. I recinti o le vasche degli animali devono essere arricchiti, a seconda delle esigenze della specie che ospitano, con materiali per lettiere, rami intrecciati, tane, scatole-nido, vasche e, nel caso di animali acquatici, di materiali come piante, piccole pietre o altre strutture idonee. E) Prevenzione dello stress o di danni fisici agli animali. 1. I recinti, le vasche e le barriere devono essere mantenuti in condizioni tali da non consentire alcun rischio di ferimento e di altro danno agli animali. In particolare: a) qualsiasi difetto rilevato nella barriera del recinto o della vasca o nelle attrezzature al suo interno deve essere riparato o sostituito immediatamente; b) qualsiasi difetto possa causare danni fisici agli animali deve essere subito rimosso. Qualora cio' non fosse possibile, bisogna evitare che gli animali entrino in contatto con la fonte del pericolo; c) qualsiasi pianta possa rappresentare un rischio per l'integrita' fisica degli animali va subito rimossa. 2. Tutte le piante e le attrezzature stabili del recinto o delle vasche, incluso l'impianto elettrico, devono essere impiantate in modo tale da non poter essere danneggiate o messe fuori uso dagli animali ed, al contempo, da non creare pericolo per gli animali stessi. 3. La spazzatura ed i materiali di scarto devono essere rimossi regolarmente dai recinti e dalle vasche degli animali in modo tale da evitare ogni possibile danno. 4. Gli alberi all'interno o vicini ai recinti devono essere regolarmente ispezionati e potati o, ove necessario, abbattuti, per ridurre il rischio che i rami, spezzandosi, possano ferire gli animali o che questi ultimi possano utilizzare gli alberi caduti come mezzi per fuggire. 5. Allo staff deve essere proibito fumare mentre lavora in prossimita' degli animali o mentre prepara le razioni di cibo. 6. Gli animali devono essere maneggiati solo dal personale autorizzato o sotto la sua super-visione. Queste operazioni devono essere condotte con cura, evitando di causare stress o di mettere a rischio il buono stato psico-fisico degli animali. 7. Qualsiasi contatto fisico diretto fra animali e pubblico deve avvenire sotto il controllo del personale tecnico e deve protrarsi per un periodo di tempo tale da rispettare il benessere degli animali. F) Cibo e bevande. 1. Il cibo e le bevande somministrate agli animali devono rispondere, sia dal punto di vista del valore nutritivo che quantitativo, alle esigenze di ogni singola specie e di ogni individuo di quella specie, tenendo ben presenti: le condizioni fisiche generali, la taglia e l'eta' di ogni individuo; la speciale esigenza di giorni di digiuno; i periodi d'ibernazione; l'esigenza di diete particolari per animali sottoposti a trattamento medico veterinario o in periodo di gravidanza, etc. 2. Deve essere tenuto conto delle indicazioni del veterinario o di uno specialista del settore per tutti gli aspetti che riguardano la nutrizione degli animali. 3. Il cibo e le bevande devono essere immagazzinate, preparate e somministrate agli animali nel rispetto delle norme igieniche. 4. Cibo e bevande devono essere offerte tenendo nella massima considerazione il comportamento naturale degli animali, in particolare quello sociale; quando vengono utilizzati contenitori o mangiatoie per il cibo, questi devono essere posizionati nel recinto in modo tale che ogni animale possa accedervi. 5. E' vietato qualsiasi apporto di' cibo e bevande da parte del pubblico. G) Aspetti sanitari e controllo delle malattie. 1. Devono essere mantenuti adeguati standard igienici, sia a garanzia dell'igiene personale dello staff che dei recinti e degli ambulatori per gli animali. In particolare: a) speciale attenzione deve essere riservata alla pulizia dei recinti e delle vasche degli animali e degli arredi interni, al fine di ridurre il rischio della diffusione di malattie. Nel caso di animali acquatici questa prassi deve comprendere un regolare monitoraggio della qualita' dell'acqua; b) devono essere sempre disponibili prodotti detergenti non tossici, acqua e tutto cio' che serve per utilizzarli; c) se viene identificata una malattia infettiva in un animale, e' necessario acquisire il parere del veterinario e devono essere seguite le sue istruzioni per la pulizia e la disinfezione dei recinti. 2. Il drenaggio dei recinti deve essere tale da poter rimuovere agevolmente l'eccesso d'acqua. 3. Le bocchette di drenaggio non devono essere accessibili agli animali. 4. I materiali di rifiuto devono essere regolarmente rimossi. 5. Deve essere applicato un sicuro ed efficace programma di controllo degli animali invasivi e, ove necessario, devono essere mantenuti nel giardino zoologico animali che li possano controllare. 6. Il personale dei giardini zoologici o degli acquari che lavora a diretto contatto con gli animali deve ricevere istruzione di comunicare immediatamente se ha contratto un'infezione o se e' entrato in contatto con qualcuno che potrebbe avergliela trasmessa. In tal caso, la direzione dovra' intraprendere azioni appropriate a tutela della salute degli animali e degli operatori. 7. Il personale dei giardini zoologici o degli acquari che lavora a diretto contatto con gli animali deve ricevere istruzione di comunicare, con garanzia di riservatezza, qualsiasi motivo che puo' non renderlo abile ad occuparsi in modo sicuro e competente degli animali.