(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
                                        [art. 3, comma 1, lettera e)] 
 
          CURA DEGLI ANIMALI - BENESSERE - SALUTE ED IGIENE 
 
A) Osservazioni di routine degli animali. 
 
    1.  Le  condizioni  di  salute  degli   animali   devono   essere
controllate giornalmente dal personale incaricato. 
    2. Qualsiasi animale risulti in condizioni di  stress,  malato  o
ferito deve ricevere immediate cure ed attenzione da parte del medico
veterinario. 
    3.  La  realizzazione  di  spettacoli,  concerti  ed   esibizioni
artistiche puo' avvenire solo in appositi spazi, lontani dai  recinti
degli animali ed isolati acusticamente per non recare  disturbo  agli
animali stessi. 
    4. La presenza di attrezzature da luna-park e' consentita solo in
aree diverse da quelle destinate al mantenimento,  alla  custodia  ed
all'esposizione al pubblico degli animali del giardino zoologico. 
    5. L'accesso dei visitatori  del  giardino  zoologico  con  mezzi
privati e' consentito solo su percorsi prefissati, onde  evitare  che
venga recato disturbo agli animali. 
 
B) Ambienti per gli animali - Spazio, esigenze di movimento e di vita
in gruppi sociali. 
 
    1. Gli animali devono essere ospitati in recinti  o  vasche  che,
sia  dal  punto  di  vista  dello   spazio   che   dell'arricchimento
ambientale, consentano adeguato movimento ed esercizio  fisico,  come
richiesto per il benessere della specie di appartenenza. 
    2. I recinti o le vasche devono avere  dimensioni  sufficienti  e
gli animali devono essere gestiti in modo tale da: 
      a) evitare che animali che vivono in branchi o  gruppi  sociali
possano subire la dominanza di singoli individui,  con  meccanismi  e
con comportamenti non naturali per la specie; 
      b) evitare il persistere di conflitti fra branchi o membri  del
branco o fra differenti specie, nel caso di exhibit miste; 
      c) assicurare che la resistenza e la capacita'  del  recinto  o
della vasca  siano  ben  rapportate  al  contenimento  delle  singole
specie; 
      d) prevenire la diffusione di parassiti o di agenti patogeni. 
    3.  Gli  animali  non   devono   essere   indotti   ad   assumere
atteggiamenti innaturali per la specie a beneficio  del  piacere  del
pubblico. 
    4. Gli animali da alloggiare in recinti o  vasche  adiacenti,  da
cui si possono vedere, devono essere scelti fra  esemplari  o  specie
che  non  interagiscono  fra  loro  in  modo  tale  da  creare  forti
situazioni di stress. 
    5. Devono essere sempre disponibili recinti o vasche separati per
le femmine in gravidanza o che allevano i piccoli, in  modo  tale  da
evitare, ove  necessario,  situazioni  di  stress  o  di  sofferenza.
L'alloggiamento  o  il  trasferimento  delle  femmine  gravide  o  in
allattamento in detti recinti o vasche deve  avvenire  esclusivamente
su prescrizione del veterinario o del curatore dell'acquario. 
 
C) Ambienti per gli animali - Comfort e benessere. 
 
    1. La temperatura, la ventilazione e la luce dei  recinti  devono
essere idonei al comfort ed al benessere  di  ogni  animale  di  ogni
singola specie in qualsiasi momento della sua vita. In particolare: 
      a) devono essere tenute nella dovuta considerazione le esigenze
delle femmine gravide o prossime al  parto  e  degli  animali  appena
nati; 
      b)  deve  essere  tenuto  presente   che   l'acclimatazione   e
l'ambientamento degli animali di recente introduzione nello zoo e' un
processo lento e graduale; 
      c)  le  vasche  per  gli  animali   acquatici   devono   essere
adeguatamente aerate e le condizioni dell'acqua devono rientrare  tra
gli standard richiesti per il benessere delle varie specie. 
    2. I recinti esterni devono essere dotati di ripari dalla pioggia
o dal sole eccessivo, laddove sia necessario per il  benessere  della
specie. 
 
D) Arricchimento ambientale dei recinti e delle vasche. 
 
    1. I recinti o le vasche degli animali devono essere  arricchiti,
a seconda delle esigenze della specie che ospitano, con materiali per
lettiere, rami intrecciati, tane, scatole-nido, vasche e, nel caso di
animali acquatici, di materiali come piante, piccole pietre  o  altre
strutture idonee. 
 
E) Prevenzione dello stress o di danni fisici agli animali. 
 
    1. I recinti, le vasche e le barriere devono essere mantenuti  in
condizioni tali da non consentire alcun rischio  di  ferimento  e  di
altro danno agli animali. In particolare: 
      a) qualsiasi difetto rilevato  nella  barriera  del  recinto  o
della vasca o nelle attrezzature al suo interno deve essere  riparato
o sostituito immediatamente; 
      b) qualsiasi difetto possa causare danni  fisici  agli  animali
deve essere subito rimosso. Qualora cio' non fosse possibile, bisogna
evitare che  gli  animali  entrino  in  contatto  con  la  fonte  del
pericolo; 
      c)  qualsiasi  pianta  possa  rappresentare  un   rischio   per
l'integrita' fisica degli animali va subito rimossa. 
    2. Tutte le piante e le attrezzature stabili del recinto o  delle
vasche, incluso l'impianto elettrico,  devono  essere  impiantate  in
modo tale da non poter essere danneggiate o  messe  fuori  uso  dagli
animali ed, al contempo, da  non  creare  pericolo  per  gli  animali
stessi. 
    3. La spazzatura ed i materiali di scarto devono  essere  rimossi
regolarmente dai recinti e dalle vasche degli animali in modo tale da
evitare ogni possibile danno. 
    4. Gli alberi all'interno  o  vicini  ai  recinti  devono  essere
regolarmente ispezionati e potati o, ove necessario,  abbattuti,  per
ridurre il rischio  che  i  rami,  spezzandosi,  possano  ferire  gli
animali o che questi ultimi possano utilizzare gli alberi caduti come
mezzi per fuggire. 
    5. Allo staff  deve  essere  proibito  fumare  mentre  lavora  in
prossimita' degli animali o mentre prepara le razioni di cibo. 
    6. Gli  animali  devono  essere  maneggiati  solo  dal  personale
autorizzato o sotto la sua super-visione.  Queste  operazioni  devono
essere condotte con cura, evitando di causare stress o di  mettere  a
rischio il buono stato psico-fisico degli animali. 
    7. Qualsiasi contatto fisico diretto fra animali e pubblico  deve
avvenire sotto il controllo del personale tecnico  e  deve  protrarsi
per un periodo  di  tempo  tale  da  rispettare  il  benessere  degli
animali. 
 
F) Cibo e bevande. 
 
    1. Il  cibo  e  le  bevande  somministrate  agli  animali  devono
rispondere,  sia  dal  punto  di  vista  del  valore  nutritivo   che
quantitativo,  alle  esigenze  di  ogni  singola  specie  e  di  ogni
individuo di quella  specie,  tenendo  ben  presenti:  le  condizioni
fisiche generali, la taglia e l'eta' di ogni individuo;  la  speciale
esigenza di giorni di digiuno; i periodi d'ibernazione; l'esigenza di
diete  particolari  per  animali  sottoposti  a  trattamento   medico
veterinario o in periodo di gravidanza, etc. 
    2. Deve essere tenuto conto delle indicazioni del  veterinario  o
di uno specialista del settore per tutti gli aspetti  che  riguardano
la nutrizione degli animali. 
    3. Il cibo e le bevande devono essere immagazzinate, preparate  e
somministrate agli animali nel rispetto delle norme igieniche. 
    4. Cibo e bevande devono essere  offerte  tenendo  nella  massima
considerazione  il   comportamento   naturale   degli   animali,   in
particolare quello sociale; quando vengono utilizzati  contenitori  o
mangiatoie per il cibo, questi devono essere posizionati nel  recinto
in modo tale che ogni animale possa accedervi. 
    5. E' vietato qualsiasi apporto di' cibo e bevande da  parte  del
pubblico. 
 
G) Aspetti sanitari e controllo delle malattie. 
 
    1. Devono essere mantenuti  adeguati  standard  igienici,  sia  a
garanzia dell'igiene personale dello staff che dei  recinti  e  degli
ambulatori per gli animali. In particolare: 
      a) speciale attenzione deve essere riservata alla  pulizia  dei
recinti e delle vasche degli animali e degli arredi interni, al  fine
di ridurre il rischio della  diffusione  di  malattie.  Nel  caso  di
animali  acquatici  questa  prassi  deve  comprendere   un   regolare
monitoraggio della qualita' dell'acqua; 
      b) devono essere sempre  disponibili  prodotti  detergenti  non
tossici, acqua e tutto cio' che serve per utilizzarli; 
      c) se viene identificata una malattia infettiva in un  animale,
e' necessario acquisire il parere del  veterinario  e  devono  essere
seguite le sue istruzioni  per  la  pulizia  e  la  disinfezione  dei
recinti. 
    2. Il drenaggio dei recinti deve essere tale da  poter  rimuovere
agevolmente l'eccesso d'acqua. 
    3. Le bocchette di drenaggio non devono essere  accessibili  agli
animali. 
    4. I materiali di rifiuto devono essere regolarmente rimossi. 
    5. Deve essere applicato  un  sicuro  ed  efficace  programma  di
controllo degli animali invasivi e,  ove  necessario,  devono  essere
mantenuti nel giardino zoologico animali che li possano controllare. 
    6. Il personale dei giardini zoologici o degli acquari che lavora
a diretto contatto  con  gli  animali  deve  ricevere  istruzione  di
comunicare immediatamente  se  ha  contratto  un'infezione  o  se  e'
entrato in contatto con qualcuno che potrebbe  avergliela  trasmessa.
In tal caso, la direzione dovra' intraprendere azioni  appropriate  a
tutela della salute degli animali e degli operatori. 
    7. Il personale dei giardini zoologici o degli acquari che lavora
a diretto contatto  con  gli  animali  deve  ricevere  istruzione  di
comunicare, con garanzia di riservatezza, qualsiasi motivo  che  puo'
non renderlo abile ad occuparsi in modo  sicuro  e  competente  degli
animali.