(Accordo - art. 14)
                             Articolo 14 
 
Le  Parti  Contraenti  favoriranno  lo  sviluppo  della  cooperazione
scientifica e tecnologica fra i due Paesi attraverso: 
- gli accordi ed i progetti fra istituzioni dei due Paesi che operano
nei settori della scienza di base ed applicata; 
- la realizzazione di progetti congiunti di  ricerca  e  di  sviluppo
tecnologico; 
- lo scambio di docenti e ricercatori; 
-  la  partecipazione  di  ricercatori  e  di  tecnici  a  corsi   di
perfezionamento ed aggiornamento scientifico e tecnologico; 
-   l'organizzazione   di   congressi,   seminari   ed    esposizioni
scientifiche; 
- lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche.