(Accordo - art. 16)
                             Articolo 16 
 
Le due Parti Contraenti favoriranno lo  sviluppo  della  cooperazione
bilaterale nel settore della protezione dei diritti  d'autore  e  dei
diritti connessi, attraverso  la  collaborazione  fra  le  rispettive
istituzioni governative e societa' di gestione.