(Accordo - art. 17)
                             Articolo 17 
 
Le parti Contraenti si impegnano  a  collaborare  per  impedire  ogni
illecita  importazione,  esportazione   e   trasferimento   di   beni
culturali. e concordano nell'adottare  le  misure  opportune  a  tale
fine. 
Le Parti Contraenti collaboreranno per il recupero delle opere d'arte
e  dei  reperti  archeologici  esportati  senza  l'osservanza   delle
disposizioni previste dalle leggi di entrambi i Paesi.