(Accordo - art. 2)
                             Articolo 2 
 
Le due Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della  collaborazione
tra i rispettivi Organismi accademici, attraverso  l'intensificazione
dei  progetti  interuniversitari,  lo  scambio  di   docenti   e   di
ricercatori e la realizzazione  di  ricerche  congiunte  su  temi  di
comune interesse.