(Accordo - art. 20)
                             Articolo 20 
Il presente Accordo avra' durata illimitata. 
 
Esso potra' essere denunciato per iscritto, per le vie  diplomatiche,
in qualsiasi momento prescelto da ciascuna  delle  parti  Contraenti.
Tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte
Contraente e non incidera' sull'esecuzione dei programmai  in  corso,
concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che 
entrambo le Parti decidano divetsamente. 
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il 
presente Accordo. 
 
Fatto a Roma il 6 dicembre 2000  in  due  originali,  ciascuno  nelle
lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede. 
 
 
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL PARAGUAY 
 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico