Articolo 6 Ciascuna delle due Farti Contraenti offrira', su base di' reciprocita', borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte Contraente, per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario o presso istituzioni similari quali Accademie e Conservatori, nei' settori umanistico, artistico e scientifico.