(Accordo - art. 6)
                             Articolo 6 
 
Ciascuna  delle  due  Farti  Contraenti   offrira',   su   base   di'
reciprocita', borse di studio a studenti e laureati dell'altra  Parte
Contraente,  per  studi  e  ricerche  a   livello   universitario   e
post-universitario o presso istituzioni similari  quali  Accademie  e
Conservatori, nei' settori umanistico, artistico e scientifico.