(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  27
                         LUGLIO 2005, N. 144 
 
  All'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  il  capoverso  1-bis  e'
sostituito dal seguente: 
  "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  anche  ai
responsabili di livello almeno provinciale  degli  uffici  o  reparti
della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per  lo
svolgimento di  indagini  in  materia  di  terrorismo,  nonche'  agli
ufficiali  di  polizia  giudiziaria  designati  dai  responsabili  di
livello  centrale  e,  limitatamente   agli   aspetti   connessi   al
finanziamento del terrorismo, a quelli del  Corpo  della  guardia  di
finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al  fine  di
acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni  utili  per  la
prevenzione e repressione  dei  delitti  commessi  per  finalita'  di
terrorismo,  anche  internazionale,  o   di   eversione   dell'ordine
democratico". 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio  1998,
n. 286," le parole: "e successive modificazioni," sono soppresse e le
parole da: "il questore" fino a: "sicurezza"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "il  questore,  autonomamente  o   su   segnalazione   dei
responsabili di livello almeno provinciale  delle  Forze  di  polizia
ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di  sicurezza,  ovvero
quando ne e' richiesto dal procuratore della Repubblica"; 
    al comma 5, dopo le parole: "attentati stessi" sono  inserite  le
seguenti:  "ovvero  per  identificare  i  responsabili  di  atti   di
terrorismo" e dopo le parole: "puo' essere concessa" sono inserite le
seguenti: "con le stesse modalita' di cui al comma 1". 
  All'articolo 3: 
    al comma 1, le  parole:  "13,  comma  2"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "13, comma 1" e le  parole:  "il  prefetto  puo'  disporre,
informando preventivamente il Ministro dell'interno," sono sostituite
dalle seguenti: "il  Ministro  dell'interno  o,  su  sua  delega,  il
prefetto puo' disporre"; 
    al comma 3, dopo le parole: "di cui all'articolo 2" sono inserite
le seguenti: "del presente decreto"; 
    al comma 4, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Il
ricorso giurisdizionale in nessun caso puo'  sospendere  l'esecuzione
del provvedimento"; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  "4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione,  di  cui  al
comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non  e'
ammessa la sospensione dell'esecuzione  in  sede  giurisdizionale  ai
sensi dell'articolo 21 della  legge  6  dicembre  1971,  n.  1034,  e
successive modificazioni, o dell'articolo 36  del  regio  decreto  17
agosto 1907, n. 642"; 
    al comma 7, la parola: "soppresso" e' sostituita dalla  seguente:
"abrogato". 
  All'articolo 4: 
    al  comma  1,  la  parola:  "disposizioni"  e'  sostituita  dalla
seguente: "norme" e la parola: "approvate" dalle  seguenti:  "di  cui
al"; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al  procuratore
generale presso la corte di appello del distretto in cui si trova  il
soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in  cui  non  sia
determinabile, del distretto  in  cui  sono  emerse  le  esigenze  di
prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di
cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271". 
  All'articolo 6: 
    al comma 1,  le  parole:  "degli  accessi  e  dei  servizi"  sono
sostituite  dalle  seguenti:   "degli   accessi,   nonche',   qualora
disponibili, dei servizi"; 
    al comma 2, le parole:  ""dell'attivazione  del  servizio""  sono
sostituite  dalle  seguenti:  ""al   momento   dell'attivazione   del
servizio""; 
    al comma 3, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
    "f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  "4-bis. Nei casi  di  urgenza,  quando  vi  e'  fondato  motivo  di
ritenere che  dal  ritardo  possa  derivare  grave  pregiudizio  alle
indagini, il pubblico ministero  dispone  la  acquisizione  dei  dati
relativi  al  traffico  telefonico  con  decreto  motivato   che   e'
comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore,  al
giudice  competente  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  in   via
ordinaria. Il  giudice,  entro  quarantotto  ore  dal  provvedimento,
decide sulla convalida  con  decreto  motivato.  Se  il  decreto  del
pubblico ministero non e' convalidato nel termine stabilito,  i  dati
acquisiti non possono essere utilizzati""; 
    al comma 4, dopo le parole: "Ministri interessati," sono inserite
le  seguenti:  "sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei   dati
personali," e le parole: "di cui al comma 3, lettere a) e  c),"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3, lettere a), b),  c)  e
d), del presente articolo". 
  All'articolo 7: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. A decorrere dal quindicesimo giorno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
fino al  31  dicembre  2007,  chiunque  intende  aprire  un  pubblico
esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie,  nel  quale  sono
posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci  apparecchi
terminali utilizzabili per le comunicazioni anche  telematiche,  deve
chiederne la licenza al questore. La licenza  non  e'  richiesta  nel
caso  di  sola  installazione  di  telefoni  pubblici  a   pagamento,
abilitati esclusivamente alla telefonia vocale"; 
    al comma 2, la parola: "trenta"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"sessanta"; 
    al comma 3, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",
nonche' le attribuzioni degli enti locali in materia"; 
    al comma 5, le parole: "di cui al comma 3" sono sostituite  dalle
seguenti: "di cui al comma 4". 
  Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
  "Art.  7-bis  (Sicurezza  telematica).  -  1.  Ferme  restando   le
competenze dei Servizi  informativi  e  di  sicurezza,  di  cui  agli
articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre  1977,  n.  801,  l'organo  del
Ministero dell'interno per la sicurezza  e  per  la  regolarita'  dei
servizi  di  telecomunicazione  assicura  i  servizi  di   protezione
informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse
nazionale individuate con decreto del Ministro dell'interno, operando
mediante collegamenti telematici definiti  con  apposite  convenzioni
con i responsabili delle strutture interessate. 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1  e  per  la  prevenzione  e
repressione delle  attivita'  terroristiche  o  di  agevolazione  del
terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia
giudiziaria  appartenenti  all'organo  di  cui  al  comma  1  possono
svolgere le attivita' di  cui  all'articolo  4,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle  di  cui  all'articolo
226 delle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di
polizia giudiziaria ivi indicati". 
  All'articolo 8: 
    al comma 1, le parole:  "approvato  con"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui al"; 
    al comma 4,  dopo  le  parole:  "nulla  osta"  sono  inserite  le
seguenti: "disposta ai sensi dell'articolo 163, comma 2, lettera  e),
del decreto legislativo n. 112 del 1998, come modificato dal comma  3
del presente articolo,"; 
    al comma 5, capoverso "Art. 2-bis",  dopo  le  parole:  "fornisce
istruzioni" sono inserite le seguenti:  "in  qualsiasi  forma,  anche
anonima, o per via telematica". 
  All'articolo 9, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2.  Il  Ministro  dell'interno,  per  gravi  motivi  di  ordine  e
sicurezza pubblica, puo' altresi' disporre che  l'attivita'  di  volo
che ha luogo, origine o destinazione nel territorio dello  Stato,  da
parte di chi sia gia' in possesso di titoli abilitanti  all'esercizio
dell'attivita'   di   volo   rilasciati   da   organismi   esteri   o
internazionali   riconosciuti   dall'ordinamento    nazionale,    sia
subordinata al rilascio di nulla osta da parte del questore del luogo
in cui l'attivita' stessa e' svolta in via prevalente o ha origine  o
destinazione". 
  Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
  "Art. 9-bis (Prevenzione antiterroristica negli  aeroporti).  -  1.
Anche  allo  scopo  di  completare  i  necessari  interventi  per  la
sicurezza ai fini della prevenzione antiterroristica negli aeroporti,
l'Ente nazionale per l'aviazione  civile  (ENAC)  e'  autorizzato  ad
utilizzare un importo pari a 2.500.000 euro per ciascuno  degli  anni
2005 e 2006 per far fronte a spese di investimento. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25  luglio  1997,
n. 250, come rideterminata dalla Tabella C della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, ferme restando le risorse finalizzate alla  continuita'
territoriale  relative  a  Sicilia  e  Sardegna.  Il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti individua, con  proprio  decreto,  gli
interventi da finanziare a valere sulle medesime risorse". 
  All'articolo 10: 
    al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: "il prelievo di materiale
biologico  dal  cavo  orale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il
prelievo di capelli o saliva"; 
    al comma 2, dopo le parole: "o di un interprete" sono aggiunte le
seguenti: ", ed in tal caso con facolta' per il soggetto di  chiedere
di avvisare un familiare o un convivente"; 
    al comma 4, nella rubrica dell'articolo 497-bis  ivi  richiamato,
le  parole:  "Uso,  detenzione"  sono  sostituite   dalla   seguente:
"Possesso"; 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  "4-bis. Il secondo comma dell'articolo  5  della  legge  22  maggio
1975, n. 152, e' sostituito dal seguente: 
  "Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a due anni e  con
l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro". 
  4-ter. Al comma 3 dell'articolo 354 del codice di procedura penale,
e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Se  gli  accertamenti
comportano il  prelievo  di  materiale  biologico,  si  osservano  le
disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349". 
  4-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis  dell'articolo  349
del codice di procedura penale si osservano anche per le procedure di
identificazione di cui all'articolo 11  del  decreto-legge  21  marzo
1978, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18  maggio
1978, n. 191". 
  All'articolo 15: 
    al comma 1: 
      al  capoverso  "270-quater",  le  parole:   "270-quater"   sono
sostituite dalle seguenti: "Art. 270-quater" e le  parole:  "atti  di
violenza con finalita' di terrorismo" sono sostituite dalle seguenti: 
"atti  di  violenza  ovvero  di  sabotaggio   di   servizi   pubblici
essenziali, con finalita' di terrorismo"; 
      al capoverso "270-quinquies", le parole:  "270-quinquies"  sono
sostituite dalle seguenti: "Art. 270-quinquies" e le parole: "atti di
violenza con finalita' di terrorismo" sono sostituite dalle seguenti: 
"atti  di  violenza  ovvero  di  sabotaggio   di   servizi   pubblici
essenziali, con finalita' di terrorismo"; 
      dopo il capoverso 270-quinquies e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 270-sexies (Condotte con finalita' di terrorismo). - 1.  Sono
considerate con finalita' di terrorismo le condotte che, per la  loro
natura o contesto, possono arrecare grave danno  ad  un  Paese  o  ad
un'organizzazione  internazionale  e  sono  compiute  allo  scopo  di
intimidire  la  popolazione  o  costringere  i  poteri   pubblici   o
un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal  compiere
un  qualsiasi  atto  o  destabilizzare  o  distruggere  le  strutture
politiche fondamentali, costituzionali, economiche e  sociali  di  un
Paese  o  di  un'organizzazione  internazionale,  nonche'  le   altre
condotte  definite  terroristiche  o  commesse   con   finalita'   di
terrorismo da convenzioni o altre  norme  di  diritto  internazionale
vincolanti per l'Italia"; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. All'articolo 414 del codice penale, dopo il terzo comma  e'
aggiunto il seguente: 
  "Fuori dei  casi  di  cui  all'articolo  302,  se  l'istigazione  o
l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di  terrorismo
o crimini contro l'umanita' la pena e' aumentata della meta'"". 
  L'articolo 16 e' soppresso. 
  All'articolo 17: 
    al  comma  4,  lettera  b),  capoverso  4,  l'ultimo  periodo  e'
soppresso; 
    al  comma  5,  alinea,  le  parole:  "del  regio  decreto"   sono
sostituite dalle seguenti: "dell'ordinamento giudiziario, di  cui  al
regio decreto"; 
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  "5-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5, il personale  in
quiescenza  non  puo'  in  nessun  caso  essere   considerato   quale
richiamato in servizio"; 
    al comma 6, dopo le parole: "commi 1, 2 e  3"  sono  inserite  le
seguenti: "del presente articolo". 
  All'articolo 18: 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1, stabilisce
con proprio decreto le condizioni e le  modalita'  per  l'affidamento
dei servizi predetti, nonche' i requisiti dei soggetti concessionari,
con   particolare   riferimento   all'addestramento   del   personale
impiegato,  alla  disponibilita'  di  idonei  mezzi   di   protezione
individuale per  il  personale  stesso,  al  documentato  e  puntuale
rispetto di ogni disposizione di  legge  o  regolamento  in  materia,
incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche  di
rilevazione  eventualmente  adoperate,   cosi'   da   assicurare   la
contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e  di  quelle
del rispetto della dignita' della persona"; 
    il comma e' soppresso; 
    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  "3-bis.  Per  interventi  a  carico  dello   Stato   per   favorire
l'attuazione del presente articolo  e'  istituito  un  fondo  pari  a
1.500.000 euro a decorrere  dall'anno  2005.  Al  relativo  onere  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro  dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio". 
    Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 18-bis (Impiego della  forza  pubblica).  -  1.  Al  comma  1
dell'articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n.  128,  dopo  il  primo
periodo e' inserito il seguente: "In casi eccezionali di necessita' e
urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della  legge  22
maggio 1975, n. 152". 
  Art. 18-ter  (Misure  per  la  sicurezza  dei  XX  Giochi  olimpici
invernali). - 1. Al fine di implementare le misure di  sicurezza  dei
siti olimpici in occasione dei XX Giochi  olimpici  invernali  Torino
2006, il Ministero  dell'interno  dispone  l'adozione  da  parte  del
Comitato organizzatore dei Giochi stessi di  idonee  attrezzature  di
sicurezza attiva e passiva, atte a prevenire turbamenti e atti contro
la pubblica incolumita' e ne garantisce l'impiego attraverso le forze
dell'ordine. Le attrezzature stesse saranno  acquisite  dal  Comitato
sulla base delle prescrizioni del Ministero. 
  2. Al fine di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 9,8 milioni
di euro per l'anno 2005.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero".