Allegato A
Capitolo I
Azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (B.
melitensis) A. Concessione della qualifica
E' considerata come un'azienda ovina o caprina ufficialmente
indenne da brucellosi (B. melitensis):
1) l'azienda di cui:
a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (B.
melitensis) sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro
sintomo di brucellosi (B. melitensis) da almeno dodici mesi;
b) non sono presenti animali delle specie ovina o caprina
vaccinati contro la brucellosi (B. melitensis), tranne qualora si
tratti di animali che sono stati vaccinati da almeno due anni con il
vaccino Rev. 1 o qualsiasi altro vaccino riconosciuto conformemente
alla procedura adottata in sede comunitaria;
c) sono state praticate due prove con esito negativo,
conformemente all'allegato C, su tutti gli ovini e i caprini
dell'azienda di eta' superiore a sei mesi al momento della prova, a
distanza di sei mesi una dall'altra;
d) al termine delle prove di cui alla lettera c), sono presenti
unicamente ovini e caprini nati nell'azienda o che prevengono da
un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi o da un'azienda
indenne da brucellosi nelle condizioni definite al punto D,
ed in cui dopo la sua qualifica, sono sempre soddisfatti i
requisiti di cui al punto B;
2) un'azienda situata in uno Stato membro o in una regione
riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi conformemente
ai punto II.
B. Mantenimento della qualifica
1) Per le aziende ovine e caprine ufficialmente indenni da
brucellosi (B. melitensis) che non sono situate in una parte del
territorio riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi, ed
in cui, dopo la loro qualifica, l'introduzione di animali avviene
conformemente ai requisiti del punto D, viene sottoposta a controllo
ogni anno una parte rappresentativa della popolazione ovina e caprina
di ogni azienda, di eta' superiore a sei mesi. La qualifica
dell'azienda puo' essere mantenuta se gli esiti delle prove sono
negativi.
In ogni azienda, la parte rappresentativa di animali da sottoporre
al controllo e' costituita da:
- tutti gli animali maschi non castrati di eta' superiore a sei
mesi,
- tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo
successivo ai controllo precedente,
- il 25% delle femmine in eta' da riproduzione (sessualmente
mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per
azienda, tranne per quanto riguarda le aziende in cui ne sono
presenti meno di 50, nel qual caso tutte queste femmine devono essere
controllate.
2) Per una ragione che non e' ufficialmente indenne e in cui piu'
del 99% delle aziende ovine o caprine sono dichiarate ufficialmente
indenni da brucellosi (B. melitensis), la periodicita' del controllo
delle aziende ovine o caprine ufficialmente indenni da brucellosi
puo' essere portata a tre anni, purche' le aziende che non sono
ufficialmente indenni siano messe sotto controllo ufficiale o siano
sottoposte ad un programma di eradicazione.
C. Sospetta presenza o apparizione della brucellosi
1) Allorche', in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne
da brucellosi,
a) si sospetta la presenza di brucellosi (B. melitensis) in uno o
piu' ovini o caprini, la qualifica dell'azienda e' ritirata
dall'autorita' competente. La qualifica puo' essere tuttavia sospesa
provvisoriamente qualora l'animale o gli animali in questione vengono
immediatamente eliminati o isolati, in attesa di una conferma o di
un'invalidazione ufficiale della presenza della brucellosi (II
melitensis);
b) la presenza della brucellosi (B. melitensis) e' confermare, la
sospensione provvisoria della qualifica e' ritirata dall'autorita'
competente solo se tutti gli animali infetti o tutti gli animali
delle specie suscettibili di essere contaminate sono abbattuti e se
tutti gli animali di eta' superiore a sei mesi presenti nell'azienda
sono sottoposti a due prove che sono effettuate, conformemente alle
disposizioni dell'allegato C, ad un intervallo di almeno tre mesi e
che danno esito negativo.
2) Se l'azienda di cui al paragrafo 1 e' situata in una regione
riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi (B.
melitensis), Lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la
Commissione e gli Stati membri.
L'autorita' competente dello Stato membro interessato provvede
affinche':
a) siano macellati tutti gli animali infetti e tutti gli animali
delle specie che possono essere contaminate nell'azienda in
questione. Lo Stato membro interessato tiene al corrente la
Commissione e gli altri Stati membri dell'evolversi della situazione;
b) sia effettuata un'indagine epidemiologica; gli allevamenti
epidemiologicamente collegati all'allevamento infetto devono essere
sottoposti alle prove da cui al punto 1, lettera b).
3) Se la brucellosi e' confermata, conformemente al punto 2 la
Commissione dopo aver valutato le circostanze e la recrudescenza
della brucellosi (B. melitensis), adotta, secondo la procedura
dell'articolo 15, se detta valutazione Lo giustifica, una decisione
puo' sospendere o ritirare la qualifica di questa regione. Se la
qualifica e' ritirata, si precisano, secondo la stessa procedura, le
condizioni di una nuova qualifica.
D. Introduzione di animali in un'azienda ovina o caprina
ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis).
Possono essere introdotti in un'azienda ovina o caprina
ufficialmente indenne da brucellosi solo ovini o caprini che
rispondono alle condizioni seguenti:
1) provengono da un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne
da brucellosi,
2) oppure:
- provengono da un'azienda indenne da brucellosi,
- sono identificati individualmente conformemente all'articolo 4,
comma 1, lettera a) del presente decreto,
- non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi oppure, se
sono stati vaccinati, lo sono da piu' di due anni. Possono tuttavia
essere introdotte femmine di eta' superiore a due anni vaccinate
prima di sette mesi di eta', e
- sono stati isolati sotto controllo ufficiale nell'azienda
d'origine e, durante il periodo di isolamento, sono stati sottoposti
a due prove con esito negativo effettuate ad almeno sei mesi di
intervallo, conformemente all'allegato C.
II. Stato membro o regione di uno Stato membro ufficialmente
indenne da brucellosi
Possono essere riconosciuti, secondo la procedura adottata in sede
comunitaria, come ufficialmente indenni da brucellosi qualsiasi Stato
membro o qualsiasi regione ai sensi dell'articolo 2, punto 10):
1) a) in cui almeno il 99,8% delle aziende ovine o caprine sono
aziende ufficialmente indenni da brucellosi, o
b) che rispettano le condizioni seguenti:
i) la brucellosi ovina o caprina e' una malattia che deve essere
dichiarata obbligatoriamente da almeno cinque anni;
ii) nessun caso si brucellosi ovina o caprina e' stata
ufficialmente confermata da almeno cinque anni;
iii) la vaccinazione e' proibita da almeno tre anni e
c) per cui il rispetto di queste condizioni e' stato costatato
secondo la procedura adottata in sede comunitaria;
2) in cui sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 1) e:
i) ogni anno controlli per sorteggio, praticati a livello
dell'azienda o del macello, dimostrano, con un tasso di certezza del
99%, che meno dello 0,2% delle aziende sono contaminate oppure il 10%
degli ovini o caprini di piu' di sei mesi sono stati sottoposti a
prove con esito negativo, praticate conformemente all'allegato C,
ii) le condizioni della qualifica sono sempre soddisfatte.
Capitolo 2
Azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (B. melitensis).
A. Concessione della qualifica
E' considerata come un'azienda ovina o caprina indenne da
brucellosi (B. melitensis) l'azienda:
1) in cui:
a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (B.
melitensis) sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro
sintomo di brucellosi da almeno dodici mesi;
b) tutti gli animali delle specie ovina o caprina, o parte di
essi, sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 o con qualsiasi
altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura adottata in
sede comunitaria. Gli animali vaccinati debbono essere vaccinati
prima dell'eta' di sette mesi,
c) sono state praticate due prove con esito negativo, a distanza
di sei mesi conformemente all'allegato C, su tutti gli ovini o i
caprini vaccinati presenti nell'azienda, di eta' superiore a diciotto
mesi al momento della prova,
d) sono state praticate due prove, con esito negativo, a
distanza di sei mesi conformemente all'allegato C su tutti gli ovini
o i caprini non vaccinati presenti nell'azienda, di eta' superiore a
sei mesi al momento delle prove, e
e) al termine delle prove di cui alle lettere c) o d) sono
presenti unicamente ovini e caprini nati nell'azienda o proveniente
da un'azienda indenne da brucellosi nelle condizioni definite al
punto D, e
2) in cui, dopo la sua qualifica, sono sempre soddisfatti i
requisiti di cui al punto B.
B. Mantenimento della qualifica
Ogni anno viene effettuata una prova su una parte rappresentativa
della popolazione ovina o caprina di ogni azienda. La qualifica
dell'azienda e' mantenuta unicamente se gli esiti delle prove sono
negativi.
In ogni azienda, la parte rappresentativa di animali da sottoporre
al controllo e' costituita da:
- tutti gli animali maschi non castrati e non vaccinati di eta'
superiore a sei mesi,
- tutti gli animali maschi non castrati e vaccinati di eta'
superiore a diciotto mesi,
- tutti gli animali introdotti per la prima volta nell'azienda
dall'ultimo controllo eseguito,
- il 25% delle femmine in eta' da riproduzione (sessualmente
mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per
azienda, tranne per quanto riguarda le aziende in cui sono presenti
meno di 50 femmine selezionabili per la prova, nel qual caso debbono
essere sottoposte al controllo tutte queste femmine.
C. Sospetta presenza o apparizione della brucellosi
1) Allorche' in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi
si sospetta la presenza di brucellosi (B. melitensis) in uno o piu'
ovini o caprini, la qualifica dall'azienda e' sospesa, l'animale o
gli animali sospetti vengono immediatamente eliminati o isolati, in
attesa di una conferma o di un'invalidazione ufficiale della presenza
di brucellosi (B. melitensis).
2) Se la presenza della brucellosi (B. melitensis) e' confermata,
la sospensione provvisoria della qualifica e' ritirata solo se tutti
gli animali infetti o tutti gli animali delle specie suscettibili di
essere contaminate sono stati abbattuti e se due prove, effettuate
conformemente alle disposizioni dell'allegato C, ad un intervallo di
almeno tre mesi,
- su tutti gli animali di eta' superiore a diciotto mesi, se sono
stati vaccinati,
- su tutti gli animali di eta' superiore a sei mesi, se non sono
stati vaccinati, hanno dato un esito negativo.
D. Introduzione di animali in un'azienda ovina o caprina indenne
da brucellosi (B. melitensis)
Possono essere introdotti in un'azienda ovina o caprina indenne da
brucellosi soltanto:
1) ovini o caprini provenienti da un'azienda ovina e caprina
ufficialmente indenne o indenne da brucellosi (B. malitensis);
2) oppure , sino alla data prevista per la qualifica delle aziende
nel quadro dei programmi di eradicazione approvati conformemente alla
decisione 90/242/CEE, ovini o caprini che provengono da un'azienda
diversa da quelle di cui al punto 1) e che rispondono alle condizioni
seguenti:
a) sono identificati individualmente conformemente all'articolo 4,
paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva;
b) sono originari di un'azienda in cui tutti gli animali delle
specie sensibili alla brucellosi (B. melitensis) sono esenti da
manifestazioni cliniche o da qualsiasi altro sintomo di brucellosi da
almeno dodici mesi;
c) i) - non sono stati vaccinati nel corso degli ultimi due anni,
- sono stati isolati, sotto controllo veterinario, nell'azienda
di origine e durante il periodo di isolamento sono stati sottoposti a
due prove effettuate ad almeno sei settimane d'intervallo,
conformemente all'allegato C, con esito negativo, o
ii) sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 o con qualsiasi
altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura adottata in
sede comunitaria prima dell'eta' di sette mesi, ma al piu' tardi
quindici giorni prima della loro introduzione nell'azienda di
destinazione;
E. Modifica della qualifica
Un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (B. melitensis)
puo' acquisire la qualifica di azienda ufficialmente indenne da
brucellosi (B. melitensis) dopo un intervallo minimo di due anni, se:
a) non e' presente alcun animale vaccinato contro la brucellosi
(B. melitensis) da almeno due anni;
b) le condizioni di cui al punto D. 2) sono state sempre
rispettate nel corso di questi due anni;
c) al termine del secondo anno, gli animali di eta' superiore a
sei mesi hanno dato esito negativo ad una prova effettuata
conformemente all'allegato C.