(Allegato A)
                             Allegato A 
 
                             Capitolo I 
 
   Azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (B. 
melitensis) A. Concessione della qualifica 
   E' considerata  come  un'azienda  ovina  o  caprina  ufficialmente
indenne da brucellosi (B. melitensis): 
    1) l'azienda di cui: 
     a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi  (B.
melitensis) sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi  altro
sintomo di brucellosi (B. melitensis) da almeno dodici mesi; 
     b) non sono  presenti  animali  delle  specie  ovina  o  caprina
vaccinati contro la brucellosi (B.  melitensis),  tranne  qualora  si
tratti di animali che sono stati vaccinati da almeno due anni con  il
vaccino Rev. 1 o qualsiasi altro vaccino  riconosciuto  conformemente
alla procedura adottata in sede comunitaria; 
     c)  sono  state  praticate  due  prove   con   esito   negativo,
conformemente  all'allegato  C,  su  tutti  gli  ovini  e  i  caprini
dell'azienda di eta' superiore a sei mesi al momento della  prova,  a
distanza di sei mesi una dall'altra; 
     d) al termine delle prove di cui alla lettera c), sono  presenti
unicamente ovini e caprini nati  nell'azienda  o  che  prevengono  da
un'azienda  ufficialmente  indenne  da  brucellosi  o  da  un'azienda
indenne da brucellosi nelle condizioni definite al punto D, 
   ed in cui  dopo  la  sua  qualifica,  sono  sempre  soddisfatti  i
requisiti di cui al punto B; 
    2) un'azienda situata in  uno  Stato  membro  o  in  una  regione
riconosciuta come ufficialmente indenne da  brucellosi  conformemente
ai punto II. 
   B. Mantenimento della qualifica 
   1) Per  le  aziende  ovine  e  caprine  ufficialmente  indenni  da
brucellosi (B. melitensis) che non sono  situate  in  una  parte  del
territorio riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi,  ed
in cui, dopo la loro qualifica,  l'introduzione  di  animali  avviene
conformemente ai requisiti del punto D, viene sottoposta a  controllo
ogni anno una parte rappresentativa della popolazione ovina e caprina
di  ogni  azienda,  di  eta'  superiore  a  sei  mesi.  La  qualifica
dell'azienda puo' essere mantenuta se  gli  esiti  delle  prove  sono
negativi. 
   In ogni azienda, la parte rappresentativa di animali da sottoporre
al controllo e' costituita da: 
    - tutti gli animali maschi non castrati di eta' superiore  a  sei
mesi, 
    -  tutti  gli  animali  introdotti   nell'azienda   nel   periodo
successivo ai controllo precedente, 
    - il 25% delle femmine  in  eta'  da  riproduzione  (sessualmente
mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per
azienda, tranne per  quanto  riguarda  le  aziende  in  cui  ne  sono
presenti meno di 50, nel qual caso tutte queste femmine devono essere
controllate. 
   2) Per una ragione che non e' ufficialmente indenne e in cui  piu'
del 99% delle aziende ovine o caprine sono  dichiarate  ufficialmente
indenni da brucellosi (B. melitensis), la periodicita' del  controllo
delle aziende ovine o caprine  ufficialmente  indenni  da  brucellosi
puo' essere portata a tre anni,  purche'  le  aziende  che  non  sono
ufficialmente indenni siano messe sotto controllo ufficiale  o  siano
sottoposte ad un programma di eradicazione. 
   C. Sospetta presenza o apparizione della brucellosi 
   1) Allorche', in un'azienda ovina o caprina ufficialmente  indenne
da brucellosi, 
    a) si sospetta la presenza di brucellosi (B. melitensis) in uno o
piu'  ovini  o  caprini,  la  qualifica  dell'azienda   e'   ritirata
dall'autorita' competente. La qualifica puo' essere tuttavia  sospesa
provvisoriamente qualora l'animale o gli animali in questione vengono
immediatamente eliminati o isolati, in attesa di una  conferma  o  di
un'invalidazione  ufficiale  della  presenza  della  brucellosi   (II
melitensis); 
    b) la presenza della brucellosi (B. melitensis) e' confermare, la
sospensione provvisoria della qualifica  e'  ritirata  dall'autorita'
competente solo se tutti gli animali  infetti  o  tutti  gli  animali
delle specie suscettibili di essere contaminate sono abbattuti  e  se
tutti gli animali di eta' superiore a sei mesi presenti  nell'azienda
sono sottoposti a due prove che sono effettuate,  conformemente  alle
disposizioni dell'allegato C, ad un intervallo di almeno tre  mesi  e
che danno esito negativo. 
   2) Se l'azienda di cui al paragrafo 1 e' situata  in  una  regione
riconosciuta   come   ufficialmente   indenne   da   brucellosi   (B.
melitensis), Lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la
Commissione e gli Stati membri. 
   L'autorita' competente dello  Stato  membro  interessato  provvede
affinche': 
    a) siano macellati tutti gli animali infetti e tutti gli  animali
delle  specie  che  possono  essere   contaminate   nell'azienda   in
questione.  Lo  Stato  membro  interessato  tiene  al   corrente   la
Commissione e gli altri Stati membri dell'evolversi della situazione; 
    b) sia effettuata  un'indagine  epidemiologica;  gli  allevamenti
epidemiologicamente collegati all'allevamento infetto  devono  essere
sottoposti alle prove da cui al punto 1, lettera b). 
   3) Se la brucellosi e' confermata, conformemente  al  punto  2  la
Commissione dopo aver valutato  le  circostanze  e  la  recrudescenza
della  brucellosi  (B.  melitensis),  adotta,  secondo  la  procedura
dell'articolo 15, se detta valutazione Lo giustifica,  una  decisione
puo' sospendere o ritirare la qualifica  di  questa  regione.  Se  la
qualifica e' ritirata, si precisano, secondo la stessa procedura,  le
condizioni di una nuova qualifica. 
   D.  Introduzione  di  animali  in  un'azienda  ovina   o   caprina
ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis). 
   Possono  essere  introdotti  in   un'azienda   ovina   o   caprina
ufficialmente  indenne  da  brucellosi  solo  ovini  o  caprini   che
rispondono alle condizioni seguenti: 
   1) provengono da un'azienda ovina o caprina ufficialmente  indenne
da brucellosi, 
   2) oppure: 
    - provengono da un'azienda indenne da brucellosi, 
    - sono identificati individualmente conformemente all'articolo 4,
comma 1, lettera a) del presente decreto, 
    - non sono mai stati vaccinati contro la  brucellosi  oppure,  se
sono stati vaccinati, lo sono da piu' di due anni.  Possono  tuttavia
essere introdotte femmine di eta' superiore a due anni vaccinate 
prima di sette mesi di eta', e 
    - sono  stati  isolati  sotto  controllo  ufficiale  nell'azienda
d'origine e, durante il periodo di isolamento, sono stati  sottoposti
a due prove con esito negativo  effettuate  ad  almeno  sei  mesi  di
intervallo, conformemente all'allegato C. 
   II. Stato membro o regione di uno Stato membro ufficialmente 
indenne da brucellosi 
   Possono essere riconosciuti, secondo la procedura adottata in sede
comunitaria, come ufficialmente indenni da brucellosi qualsiasi Stato
membro o qualsiasi regione ai sensi dell'articolo 2, punto 10): 
   1) a) in cui almeno il 99,8% delle aziende ovine o caprine sono 
aziende ufficialmente indenni da brucellosi, o 
    b) che rispettano le condizioni seguenti: 
     i) la brucellosi ovina o caprina e' una malattia che deve essere
dichiarata obbligatoriamente da almeno cinque anni; 
     ii)  nessun  caso  si  brucellosi  ovina  o  caprina  e'   stata
ufficialmente confermata da almeno cinque anni; 
     iii) la vaccinazione e' proibita da almeno tre anni e 
    c) per cui il rispetto di queste condizioni  e'  stato  costatato
secondo la procedura adottata in sede comunitaria; 
   2) in cui sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 1) e: 
     i) ogni  anno  controlli  per  sorteggio,  praticati  a  livello
dell'azienda o del macello, dimostrano, con un tasso di certezza  del
99%, che meno dello 0,2% delle aziende sono contaminate oppure il 10%
degli ovini o caprini di piu' di sei mesi  sono  stati  sottoposti  a
prove con esito negativo, praticate conformemente all'allegato C, 
     ii) le condizioni della qualifica sono sempre soddisfatte. 
 
                             Capitolo 2 
 
   Azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (B. melitensis). 
   A. Concessione della qualifica 
   E'  considerata  come  un'azienda  ovina  o  caprina  indenne   da
brucellosi (B. melitensis) l'azienda: 
    1) in cui: 
     a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi  (B.
melitensis) sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi  altro
sintomo di brucellosi da almeno dodici mesi; 
     b) tutti gli animali delle specie ovina o caprina,  o  parte  di
essi, sono stati vaccinati con il vaccino  Rev.  1  o  con  qualsiasi
altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura  adottata  in
sede comunitaria. Gli  animali  vaccinati  debbono  essere  vaccinati
prima dell'eta' di sette mesi, 
     c) sono state praticate due prove con esito negativo, a distanza
di sei mesi conformemente all'allegato C, su  tutti  gli  ovini  o  i
caprini vaccinati presenti nell'azienda, di eta' superiore a diciotto
mesi al momento della prova, 
     d) sono  state  praticate  due  prove,  con  esito  negativo,  a
distanza di sei mesi conformemente all'allegato C su tutti gli  ovini
o i caprini non vaccinati presenti nell'azienda, di eta' superiore a 
sei mesi al momento delle prove, e 
     e) al termine delle prove di cui  alle  lettere  c)  o  d)  sono
presenti unicamente ovini e caprini nati nell'azienda  o  proveniente
da un'azienda indenne da brucellosi nelle condizioni definite al 
punto D, e 
    2) in cui, dopo la  sua  qualifica,  sono  sempre  soddisfatti  i
requisiti di cui al punto B. 
 
   B. Mantenimento della qualifica 
   Ogni anno viene effettuata una prova su una parte  rappresentativa
della popolazione ovina o  caprina  di  ogni  azienda.  La  qualifica
dell'azienda e' mantenuta unicamente se gli esiti  delle  prove  sono
negativi. 
   In ogni azienda, la parte rappresentativa di animali da sottoporre
al controllo e' costituita da: 
    - tutti gli animali maschi non castrati e non vaccinati  di  eta'
superiore a sei mesi, 
    - tutti gli animali maschi  non  castrati  e  vaccinati  di  eta'
superiore a diciotto mesi, 
    - tutti gli animali introdotti per la  prima  volta  nell'azienda
dall'ultimo controllo eseguito, 
    - il 25% delle femmine  in  eta'  da  riproduzione  (sessualmente
mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per
azienda, tranne per quanto riguarda le aziende in cui  sono  presenti
meno di 50 femmine selezionabili per la prova, nel qual caso  debbono
essere sottoposte al controllo tutte queste femmine. 
 
   C. Sospetta presenza o apparizione della brucellosi 
   1) Allorche' in un'azienda ovina o caprina indenne  da  brucellosi
si sospetta la presenza di brucellosi (B. melitensis) in uno  o  piu'
ovini o caprini, la qualifica dall'azienda e'  sospesa,  l'animale  o
gli animali sospetti vengono immediatamente eliminati o  isolati,  in
attesa di una conferma o di un'invalidazione ufficiale della presenza
di brucellosi (B. melitensis). 
   2) Se la presenza della brucellosi (B. melitensis) e'  confermata,
la sospensione provvisoria della qualifica e' ritirata solo se  tutti
gli animali infetti o tutti gli animali delle specie suscettibili  di
essere contaminate sono stati abbattuti e se  due  prove,  effettuate
conformemente alle disposizioni dell'allegato C, ad un intervallo  di
almeno tre mesi, 
    - su tutti gli animali di eta' superiore a diciotto mesi, se sono
stati vaccinati, 
    - su tutti gli animali di eta' superiore a sei mesi, se non  sono
stati vaccinati, hanno dato un esito negativo. 
 
   D. Introduzione di animali in un'azienda ovina o  caprina  indenne
da brucellosi (B. melitensis) 
   Possono essere introdotti in un'azienda ovina o caprina indenne da
brucellosi soltanto: 
   1) ovini o caprini  provenienti  da  un'azienda  ovina  e  caprina
ufficialmente indenne o indenne da brucellosi (B. malitensis); 
   2) oppure , sino alla data prevista per la qualifica delle aziende
nel quadro dei programmi di eradicazione approvati conformemente alla
decisione 90/242/CEE, ovini o caprini che  provengono  da  un'azienda
diversa da quelle di cui al punto 1) e che rispondono alle condizioni
seguenti: 
   a) sono identificati individualmente conformemente all'articolo 4,
paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva; 
   b) sono originari di un'azienda in cui  tutti  gli  animali  delle
specie sensibili alla  brucellosi  (B.  melitensis)  sono  esenti  da
manifestazioni cliniche o da qualsiasi altro sintomo di brucellosi da
almeno dodici mesi; 
   c) i) - non sono stati vaccinati nel corso degli ultimi due anni, 
    - sono stati isolati, sotto controllo  veterinario,  nell'azienda
di origine e durante il periodo di isolamento sono stati sottoposti a
due prove effettuate ad almeno sei settimane d'intervallo, 
conformemente all'allegato C, con esito negativo, o 
   ii) sono stati vaccinati con il vaccino Rev.  1  o  con  qualsiasi
altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura  adottata  in
sede comunitaria prima dell'eta' di sette  mesi,  ma  al  piu'  tardi
quindici  giorni  prima  della  loro  introduzione  nell'azienda   di
destinazione; 
   E. Modifica della qualifica 
   Un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi  (B.  melitensis)
puo' acquisire la  qualifica  di  azienda  ufficialmente  indenne  da
brucellosi (B. melitensis) dopo un intervallo minimo di due anni, se: 
   a) non e' presente alcun animale vaccinato  contro  la  brucellosi
(B. melitensis) da almeno due anni; 
   b) le  condizioni  di  cui  al  punto  D.  2)  sono  state  sempre
rispettate nel corso di questi due anni; 
   c) al termine del secondo anno, gli animali di  eta'  superiore  a
sei  mesi  hanno  dato  esito  negativo  ad  una   prova   effettuata
conformemente all'allegato C.