(Allegato)
                                                           Allegato 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 3 GENNAIO 2006, N. 1 
 
   All'articolo 1: 
   al comma 3, primo periodo, la parola: " inviare  "  e'  sostituita
dalle seguenti: " far pervenire "; 
   al comma 7, il primo periodo e' sostituito dal seguente: " Il voto
viene raccolto, durante le ore in cui e'  aperta  la  votazione,  dal
presidente   dell'ufficio   elettorale   di   sezione    nella    cui
circoscrizione  e'  ricompresa  la  dimora   espressamente   indicata
dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza
di uno degli scrutatori del seggio, designato con  sorteggio,  e  del
segretario ". 
   All'articolo 2: 
   al comma 3, dopo le parole: "  30  marzo  1957,  n.  361,  "  sono
inserite 1e seguenti: " e successive modificazioni, "; 
   al comma 4,  secondo  periodo,  dopo  la  parola:  "  senza"  sono
inserite le seguenti: " per questo "; 
   al comma 7: 
   il simbolo: " Euro ", ovunque ricorra, e' sostituito dalla parola:
" euro "; 
   le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalla seguente: 
   "  a)  per  euro  24.620.722  mediante  corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle Tabelle D e  F  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 "; 
   alla lettera e), le parole da: " mediante riduzione  "  fino  alla
fine  della  lettera  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno ". 
   Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
   "ART. 3-bis. - (Disposizioni transitorie). -  1.  Con  riferimento
alle prime elezioni politiche successive  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, si applicano, anche nel caso in  cui  lo
scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 
ne anticipi 
   la scadenza per un periodo pari o inferiore a  centoventi  giorni,
le seguenti disposizioni: 
   a) il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione  di
liste e candidature e' ridotto alla meta'; 
   b) le cause di ineleggibilita' di cui  all'articolo  7  del  testo
unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  marzo
1957, n. 361, e successive modificazioni, non  hanno  effetto  se  le
funzioni esercitate siano cessate entro  i  sette  giorni  successivi
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
   ART. 3-ter. - (Limiti e pubblicita'  delle  spese  elettorali  dei
candidati). - 1. All'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
   "1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun  candidato  non
possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della  cifra
fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale  e
della cifra  ulteriore  pari  al  prodotto  di  euro  0,01  per  ogni
cittadino residente nelle circoscrizioni  o  collegi  elettorali  nei
quali il candidato si presenta"; 
   b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
   "2. Le spese per la propaganda elettorale, anche  se  direttamente
riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate,
ai fini del limite di spesa di cui  al  comma  1,  esclusivamente  al
committente che le ha effettivamente sostenute, purche' esso  sia  un
candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se  sostenute  da
un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione  di  cui
al comma 6"; 
   c) al comma 4 e' soppresso l'ultimo periodo; 
   d) al comma 6, terzo periodo,  le  parole:  "euro  6.500,24"  sono
sostituite dalle seguenti: "euro 20.000". 
   ART. 3-quater -  (Limiti  alle  spese  elettorali  dei  partiti  o
movimenti). - 1. L'articolo 10, comma  1,  della  legge  10  dicembre
1993, n. 515, e' sostituito dal seguente: 
   "1. Le spese  per  la  campagna  elettorale  di  ciascun  partito,
movimento  o  lista  che  partecipa  all'elezione,   escluse   quelle
sostenute dai singoli candidati di cui al comma  2  dell'articolo  7,
non  possono  superare  la  somma  risultante  dalla  moltiplicazione
dell'importo di euro 1,00 per il numero  complessivo  che  si  ricava
sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste
elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei  deputati
e quelli iscritti  nelle  liste  elettorali  delle  circoscrizioni  o
collegi per il Senato della Repubblica nelle quali  e'  presente  con
liste o candidati". 
   ART. 3-quinquies. - (Nomina di  scrutatori  e  composizione  della
Commissione elettorale comunale). - 1. L All'articolo 6, comma 2, 
secondo periodo, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive 
   modificazioni,  le  parole:  "due  nomi"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "un nome". 
   2. All'articolo 12, secondo comma,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  1967,  n.  223,  e
successive modificazioni, la parola: "quattro"  e'  sostituita  dalla
seguente: "tre". 
   ART. 3-sexies. - (Voto dei  cittadini  temporaneamente  all'estero
per motivi di servizio o missioni internazionali). - 1. In  occasione
delle  prime  elezioni  politiche   e   delle   prime   consultazioni
referendarie previste dall'articolo 138 della Costituzione successive
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono ammessi a votare nella circoscrizione  Estero,
di cui all'articolo 48 della Costituzione, nei limiti e  nelle  forme
previsti dal presente articolo: 
   a) il personale appartenente alle Forze armate  e  alle  Forze  di
polizia  temporaneamente  all'estero  in   quanto   impegnato   nello
svolgimento di missioni internazionali; 
   b) i dipendenti di amministrazioni  dello  Stato,  temporaneamente
all'estero per motivi di servizio, qualora la durata  prevista  della
loro    permanenza    all'estero,    secondo     quanto     attestato
dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore  a  dodici  mesi,
nonche', qualora non iscritti alle anagrafi  dei  cittadini  italiani
residenti all'estero, i loro familiari conviventi; 
   c) i professori universitari, ordinari ed associati, i ricercatori
e i professori aggregati, di cui  all'articolo  1,  comma  10,  della
legge 4 novembre 2005, n. 230, che  si  trovino  in  servizio  presso
istituti  universitari  e  di  ricerca  all'estero  per  una   durata
complessiva di almeno sei mesi e che, alla data di entrata in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   si   trovino
all'estero da almeno tre mesi. 
   2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono iscritti in
appositi elenchi aggiuntivi  alle  anagrafi  dei  cittadini  italiani
residenti all'estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470. 
   3. 1 soggetti di cui al comma 1,  lettera  c),  entro  i  quindici
giorni successivi alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, devono necessariamente  registrarsi
negli   schedari   predisposti   dai   consolati   finalizzati   alla
composizione delle liste elettorali. 
   4. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1  negli  elenchi  di
cui al comma 2 e negli schedari di cui al comma  3  non  interferisce
sullo status giuridico  ed  economico  dei  soggetti  iscritti  negli
stessi. 
   5. Le amministrazioni di appartenenza comunicano,  entro  quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai  comuni  e  al  Ministero  dell'interno  i  dati
relativi ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b). 
   6. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.  Essi
possono esercitare il diritto di voto  in  Italia,  e  in  tale  caso
votano nella circoscrizione del territorio  nazionale  relativa  alla
sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare
per ogni votazione e valida limitatamente ad essa. 
   7. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, dell'esercizio  del
diritto di opzione e dello svolgimento delle  operazioni  elettorali,
si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  di  cui  alla
legge 27  dicembre  2001,  n.  459,  e  al  relativo  regolamento  di
attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile
2003, n. 104. 
   8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono  impegnate
nello svolgimento di attivita' istituzionali, gli elettori di cui  al
comma 1, lettera a), nonche' gli elettori in servizio presso le  sedi
diplomatiche e consolari, e i loro familiari conviventi,  votano  per
corrispondenza nella circoscrizione Estero anche nel caso in cui  non
siano  state  concluse  le  intese  in  forma  semplificata  di   cui
all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o  vi
sia la situazione politica o sociale di cui al medesimo articolo  19,
comma 4. 
   9. Per le finalita' di cui comma 8, il Ministro della difesa e  il
Ministro  degli  affari  esteri,  previa  intesa,   definiscono,   in
considerazione delle  particolari  situazioni  locali,  le  modalita'
tecnico-organizzative per il recapito delle  schede  elettorali  agli
aventi diritto al voto ed  il  successivo  trasferimento  dei  plichi
contenenti le schede votate ad  un  ufficio  consolare  appositamente
individuato  o  direttamente  nel  territorio  nazionale  all'Ufficio
centrale per la circoscrizione Estero. 
   10. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello
svolgimento di missioni internazionali  e  i  titolari  degli  uffici
diplomatici  e  consolari,  o  loro  delegati,  adottano  ogni  utile
iniziativa  al  fine  di   garantire   il   rispetto   dei   principi
costituzionali della personalita' e della segretezza del voto".