(Allegato)
                              ALLEGATO 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE III SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  5
                        DICEMBRE 2005, N. 250 
 
All'articolo 1, al comma  1,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "
Ministero dell'economia e delle finanze " sono inserite le  seguenti:
" per l'anno 2005 ". 
 
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti. 
"ART. 1-bis. - (Norme in materia di scuole  non  statali).  -  1.  Le
scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi  I,  II  e
III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 
297,  sono  ricondotte  alle  due  tipologie  di   scuole   paritarie
riconosciute ai sensi della legge la marzo 2000, n. 62, e  di  scuole
non paritarie. 
La frequenza delle  scuole  paritarie  costituisce  assolvimento  del
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di  cui  al  decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76. La  parita'  e'  riconosciuta  con
provvedimento adottata dal dirigente preposto all'ufficio  scolastico
regionale  competente  per  territorio,  previo  accertamento   della
sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 
62 del 2000.  Il  riconoscimento  ha  effetto  dall'inizio  dell'anno
scolastico successivo a quello in cui e' stata presentata la relativa
domanda. Nei casi di istituzione di nuovi corsi,  ad  iniziare  dalla
prima classe ai sensi dell'articolo 1,  comma  4,  lettera  D,  della
citata  legge  n.  62  del  2000,  fatta  eccezione  per  le   scuole
dell'infanzia,  il  riconoscimento  e'  sottoposto  alla   condizione
risolutiva del completamento del corso di  studi,  restando  comunque
salvi  gli  effetti  conseguenti  al  riconoscimento   adottato.   Le
modalita'  procedimentali  per  il   riconoscimento   della   parita'
scolastica e per il suo mantenimento sono  definite  con  regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400. 
3. Le scuole paritarie non possono svolgere esami  di  idoneita'  per
alunni che abbiano frequentato scuole  non  paritarie  che  dipendano
dallo stesso gestore o da altro con cui  il  gestore  abbia  comunque
comunanza d'interessi. Il gestore o il legale  rappresentante  ed  il
coordinatore delle attivita'  educative  e  didattiche  della  scuola
paritaria devono dichiarare  l'inesistenza  di  tale  situazione  per
ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione e' inserita nel
fascicolo personale del candidato  stesso.  La  mancanza  o  falsita'
delle  predette  dichiarazioni  comporta  la  nullita'  degli   esami
sostenuti  e  dei  titoli  rilasciati,  fatte  salve  le  conseguenti
responsabilita' civili e penali. 
4.  Sono  scuole  non  paritarie  quelle  che  svolgono  un'attivita'
organizzata di insegnamento e che presentano le  seguenti  condizioni
di funzionamento: 
a) un progetto educativo e relativa offerta  formativa,  conformi  ai
principi della Costituzione e  all'ordinamento  scolastico  italiano,
finalizzati agli obiettivi  generali  e  specifici  di  apprendimento
correlati al conseguimento di titoli di studio; 
b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature  conformi  alle
norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici,
e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti; 
c)  l'impiego  di  personale  docente  e  di  un  coordinatore  delle
attivita' educative e  didattiche  forniti  di  titoli  professionali
coerenti con gli insegnamenti impartiti  e  con  l'offerta  formativa
della scuola, nonche' di idoneo personale tecnico e amministrativo; 
d) alunni frequentanti, in eta' non inferiore a quella  prevista  dai
vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di  studio  da
conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie. 
5. Le scuole non paritarie che presentino le  condizioni  di  cui  al
comma  4  sono  incluse  in  un  apposito  elenco  affisso   all'albo
dell'ufficio scolastico regionale. Lo  stesso  ufficio  vigila  sulla
sussistenza e sulla permanenza  delle  predette  condizioni,  il  cui
venir  meno  comporta  la  cancellazione  dall'elenco.  Le  modalita'
procedimentali per l'inclusione nell'elenco e per il suo mantenimento
sono definite con regolamento adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le scuole non  paritarie
non possono rilasciare titoli di studio  aventi  valore  legale,  ne'
intermedi,  ne'  finali.  Esse  non  possono  assumere  denominazioni
identiche   o   comunque    corrispondenti    a    quelle    previste
dall'ordinamento vigente per le  istituzioni  scolastiche  statali  o
paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione
di scuola non paritaria. Le sedi e le  attivita'  d'insegnamento  che
non presentino le condizioni di cui al comma 4 non  possono  assumere
la denominazione di "scuola" e non possono comunque  essere  sedi  di
assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Per
le scuole dell'infanzia non paritarie si  prescinde  dalia  finalita'
correlata al conseguimento di  un  titolo  di  studio,  di  cui  alla
lettera a) del comma 4. 
6. Dalla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione  del
presente decreto non possono essere rilasciati nuove  autorizzazioni,
riconoscimenti legali o pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui
alla parte II, titolo  VIII,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.  297.  bielle  scuole  che  non  hanno
chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della parita' di  cui  alla
citata legge n. 62 del 2000, i corsi di studio  gia'  attivati,  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento
legale e pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356
e 357 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del
1994,  continuano  a  funzionare  fino  al  loro  completamento.   Le
convenzioni in corso con le scuole parificate non  paritarie  di  cui
all'articolo 344 del medesimo testo unico  si  intendono  risolte  di
diritto al termine dell'anno scolastico in cui si completano i  corsi
funzionanti in base alle convenzioni; conseguentemente, i  contributi
statali previsti dalle  predette  convenzione  sono  progressivamente
ridotti  in  ragione  delle  classi  funzionanti  in   ciascun   anno
scolastico e degli alunni frequentanti,  fino  al  completamento  dei
corsi. Le disposizioni di cui agli articoli  339,  340,  341  e  342,
quelle di cui all'articolo 345 e quelle di  cui  agli  articoli  352,
comma 6, 353, 358, comma 5, 362 e 363 del citato testo unico  di  cui
al decreto legislativo n. 297 del 1994 continuano ad  applicarsi  nei
confronti, rispettivamente, delle scuole dell'infanzia, delle  scuole
primarie e delle scuole secondarie riconosciute  paritarie  ai  sensi
della citata legge n. 62 del 2000. Le condizioni e le  modalita'  per
la stipula delle nuove convenzioni con le scuole  primarie  paritarie
che  ne  facciano  richiesta,  i  criteri   per   la   determinazione
dell'importo del contributo ed i requisiti prescritti per i gestori e
per i docenti sono stabiliti  con  le  norme  regolamentari  previste
dall'articolo  345  del  citato  testo  unico  di  cui   al   decreto
legislativo n. 297 del 1994. Le nuove convenzioni assicurano  in  via
prioritaria alle scuole primarie gia' parificate,  nel  rispetto  dei
criteri definiti con le medesime norme regolamentari,  un  contributo
non inferiore a quello corrisposto sulla base  della  convenzione  di
parifica in corso alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto.  Le  convenzioni   di   parifica
attualmente in corso con le scuole primarie paritarie si risolvono di
diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata
in vigore delle norme regolamentari previste  dall'articolo  345  del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. 
7. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto  sono  abrogate  le  disposizioni
contenute nella parte II, titolo VIII, capi I, II e  III,  del  testo
unico di cui al decreto legislativo n.  297  del  1994,  fatto  salvo
quanto previsto dal comma 6, secondo e terzo  periodo,  del  presente
articolo e fatta eccezione per le disposizioni  degli  articoli  336,
339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma
5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento  alle
scuole paritarie, nonche'  per  le  disposizioni  dell'articolo  366,
riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia. 
E' fatto  altresi'  salvo  il  comma  6  dell'articolo  360,  le  cui
disposizioni continuano ad applicarsi  nei  confronti  del  personale
dirigente e docente gia' di ruolo nelle  scuole  pareggiate  che  sia
assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle  scuole  statali  in
applicazione delle disposizioni vigenti. L'articolo  334  del  citato
testo unico si applica limitatamente agli effetti di cui all'articolo
1, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 10 marzo  2000,  n.  62.
L'articolo 353 si applica  anche  alle  scuole  non  paritarie.  Sono
abrogati altresi', dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, gli articoli 156, 157, 158,  159  e
161 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n.  1297.
L'articolo 160 del predetto regio decreto continua ad applicarsi  nei
confronti delle scuole primarie paritarie. All'articolo 1,  comma  7,
della legge 10 marzo 2000, n. 62, il secondo periodo e' soppresso. 
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
ART. 1-ter - (Inquadramento nei ruoli degli insegnanti  di  religione
cattolica). - 1. Ai fini applicativi dell'articolo 1, comma 2,  della
legge 18 luglio 2003, n. 186, gli insegnanti di  religione  cattolica
destinatari  dell'inquadramento  nei  ruoli  previsti  conservano,  a
titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri  miglioramenti
economici e di carriera, l'eventuale differenza  tra  il  trattamento
economico  in  godimento  e  quella  spettante  in  applicazione  del
suddetto inquadramento. 
ART. 1-quater. -  (Personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale). - 1.  Per
l'anno accademico 2006-2007, le Accademie di belle arti, le Accademie
nazionali di arte drammatica e di danza, i Conservatori di  musica  e
gli istituti superiori  per  le  industrie  artistiche,  al  fine  di
assicurare   con   carattere   di   continuita'   la    funzionalita'
amministrativa, sono autorizzati ad assumere a  tempo  indeterminato,
per il  profilo  professionale  di  coadiutore,  un  contingente  non
superiore  a  716  unita'.  Le  medesime  istituzioni  sono  altresi'
autorizzate a bandire procedure concorsuali per  il  reclutamento,  a
decorrere dallo  stesso  anno  accademico  2006-2007,  del  personale
tecnico  ed   amministrativo,   appartenente   agli   altri   profili
professionali, per un contingente complessivo  non  superiore  a  200
unita'. Le predette assunzioni sono effettuate esclusivamente per  la
copertura  dei  posti  vacanti  in  organico   contestualmente   alla
cessazione dall'incarico di un corrispondente  numero  di  unita'  di
personale assunte in servizio con contratto a tempo determinato e nel
rispetto delle disposizioni di  cui  all'articolo  39,  comma  3-bis,
della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449.  Per  le   modalita'   di
reclutamento,  in  attesa  dell'entrata  in  vigore  del  regolamento
governativo di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e),  della  legge
21 dicembre 1999, n. 505, si  applicano  le  disposizioni  del  testo
unico di cui al decreto legislativa 16 aprile 1994, n. 297. All'onere
derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 62.500
euro per l'anno 2006 ed in 375.000 euro a decorrere  dall'anno  2007,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2006, parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri, anche ai fini dell'adozione dei  provvedimenti  correttivi  di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.  468,
e  successive  modificazioni,  ovvero  delle  misure  correttive   da
assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della
medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi  dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima della
data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui  al
periodo  precedente,  sono  tempestivamente  trasmessi  alle  Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative. 
ART.  1-quinquies.  -  (Riordino  dell'Istituto  italiano  di   studi
germanici). - 1. Il commissario straordinario dell'Istituto  italiano
di stuoli germanici (IISG) in carica alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto provvede a riordinare
lo stesso Istituto configurandolo  quale  ente  pubblico  di  ricerca
nazionale, a carattere non strumentale. A  tal  fine  il  commissario
redige  il  regolamento  di  organizzazione   e   funzionamento,   il
regolamento  di  amministrazione,  finanza  e   contabilita'   e   il
regolamento  del  personale  dell'IISG  sulla   base   dei   principi
organizzativi con cui sono stati  riordinati  gli  enti  pubblici  di
ricerca ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137.  In  particolare,
sono istituiti i seguenti organi: il presidente, cui  sono  assegnate
la  rappresentanza  legale  dell'ente  e  la  responsabilita'   delle
relazioni internazionali; il  consiglio  direttivo,  con  compiti  di
indirizzo e programmazione generale  delle  attivita'  dell'ente;  il
collegio dei revisori, con il compito del controllo della regolarita'
amministrativa  e  contabile  dell'Istituto.  All'IISC  si  applicano
altresi' le seguenti disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  4
giugno 2003, n. 127: 
a) l'articolo 15 in materia di disposizioni specifiche  limitatamente
agli organi dell'IISG; 
b) l'articolo 16 in materia di piani di attivita'; 
c) l'articolo 18 in materia di strumenti; 
d) l'articolo 19, comma 3, lettera f), in materia di forniture; 
e) l'articolo 20 in materia di rapporto di lavoro  e  assunzioni  del
personale; 
f) l'articolo 21 in materia di mobilita' del personale; 
g) l'articolo 22 in materia di bilanci e controlli. 
2. I regolamenti di cui al  comma  1  sono  sottoposti  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'esercizio del
controllo ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168,
entro un anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
3. Il commissario straordinario di cui al comma  1  resta  in  carica
fino alla  data  di  insediamento  del  presidente  e  del  consiglio
direttivo e assicura fino a tale data la funzionalita' dell'Istituto. 
Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1
resta in vigore l'ordinamento vigente dell'IISG.  In  sede  di  prima
applicazione il mandato del commissario straordinario non  rileva  ai
fini  dell'applicazione  dell'articolo  6,  comma  2,   del   decreto
legislativo 5 giugno 1995, n, 204, in ordine al limite massimo di due
mandati per i presidenti degli enti di ricerca. 
4. L'IISG  mantiene  il  proprio  patrimonio,  i  beni  mobili  e  le
attrezzature in dotazione e mantiene altresi'  la  disponibilita'  in
uso  gratuito  da  parte  del  demanio  dell'immobile  sito  in  Roma
denominato "Villa Sciarra Wurts". 
5. L'adeguamento dell'IISG alla struttura organizzativa delineata con
i regolamenti di cui  al  comma  1  avviene  compatibilmente  con  le
risorse finanziarie assegnate annualmente all'Istituto,  senza  oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 
ART. 1-sexies. - (Trasformazione in fondazioni dei Conservatori della
Toscana). - 1. Gli istituti pubblici di educazione femminile  di  cui
alla tabella n. 2 allegata al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312,
ivi indicati come "Conservatori della Toscana", sono  trasformati  in
fondazioni  di  diritto  privato,  con   finalita'   di   istruzione,
educazione e cultura, ed acquistano personalita' giuridica di diritto
privato con  l'iscrizione  nel  registro  delle  persone  giuridiche,
previsto dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Le fondazioni  risultanti  dalla
predetta trasformazione subentrano nei rapporti attivi e passivi  dei
predetti istituti. Esse sono sottoposte alla vigilanza del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
2. I consigli di amministrazione degli istituti di cui al comma 1  in
carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto provvedono, entro tre mesi dalla predetta  data,  ad
adeguare i rispettivi statuti alle disposizioni del presente articolo
e a quelle  dettate  dal  codice  civile  in  materia  di  fondazioni
private,  nel  rispetto  dei  principi  contenuti  nelle  tavole   di
fondazione. Lo statuto  di  ciascuna  fondazione  ne  disciplina,  in
particolare:  l'organizzazione;  la  partecipazione   delle   persone
fisiche  e  giuridiche,  pubbliche  o  private;   le   modalita'   di
costituzione degli organi della fondazione, le  loro  funzioni  e  la
loro durata. Lo statuto precede altresi' che vi sia  distinzione  tra
le funzioni di  indirizzo,  amministrazione  e  controllo  e  che  al
consiglio di amministrazione possano  partecipare  rappresentanti  di
enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche  che  intendano
contribuire  alla  fondazione.  Il  patrimonio  delta  fondazione  e'
costituito dai beni mobili ed immobili  di  proprieta'  dell'istituto
trasformato, e assicura il mantenimento della fondazione, senza oneri
per  la  finanza  pubblica.  In  caso  di  accertata  inesistenza  di
patrimonio ovvero di una consistenza patrimoniale non  adeguata  alla
realizzazione degli  scopi  della  fondazione,  i  competenti  organi
dell'istituto attivano le procedure per la liquidazione dell'istituto
stesso. 
3.  Al  fine  di  promuovere,  sostenere,  programmare  e  coordinare
iniziative di istruzione, formazione e cultura, e' istituita  tra  le
fondazioni risultanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, che  ne
assicurano il mantenimento senza oneri per la finanza  pubblica,  una
Fondazione avente lo scopo di assumere direttamente l'amministrazione
ed il coordinamento delle attivita' delle  medesime  fondazioni  che,
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, non siano piu' attive e che quindi non  siano  piu'
in  grado  di  svolgere  autonomamente   attivita'   di   istruzione,
educazione  o  cultura.  Il  consiglio   di   amministrazione   della
Fondazione, composto di tre membri nominati con decreto del  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  provvede   ad
elaborare lo  statuto  in  conformita'  alla  normativa  dettata  dal
presente articolo e dal codice  civile  per  le  fondazioni  privale,
entro novanta giorni dall'acquisizione della  personalita'  giuridica
secondo quanto previsto dal comma 1. Lo statuto  e'  redatto  secondo
quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo, e approvato con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con i1 Ministra dell'economia e delle finanze. 
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
ART. 1-septies. - (Equipollenza di titoli di studio). - 1. Il diploma
di laurea in scienze motorie e' equipollente al diploma di laurea  in
fisioterapia, se il diplomato abbia conseguito attestato di frequenza
ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto  ministeriale,
presso le universita'. 
ART. 1-octies. - (Servizio sociale professionale). - 1.  All'articolo
7, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 251,  nel  primo  periodo,
dopo  le  parole:  "possono  istituire  il  servizio  dell'assistenza
infermieristica ed  ostetrica"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  il
servizio sociale professionale"  e,  nel  secondo  periodo,  dopo  le
parole: "con un appartenente alle professioni di cui  all'articolo  1
della presente legge" sono inserite  le  seguenti:  "nonche'  con  un
appartenente al servizio sociale professionale". 
ART. 1-novies. - (Finanziamento del Museo della Shoah). - 1.  Per  le
finalita' di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 2003, n. 91, e'
autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro per l'anno 2006. 
2.  All'onere  derivante   dal   comma   1   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. 
3. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
ART. 1-decies.  -  (Consiglio  di  amministrazione  della  fondazione
"Accademia nazionale di Santa Cecilia"). - 1. All'articolo 12,  comma
3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le  parole:  "nove
membri" sono sostituite dalle seguenti: "tredici membri" e le parole: 
"tre eletti dal corpo accademico"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"cinque eletti dal corpo accademico". 
ART. 1-undecies. - (Accesso alla professione di  enologo).  -  1.  Il
comma 1 dell'articolo 1 della  legge  10  aprile  1991,  n.  129,  e'
sostituito dal seguente: 
"1. Il titolo di enologo spetta a coloro che  abbiano  conseguito  un
diploma universitario di 1° livello, previsto dalla legge 19 novembre
1990, n. 341, relativo al settore vitivinicolo. La  laurea  triennale
di primo livello relativa  al  settore  vitivinicolo,  rilasciata  ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e'
equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma universitario di
1° livello previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al
medesimo settore" ". 
 
Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti: 
"ART. 4-bis. - (Personale a tempo determinato dell'Istituto superiore
di sanita' e dell'Istituto "Lazzaro Spallanzani").  -  1.  L'Istituto
superiore  di  sanita'  e  l'Istituto  nazionale  malattie  infettive
"Lazzaro Spallanzani" possono continuare ad  avvalersi,  fino  al  31
dicembre 2006, del personale in servizio  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto con  contratto  a  tempo  determinato.  I
relativi oneri continuano ad essere posti  a  carico  dei  rispettivi
bilanci degli enti, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  1,
commi 187 e 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
ART. 4-ter. - (Centro San Raffaele del Monte Tabor). - 1. Al comma 10
dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248, le parole: "Per le finalita' di cui all'articolo 1,  comma  187,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata la  spesa  di  1
milione di euro per ciascuno degli  anni  2006,  2007  e  2008"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per le finalita' di cui  all'articolo  1,
comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'  autorizzata  per
il 2006 la spesa di 15 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2007
e 2008 la spesa di un milione di euro". 
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari, a
14  milioni  di  euro  per  l'anno   2006,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
ART. 4-quater. - (Disposizioni urgenti in  materia  di  accesso  alle
professioni sanitarie). - 1. Ai sensi dell'articolo 6, comma  3,  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni, la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie
infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della  prevenzione
e' esclusivamente di livello universitario ". 
 
All'articolo 5,  al  comma  1,  le  parole:  "  e  nei  provvedimenti
attuativi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo  decreto
" sono sostituite dalle seguenti: " e nel decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 23  maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, ovunque ricorrano, ". 
 
Dopo (articolo 5, sono inseriti i seguenti: 
"ART. 5-bis. - (Modifiche agli articoli 4 e 8 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28). - 1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n.  28,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
a) all'articolo  4,  comma  3,  la  lettera  c)  6  sostituita  dalla
seguente: 
"c)  l'individuazione  degli  obiettivi  per  la   promozione   delle
attivita' cinematografiche di cui all'articolo 19, comma 3"; 
b) all'articolo 8, comma 3, primo periodo,  le  parole:  "scelti  dal
Ministro" sono sostituite dalle seguenti: "scelti per due  terzi  dal
Ministro e per un terzo dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano". 
ART. 5-ter. - (Istituto internazionale di studi "G. Garibaldi"). - 1. 
L'Istituto internazionale di studi "G. Garibaldi", fondato a Roma l'8
giugno 1871 dai generale Giuseppe Garibaldi, e' incluso tra gli  enti
ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390. 
2. All'Istituto di cui al comma 1, incluso nella rete degli  istituti
storici ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  126
del 31 maggio 2002, si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
1, comma 1, e all'articolo 4 della legge 11 luglio 1986,  n.  390,  e
successive modificazioni. 
ART. 5-quater. - (Modifiche alta legge 23 dicembre 2005, n.  266).  -
1. Alla rubrica  "Ministero  dell'economia  e  delle  finanze"  della
Tabella E della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le  voci:  "Legge  n.
311 del 2004, articolo 1, comma 28" e "Decreto-legge n. 7  del  2005,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del  2005,  articolo
2-bis, comma 1" sono soppresse. 
2. All'onere derivante dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a  59,5
milioni di euro per l'anno 2006 e a 2  milioni  di  euro  per  l'anno
2007,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2006, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
3. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
ART.  5-quinquies.  -  (Potenziamento   dell'organico   del   Comando
carabinieri per la tutela della salute). - 1. Allo scopo di garantire
la tempestiva immissione in ruolo degli ufficiali di cui alla tabella
prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2005,
n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre  2005,
n. 244, il  Ministero  della  difesa  e'  autorizzato  a  bandire  un
concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento fino
a 20 sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma
dei carabinieri, riservato  agli  ufficiali  in  servizio  del  ruolo
speciale in ferma prefissata dell'arma dei carabinieri, che alla data
di scadenza del bando abbiano prestato senza  demerito  servizio  per
almeno ventiquattro mesi, a valere e nei  limiti  dell'autorizzazione
di spesa nonche' nei limiti del contingente  di  96  unita'  di  cui,
rispettivamente, ai commi 4 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge  1°
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
novembre 2005, n. 244. Al reclutamento di cui al  presente  comma  si
procede in deroga alle disposizioni  di  cui  all'articolo  40  della
legge  20  settembre  1980,  n.  574,  e  successive   modificazioni,
all'articolo 7 del decreto legislativo 5  ottobre  2000,  n.  298,  e
successive modificazioni, ed agli articoli 24, commi  3  e  4,  fatta
eccezione per il requisito dell'eta', e 26, comma 4-bis, del  decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215 ". 
Il titolo del decreto-legge e'  sostituita  dal  seguente:  "  Misure
urgenti in materia di  scuola,  universita',  beni  culturali  ed  in
favore di soggetti affetti da gravi patologie,  nonche'  in  tema  di
rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanita' ".