(Accordo Collettivo Nazionale tra il Ministero della Salute e il personale sanitario-art. 1)
ACCORDO  COLLETTIVO  NAZIONALE  PER  LA   DISCIPLINA   DEI   RAPPORTI
CONVENZIONALI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED IL PERSONALE SANITARIO
NON  MEDICO  OPERANTE  NEGLI  AMBULATORI  DIRETTAMENTE  GESTITI   DAL
MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO LEGALE  AL
       PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE. 
 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente accordo collettivo nazionale, ai sensi dell'art. 18,
comma 7,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni, regola il rapporto di lavoro  convenzionale
autonomo, coordinato e continuativo, tra il Ministero della salute  e
il  personale   sanitario   non   medico   (infermieri   generici   e
professionali, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio, tecnici
terapisti della riabilitazione, chimici,  psicologi  e  biologi)  che
opera negli ambulatori direttamente gestiti dai competenti uffici  di
assistenza   sanitaria   al   personale   navigante,   marittimo    e
dell'aviazione civile (di seguito denominati uffici SASN), dipendenti
dalla Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio  1980,
n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982,  n.  402,  convertito  nella
legge 3 settembre  1982,  n.  627,  e  del  decreto  ministeriale  22
febbraio 1984. 
  2. Il presente accordo ha validita' per il periodo 1° gennaio  2004
- 31 dicembre  2006.  Gli  effetti  giuridici  decorrono  dal  giorno
successivo alla  data  di  stipulazione  salvo  diversa  prescrizione
prevista dallo stesso accordo.