ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CONVENZIONALI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED IL PERSONALE SANITARIO NON MEDICO OPERANTE NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE. Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente accordo collettivo nazionale, ai sensi dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, regola il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo, tra il Ministero della salute e il personale sanitario non medico (infermieri generici e professionali, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio, tecnici terapisti della riabilitazione, chimici, psicologi e biologi) che opera negli ambulatori direttamente gestiti dai competenti uffici di assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (di seguito denominati uffici SASN), dipendenti dalla Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984. 2. Il presente accordo ha validita' per il periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2006. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione salvo diversa prescrizione prevista dallo stesso accordo.