(Accordo - art. 2)
                             Articolo 2 
                      AMBITI DI COLLABORAZIONE 
Le  Parti  Contraenti  assicureranno,  nel  rispetto  delle  leggi  e
regolamenti vigenti sul territorio dei due Stati,  la  collaborazione
nei  settori  della  ricerca  scientifica  di  base,  della   ricerca
applicata,  dell'innovazione   tecnologica   e   delle   applicazioni
industriali, secondo le priorita' definite  dalla  Commissione  Mista
prevista all'Articolo 6.