Articolo 2
AMBITI DI COLLABORAZIONE
Le Parti Contraenti assicureranno, nel rispetto delle leggi e
regolamenti vigenti sul territorio dei due Stati, la collaborazione
nei settori della ricerca scientifica di base, della ricerca
applicata, dell'innovazione tecnologica e delle applicazioni
industriali, secondo le priorita' definite dalla Commissione Mista
prevista all'Articolo 6.