Articolo 3
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Le Parti Contraenti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione
scientifica e tecnologica tra istituzioni accademiche, Enti di
ricerca e organizzazioni scientifiche, pubblici e privati, dei due
Paesi attraverso:
a) scambi di visite di delegazioni scientifiche;
b) scambi di visite di ricercatori e di altro personale scientifico;
c) organizzazione di seminari bilaterali scientifici;
d) ricerche congiunte su temi di comune interesse;
e) realizzazione congiunta di progetti di ricerca e sviluppo
tecnologico;
f) corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione a vario
livello nel settore scientifico e tecnologico.
g) la stipula di convenzioni e accordi interistituzionali.
h) scambio di informazioni e di dati nel settore scientifico e
tecnologico;
i) creazione di laboratori congiunti