(Accordo - art. 3)
                             Articolo 3 
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
Le Parti Contraenti  promuoveranno  lo  sviluppo  della  cooperazione
scientifica  e  tecnologica  tra  istituzioni  accademiche,  Enti  di
ricerca e organizzazioni scientifiche, pubblici e  privati,  dei  due
Paesi attraverso: 
a) scambi di visite di delegazioni scientifiche; 
b) scambi di visite di ricercatori e di altro personale scientifico; 
c) organizzazione di seminari bilaterali scientifici; 
d) ricerche congiunte su temi di comune interesse; 
e)  realizzazione  congiunta  di  progetti  di  ricerca  e   sviluppo
tecnologico; 
f) corsi di formazione,  aggiornamento  e  specializzazione  a  vario
livello nel settore scientifico e tecnologico. 
g) la stipula di convenzioni e accordi interistituzionali. 
h) scambio di informazioni  e  di  dati  nel  settore  scientifico  e
tecnologico; 
i) creazione di laboratori congiunti