Articolo 4
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
Tutte le attivita' di collaborazione attuate nell'ambito del presente
Accordo e previste dai Programmi redatti dalla Commissione Mista di
cui all'articolo 6 saranno realizzate dai due Paesi sulla base della
reciprocita' e della disponibilita' delle risorse finanziarie di
ciascuna delle Parti.