(Accordo - art. 4)
                             Articolo 4 
                    REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 
Tutte le attivita' di collaborazione attuate nell'ambito del presente
Accordo e previste dai Programmi redatti dalla Commissione  Mista  di
cui all'articolo 6 saranno realizzate dai due Paesi sulla base  della
reciprocita' e della  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie  di
ciascuna delle Parti.