Articolo 6
COMMISSIONE MISTA
Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti decidono di
istituire una Commissione Mista che avra' il compito di redigere
Programmi pluriennali e di stabilire i settori prioritari e le
modalita' pratiche della cooperazione scientifica e tecnologica fra i
due Paesi. La Commissione Mista e' composta dai rappresentanti dei
Ministeri competenti, coadiuvati da esperti dei vari settori.
La Commissione Mista sara' convocata attraverso i canali diplomatici
e si riunira' alternativamente in Italia ed in Svizzera.