(Accordo - art. 6)
                             Articolo 6 
                          COMMISSIONE MISTA 
Per dare applicazione al  presente  Accordo,  le  Parti  decidono  di
istituire una Commissione Mista che  avra'  il  compito  di  redigere
Programmi pluriennali e  di  stabilire  i  settori  prioritari  e  le
modalita' pratiche della cooperazione scientifica e tecnologica fra i
due Paesi. La Commissione Mista e' composta  dai  rappresentanti  dei
Ministeri competenti, coadiuvati da esperti dei vari settori. 
La Commissione Mista sara' convocata attraverso i canali  diplomatici
e si riunira' alternativamente in Italia ed in Svizzera.