Articolo 8
DURATA E VALIDITA'
Il presente Accordo avra' durata illimitata.
Ognuna delle Parti Contraenti potra' denunciarlo in qualsiasi momento
per le vie diplomatiche. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la
sua notifica all'altra Parte Contraente. La denuncia non incidera'
sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di
validita' del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti
decidano diversamente.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati
dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Brema il 14/05/2003, in due originali in lingua italiana.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL CONSIGLIO FEDERALE
REPUBBLICA ITALIANA SVIZZERO
Parte di provvedimento in formato grafico