(Accordo - art. 8)
                             Articolo 8 
                         DURATA E VALIDITA' 
Il presente Accordo avra' durata illimitata. 
Ognuna delle Parti Contraenti potra' denunciarlo in qualsiasi momento
per le vie diplomatiche. La denuncia avra' effetto sei mesi  dopo  la
sua notifica all'altra Parte Contraente. La  denuncia  non  incidera'
sull'esecuzione dei programmi in  corso  concordati  nel  periodo  di
validita'  del  presente  Accordo,  salvo  che  le  Parti  Contraenti
decidano diversamente. 
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati
dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo. 
Fatto a Brema il 14/05/2003, in due originali in lingua italiana. 
 
    

PER IL GOVERNO DELLA                         PER IL CONSIGLIO FEDERALE
REPUBBLICA ITALIANA                          SVIZZERO

    

             Parte di provvedimento in formato grafico