(Accordo - Annesso 1)
                              ANNESSO 1 
La titolarita'  di  un  diritto  di  Proprieta'  Intellettuale  (PI),
derivante da contributi scientifici forniti dalle  Parti  Contraenti,
nell'attuazione del presente Accordo,  appartiene,  in  relazione  al
proprio contributo, a ciascuna Parte,  la  quale  e'  anche  la  sola
responsabile in caso di violazione di un diritto legittimo di terzi. 
La  titolarita'  di  un  diritto  di  PI  derivante  dal   contributo
scientifico   fornito   congiuntamente   dalle    Parti    Contraenti
nell'attuazione del presente Accordo appartiene ad entrambe le Parti,
le quali possono  esercitare  il  diritto  per  scopi  di  ricerca  e
sviluppo senza corrispondere alcun compenso. 
Ciascuna Parte Contraente puo' esercitare il diritto di PI per  scopi
commerciali a condizione che l'altra Parte dia il proprio consenso in
forma scritta; in tal caso, i compensi derivanti sono  suddivisi  tra
le Parti in proporzione al proprio contributo. 
Le controversie in materia di PI che possono  sorgere  tra  le  Parti
Contraenti nell'ambito del presente  Accordo  sono  risolte  in  sede
negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o attraverso
consultazioni  o  con  la  stipula  di  specifiche  intese   fra   le
Istituzioni interessate, nel rispetto delle leggi e  dei  regolamenti
vigenti  nei  due  Paesi  e  degli  impegni  assunti   dagli   stessi
nell'ambito di Accordi internazionali stipulati con Paesi terzi.