ANNESSO 1 La titolarita' di un diritto di Proprieta' Intellettuale (PI), derivante da contributi scientifici forniti dalle Parti Contraenti, nell'attuazione del presente Accordo, appartiene, in relazione al proprio contributo, a ciascuna Parte, la quale e' anche la sola responsabile in caso di violazione di un diritto legittimo di terzi. La titolarita' di un diritto di PI derivante dal contributo scientifico fornito congiuntamente dalle Parti Contraenti nell'attuazione del presente Accordo appartiene ad entrambe le Parti, le quali possono esercitare il diritto per scopi di ricerca e sviluppo senza corrispondere alcun compenso. Ciascuna Parte Contraente puo' esercitare il diritto di PI per scopi commerciali a condizione che l'altra Parte dia il proprio consenso in forma scritta; in tal caso, i compensi derivanti sono suddivisi tra le Parti in proporzione al proprio contributo. Le controversie in materia di PI che possono sorgere tra le Parti Contraenti nell'ambito del presente Accordo sono risolte in sede negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o attraverso consultazioni o con la stipula di specifiche intese fra le Istituzioni interessate, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei due Paesi e degli impegni assunti dagli stessi nell'ambito di Accordi internazionali stipulati con Paesi terzi.