(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 10 GENNAIO 2006, N. 4 
 
All'articolo 1: 
al  comma  1,  e'   aggiunto,   in   fine,   il   seguente   periodo:
"Dall'istituzione  e  dal  funzionamento  del  Comitato  non   devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";  al
comma 3, le lettere b), c), d) ed e) sono soppresse; 
i commi 4 e 5 sono soppressi; 
al comma 6, i periodi secondo, terzo, quarto e quinto sono soppressi; 
i commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono soppressi. 
Gli articoli 2 e 3 sono soppressi. Dopo l'articolo 3, e' inserito  il
seguente: 
"Art. 3-bis- - (Modifica dell'articolo 1, comma 137, della  legge  23
dicembre 2005, n. 266). - 1. All'articolo 1 della legge  23  dicembre
2005, n. 266, il comma 137 e' sostituito dal seguente: 
"137. A decorrere dal 1°  gennaio  2006,  le  imposte  o  addizionali
risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o,  se  il
saldo e' negativo, non sono rimborsabili se i relativi  importi,  con
riferimento alla singola  imposta  o  addizionale,  non  superano  il
limite  di  dodici  euro.  La  disposizione  si  applica  anche  alle
dichiarazioni presentate  con  il  modello  `730'.  Ai  soggetti  che
prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta  non  e'  dovuto
alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni
modello '730' dei contribuenti per i quali si rende  applicabile  una
delle condizioni di esonero di cui all'articolo 1, quarto comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
salvo  che  dalla  dichiarazione  emerga   un   importo,   dovuto   o
rimborsabile,  superiore  a  dodici  euro  per  ciascuna  imposta   o
addizionale. L'articolo 2 della legge 18  aprile  1986,  n.  121,  e'
abrogato". 
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la  spesa  di  1
milione di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al  relativo  onere
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri". 
All'articolo 4, al comma 2: 
dopo il capoverso 1-bis, e' inserito il seguente: 
"1-bis. 1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis costituiscono  norme
di principio per l'utilizzo di forme  contrattuali  flessibili  negli
enti locali"; 
al capoverso 1-ter, dopo le parole:  "Ministero  dell'economia"  sono
inserite le seguenti: "e delle finanze". 
All'articolo 5, al comma 1, le parole: ", senza ulteriori aggravi per
le finanze pubbliche" sono sostituite dalle seguenti:  "e,  comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". Dopo
l'articolo 5, e' inserito il seguente: 
"Art. 5-bis. - (Contratti a tempo determinato stipulati  dall'Agenzia
per le organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale).  -  1.  Al
fine  di  assicurare  l'espletamento  delle  funzioni  istituzionali,
possono essere prorogati per l'intero anno 2006, a tutti gli  effetti
di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia  per
le organizzazioni non lucrative di  utilita'  sociale  (ONLUS).  Alla
copertura del relativo onere si provvede con le  ordinarie  dotazioni
finanziarie della medesima Agenzia,  senza  ulteriori  oneri  per  la
finanza pubblica". 
All'articolo 6: 
al  comma  3,  capoverso  2,  primo  periodo,  dopo  le  parole:   "o
ingravescenti" sono inserite  le  seguenti:  ",  inclusi  i  soggetti
affetti da sindrome da talidomide,"; 
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"3-bis. L'accertamento dell'invalidita' civile ovvero  dell'handicap,
riguardante soggetti con patologie oncologiche, e'  effettuato  dalle
commissioni mediche di cui all'articolo  1  della  legge  15  ottobre
1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio  1992,  n.
104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli  esiti
dell'accertamento hanno efficacia  immediata  per  il  godimento  dei
benefici da essi derivanti, fatta salva la facolta' della commissione
medica periferica di cui all'articolo 1,  comma  7,  della  legge  15
ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti  fino  all'esito  di
ulteriori accertamenti". 
L'articolo 8 e' soppresso. 
All'articolo 9, al comma 1, le  parole:  "senza  oneri  aggiuntivi  a
carico dell'erario" sono sostituite dalle seguenti:  "senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". 
L'articolo 10 e' soppresso. 
All'articolo 11, al comma 1, le parole:  "e'  inserito  il  seguente"
sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti". 
Gli articoli 13, 14, 15 e 16 sono soppressi. 
All'articolo 17, al comma 1,  le  parole:  "e'  istituito  presso  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza ulteriori oneri
a carico del  bilancio  dello  Stato  e  comunque  avvalendosi  delle
strutture esistenti e delle risorse gia' stanziate"  sono  sostituite
dalle seguenti: "puo' essere istituito,  presso  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti,  avvalendosi  delle  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
Stato" e sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",  ferme
restando le funzioni di  coordinamento  in  materia  di  informazione
stradale  svolte  dal  Centro  di  coordinamento  informazioni  sulla
sicurezza stradale (CCISS)". 
All'articolo 18: 
al comma 1, primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: ", e ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge  14  gennaio
1994, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  marzo
1994, n. 153"; 
al comma 4, le parole: "Dalla presente disposizione" sono  sostituite
dalle seguenti: "Dalle  disposizioni  del  presente  articolo"  e  le
parole: "non derivano nuovi o maggiori oneri" sono  sostituite  dalle
seguenti: "non devono derivare nuovi o maggiori oneri". 
Gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 sono soppressi. 
All'articolo 29, al comma 1, la lettera a) e' soppressa. 
Gli articoli 32, 33 e 34 sono soppressi. 
Dopo l'articolo 34, sono inseriti i seguenti: 
"Art. 34-bis. - (Modifica all'articolo 8 del decreto-legge  8  luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
2002, n. 178). - 1. All'articolo 8,  comma  4,  del  decreto-legge  8
luglio 2002, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 2002, n. 178, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: 
"Al fine di garantire il coordinamento e la sinergia  delle  funzioni
della societa' con quelle dell'ente, le rispettive cariche di vertice
possono coincidere". 
Art. 34-ter. - (Utilizzazione di somme).  -  1.  Le  somme  iscritte,
rispettivamente, nel fondo  da  ripartire  per  il  finanziamento  di
progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e
nel Paese, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 
289, e nel fondo di  finanziamento  per  i  progetti  strategici  nel
settore informatico, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, di pertinenza del centro di  responsabilita'  "Ragioneria
generale  dello  Stato"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno  2005,  relative  all'unita'
previsionale di base 4.2.3.28 "Fondo per l'innovazione  tecnologica",
non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate  nel
conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 
Art. 34-quater. - (Tutela del risparmio). - 1. Le disposizioni di cui
agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c),  e  comma  3,
limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e  25,
comma 2, della legge  28  dicembre  2005,  n.  262,  si  applicano  a
decorrere dal 17 maggio 2006 ovvero,  ove  previste,  dall'emanazione
delle relative disposizioni di attuazione da parte della  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e dell'Istituto per  la
vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo
(ISVAP). 
2. All'articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
"5-bis. Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere  generale
di attuazione della presente legge sono adottate dalla  CONSOB  entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa". Art. 
34-quinquies.  -  (Disposizioni   di   semplificazione   in   materia
edilizia). - 1.  Per  attuare  la  semplificazione  dei  procedimenti
amministrativi catastali ed edilizi,  con  uno  o  piu'  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  entro  otto  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sentita la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali,  sono  stabilite  le  modalita'  tecniche  e  operative   per
l'istituzione  di  un  modello  unico  digitale  per  l'edilizia   da
introdurre gradualmente per la presentazione  in  via  telematica  ai
comuni di denunce di inizio attivita', di domande per il rilascio  di
permessi di costruire e  di  ogni  altro  atto  di  assenso  comunque
denominato in materia di  attivita'  edilizia.  Il  suddetto  modello
unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni
di variazione  catastale  e  di  nuova  costruzione  da  redigere  in
conformita' a quanto disposto dal regolamento di cui al  decreto  del
Ministro delle  finanze  19  aprile  1994,  n.  701,  che  pervengano
all'Agenzia del territorio ai  fini  delle  attivita'  di  censimento
catastale. In via transitoria, fino a quando non sara'  operativo  il
modello unico per  l'edilizia,  l'Agenzia  del  territorio  invia  ai
comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e  di  nuova
costruzione presentate a far data dal 1°  gennaio  2006  e  i  comuni
verificano la coerenza delle caratteristiche  dichiarate  dell'unita'
immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base  degli
atti in loro possesso. Eventuali incoerenze  riscontrate  dai  comuni
sono  segnalate  all'Agenzia  del  territorio   che   provvede   agli
adempimenti di competenza. Con decreto  del  direttore  dell'Agenzia,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto,  sono  regolamentate  le  procedure
attuative e sono stabiliti tipologia e termini  per  la  trasmissione
telematica  dei  dati  ai  comuni  e  per   la   segnalazione   delle
incongruenze  all'Agenzia  del  territorio,   nonche'   le   relative
modalita' di interscambio. 
2. Al fine della razionalizzazione dei procedimenti di  presentazione
delle domande di nuova costruzione o di  mutazione  nello  stato  dei
beni: 
a) al primo comma dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13  aprile
1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto
1939, n. 1249, le parole:  "il  31  gennaio  dell'anno  successivo  a
quello" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni dal momento"; 
b) le dichiarazioni relative alle  mutazioni  nello  stato  dei  beni
delle unita' immobiliari gia' censite, di cui all'articolo  17  primo
comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile  1939,  n.  652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,  n.  1249,
devono essere presentate agli  uffici  provinciali  dell'Agenzia  del
territorio entro trenta giorni  dal  momento  in  cui  esse  si  sono
verificate. 
Art. 34-sexies. - (Sgravi contributivi per le imprese  di  cabotaggio
marittimo). - 1. Per la  salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  e
della  competitivita'  delle  navi  italiane,  i  benefici   di   cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,  n.  30,
per il biennio 2006-2007 sono estesi nel limite del 50 per cento alle
imprese armatoriali per le navi di cui al-l'articolo  21,  comma  10,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l'attuazione  del  presente
camma e' autorizzata la spesa di 20  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del  presente
articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui
al presente comma. 
2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del   presente   articolo,
determinato in 20 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2006  e
2007,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9,  comma  3,  della
legge 28 dicembre 1999, n. 522. 
Art. 34-septies. - (Disposizioni concernenti le autorita'  portuali).
- 1. Alle autorita' portuali,  istituite  ai  sensi  della  legge  28
gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, non si applicano per
gli anni 2006 e 2007 le disposizioni di' cui  all'articolo  1,  comma
57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di 30 milioni di
giuro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007. 
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  da
adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine  di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 
3. All'onere derivante dal comma 1, determinato in 30 milioni di euro
per  ciascuno  degli  anni  2006  e  2007,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
Art. 34-octies. - (Rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 88). 
- 1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di  investimenti
navali, di cui all'articolo 3 della  legge  16  marzo  2001,  n.  88,
approvati dalla Commissione europea con decisione  SG  (2001)D/285716
del 1° febbraio 2001, da realizzare sulla base  dell'avanzamento  dei
lavori raggiunto alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, e' autorizzata per  ciascuno  degli
anni 2006 e 2007 la spesa di 19 milioni di euro  e  la  spesa  di  10
milioni di euro per 5 anni a decorrere dall'anno 2008. 
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari  a
19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e a 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, si  fa
fronte:  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. 
3. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".